Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 4. 1. L' articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
"Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 24272Provvedimento: […] La modifica apportata dall'art. 4 della legge 26 aprile 1990, n. 86 alla fattispecie di concussione ha, dunque, tipizzato ancora più rispetto al passato la condotta del reato: distinguere i fatti di costrizione o di induzione che si sostanziano in un concreto uso del “potere” attraverso atti rientranti nella competenza tipica del funzionario, dai fatti che, invece, rientrano nel generico sfruttamento della "qualità”, e non sono direttamente collegati all'adozione di specifici ed individuati atti del proprio ufficio.Leggi di più...
- abuso della qualità di pubblico ufficiale·
- fattispecie·
- abuso di "poteri" e di "qualità"·
- rapporti con la qualità soggettiva·
- indicazione·
- nozione·
- atto intimidatorio·
- caratteristiche delle rispettive condotte·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- concussione·
- elemento oggettivo (materiale)·
- dei pubblici ufficiali