Articolo 1266 del Codice civile
Articolo 1265Articolo 1267
Versione
19 aprile 1942
Art. 1266.

(Obbligo di garanzia del cedente).

Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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