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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/09/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1160/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 1160/2024 R.G. Lav. promossa da: ifesa e rappresentata da avv M.L.Testino per procura in Parte_1 atti e presso di lei elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro con sede in Vicoforte CP_1
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro chiedeva la condanna della Parte_1 società al pagamento di euro 4261,29 quale mancata retribuzione diretta e CP_1 differita nonché tfr per il rapporto di lavoro intercorso da 1.7.23 a 14.4.2024.
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Venivano assunte le prove dell'interpello del convenuto e del teste sui conteggi di parte e quindi la causa era trattenuta in decisione
1 Orbene, risulta provato che la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta il
01/07/2023 con contratto di apprendistato ex art. 41 ss. D. Lgs. 81/2015, inquadramento nella categoria 5-Apprendista sogg. , qualifica di contabile e CP_2 livello retributivo 3 ai sensi del CCNL settore Centri Elaborazione Dati fino a 15 dipendenti (codice CNEL H601), che la prestazione lavorativa è iniziata il 1° luglio 2023, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e luogo di lavoro presso la sede legale della che alla è stato Controparte_1 Pt_1 riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL applicabile per il livello retributivo 3, pari ad Euro 1.632,76 lordi per 14 mensilità, aumentato dal mese di ottobre 2023 a Euro 1.651,92 lordi per 14 mensilità; che in data 8.3.2024, la intimava alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo Controparte_1 oggettivo, in quanto l'attività lavorativa della ricorrente non poteva più essere proficuamente utilizzata dall'azienda e, dato atto dell'impossibilità di reperire un'altra posizione dove collocare la lavoratrice, la informava che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto il giorno 14 aprile 2024 nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente pattuito;
che in data 14.4.24 la ricorrente completava la sua attività; che non erano stati pagati né la retribuzione per l'attività lavorativa svolta nel mese di aprile 2024 né il TFR né le altre spettanze di fine rapporto, per un importo totale lordo pari ad Euro 4.261,29, né erano consegnati i cedolini paga relativi ai medesimi.
Consentono tale decisione oltre alla documentazione in atti, sia l'interpello ammissivo reso dal liquidatore, sia la deposizione testimoniale dell'Ufficio sindacale sui conteggi;
infine la contumacia che assume valore di disinteresse a difendersi nel processo contraddicendo la domanda.
Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 della somma lorda di € 4.261,29 per i titoli di cui è causa nonché Parte_1
2 al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.695,00 oltre rimborsi ed accessori di legge.
Cuneo, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 1160/2024 R.G. Lav. promossa da: ifesa e rappresentata da avv M.L.Testino per procura in Parte_1 atti e presso di lei elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro con sede in Vicoforte CP_1
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro chiedeva la condanna della Parte_1 società al pagamento di euro 4261,29 quale mancata retribuzione diretta e CP_1 differita nonché tfr per il rapporto di lavoro intercorso da 1.7.23 a 14.4.2024.
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
Venivano assunte le prove dell'interpello del convenuto e del teste sui conteggi di parte e quindi la causa era trattenuta in decisione
1 Orbene, risulta provato che la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta il
01/07/2023 con contratto di apprendistato ex art. 41 ss. D. Lgs. 81/2015, inquadramento nella categoria 5-Apprendista sogg. , qualifica di contabile e CP_2 livello retributivo 3 ai sensi del CCNL settore Centri Elaborazione Dati fino a 15 dipendenti (codice CNEL H601), che la prestazione lavorativa è iniziata il 1° luglio 2023, con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e luogo di lavoro presso la sede legale della che alla è stato Controparte_1 Pt_1 riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL applicabile per il livello retributivo 3, pari ad Euro 1.632,76 lordi per 14 mensilità, aumentato dal mese di ottobre 2023 a Euro 1.651,92 lordi per 14 mensilità; che in data 8.3.2024, la intimava alla lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo Controparte_1 oggettivo, in quanto l'attività lavorativa della ricorrente non poteva più essere proficuamente utilizzata dall'azienda e, dato atto dell'impossibilità di reperire un'altra posizione dove collocare la lavoratrice, la informava che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto il giorno 14 aprile 2024 nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente pattuito;
che in data 14.4.24 la ricorrente completava la sua attività; che non erano stati pagati né la retribuzione per l'attività lavorativa svolta nel mese di aprile 2024 né il TFR né le altre spettanze di fine rapporto, per un importo totale lordo pari ad Euro 4.261,29, né erano consegnati i cedolini paga relativi ai medesimi.
Consentono tale decisione oltre alla documentazione in atti, sia l'interpello ammissivo reso dal liquidatore, sia la deposizione testimoniale dell'Ufficio sindacale sui conteggi;
infine la contumacia che assume valore di disinteresse a difendersi nel processo contraddicendo la domanda.
Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 della somma lorda di € 4.261,29 per i titoli di cui è causa nonché Parte_1
2 al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.695,00 oltre rimborsi ed accessori di legge.
Cuneo, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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