Articolo 2804 del Codice civile
Articolo 2803Articolo 2759
Versione
19 aprile 1942
Art. 2804.

(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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