Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565/2025 r.v.g., assunta in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Vicinanza e , nato il [...] a Controparte_1
Vietri Sul Mare (Sa), C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Torre, C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2025, e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 25.01.2004 nel comune di Cetara (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 2, parte II, S.A, anno 2004 e che dalla loro unione erano nati
1
(04.08.2004), (06.11.2007) e (30.07.2012) ed al contempo Per_1 Per_2 Per_3
domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 01.04.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, meglio precisate con note sostitutive di udienza, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un procedimento introdotto con ricorso congiunto, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2.Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, precisate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cetara (Atto n°2 P. II serie A anno 2004);
4. Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 02.04.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2