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15 gennaio 1993
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16 settembre 2022
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 5. Incompetenza 1. La competenza delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' inderogabile.
2. L'incompetenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
2. L'incompetenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
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- protezione internazionale·
- valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine·
- condizione di vulnerabilità ex art. 8 cedu·
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