Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/04/2026, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12620 del 2025, proposto da Gennaro Del Gaudio, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine:
Sentenza n. 1073/2025 pubbl. il 28/01/2025 RG n. 37670/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE' (all. 1);
Sentenza n. 13151/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 34981/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE (all. 14);
Sentenza n. 3549/2025 pubbl. il 24/03/2025, RG n. 16570/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Laura BAJARDI (all. 15);
Sentenza n. 3146/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 24061/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI (all. 16);
Sentenza n. 11980/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20372/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE (all. 17),
entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo complessivo di euro 6.633,67, oltre accessori, come quantificato nei preavvisi di fattura (all. 8);
nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente domanda il pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, in qualità di difensore antistatario, nelle sentenze nn. 1073/2025, 13151/2024, 3549/2025, 3146/2025,11980/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro.
Appare accertato il passaggio in giudicato delle citate sentenze, a seguito delle notifiche avvenute da un tempo superiore a 120 giorni. Al riguardo, il ricorrente ha prodotto sia le certificazioni rilasciate dalla Corte di Appello di Roma, per cui non risulta alcun gravame iscritto, nonché dichiarazioni di non proposto ricorso per Cassazione, requisiti fondamentali per il rilascio delle certificazioni del passaggio in giudicato delle menzionate decisioni, rilasciate dal Tribunale di Roma.
L'inadempimento della Pubblica Amministrazione intimata, secondo il ricorrente, è dimostrato dalla sua totale inerzia nel dare esecuzione alle sentenze, sopra citate.
Sempre il ricorrente chiede, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati di cui si è detto entro il termine di trenta giorni, ovvero entro il termine che si riterrà di giustizia, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
L’Amministrazione non ha opposto alcunché alle specifiche deduzioni del ricorrente, né ha evidenziato elementi ostativi o sopravvenienze che consentano di ritenere sussistenti circostanze contrarie.
Conseguentemente, la pretesa del ricorrente, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalle sentenze in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire le pretese riconosciute, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Il ricorso cumulativo, in questa specifica causa, deve essere ritenuto ammissibile, in quanto: “L'art. 32 c.p.a. consente, in linea di principio ed in generale, il cumulo delle domande proposte in via principale o incidentale, purché le domande siano "connesse" ” (cfr. Sent. Consiglio di Stato del 7 novembre 2023, n. 9584).
Nel caso di specie sussiste connessione soggettiva e oggettiva, in quanto: le parti sono sempre l’Avv. Gennaro DEL GAUDIO e il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le pronunzie riguardano materia affine, in particolare la carta del docente, e sono state pronunziate tutte dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro (cfr. in questo senso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, 2560/2026).
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato ad ottemperare alle citate decisioni.
Pertanto va dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione in parte qua ai giudicati di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alle citate sentenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR IV, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | MA AR IV |
IL SEGRETARIO