Articolo 4 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 maggio 1990
Art. 4. 1. L' articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente