Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2804.
(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).
Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).
Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
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- 1. Art. 2804 c.c., Assegnazione o vendita del credito dato in pegnoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 22 novembre 2024 · 259.43964
L'art. 2804 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che: “Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1634Provvedimento: […] CP_4 la complessiva somma di € 27.160,00, Controparte_2- a la somma di € 17.773,50 (€ 21.526,83 - € 3.753,33), Controparte_5- al (in persona Controparte_6dell'amministratore p.t. Rag. ) - ex art. 2804 c.c. - la somma di € 3.753,33, Controparte_4- a la somma di € 8.864,00, Parte_1- a la somma di € 3.798,85.Leggi di più...
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