CA
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
n. 201/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ZI
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr.
promosso da
Parte_1
on sede in NO (Ve) (c.f. e p. iva ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante , nonché Parte_1 Parte_1
personalmente (c.f. ), difesi dall'avv. Silvia C.F._1
Mainardi del foro di VE
(reclamanti) contro
1
con sede in NO (Ve) (c.f. e p.
[...]
iva ), in persona del liquidatore dott.ssa P.IVA_1 CP_1
, difesa dall'avv. Marco Rigo e dall'avv. Simone Cagnin del
[...]
foro di VE
(reclamata)
e contro con sede in MA (c.f. e p. iva n. Controparte_2
), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2 CP_3
, difesa dall'avv. Lorenzo Sternini del foro di Treviso
[...]
(reclamata)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di VE n.
1/2025, depositata il 10 gennaio 2025
Conclusioni: per i reclamanti: voglia l'adita Corte d'appello, stanti gli evidenti errores in procedendo ed in iudicando del provvedimento impugnato e, in ogni caso, la sua ingiustizia perché frutto di una ingiusta valutazione delle prove offerte, dei fatti e del riferimento dei fatti al diritto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di VE nel merito: in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, provvedere, ai sensi per gli effetti dell'art. 53 d.lgs. n. 14/2019, alla revoca della liquidazione giudiziale, con ogni conseguente pronuncia e ogni
2 conseguente provvedimento, ponendo le spese della procedura ed il
Contr compenso del curatore a carico di ex art. 147 DPR n. 115/2002; in ogni caso: con rifusione di spese e competenze legali dei entrambi i gradi del giudizio
per la Liquidazione giudiziale:
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare
l'avverso reclamo, siccome infondato in fatto e diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, rite-nere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di VE, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente dei reclamanti, addossando agli stessi ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dalla procedura fallimentare;
- in ogni caso, condannare i reclamanti al pagamento delle spese del giudizio
per l : Controparte_2
Nel merito respingersi il reclamo avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 maggio 2024, l Controparte_5
chiedeva che fosse dichiarata l'apertura della liquidazione
[...]
giudiziale di Parte_1
e del socio accomandatario , debitori per
[...] Parte_1
Euro 2.704.071,66, di cui Euro 2.128.758,34 per imposte e contributi previdenziali iscritti a ruolo, Euro 392.221,78 per interessi di mora e il resto per spese e oneri.
Si costituivano, con memoria depositata il 16 settembre 2024,
e , eccependo: - Parte_1 Parte_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire dell , poiché la società debitrice, Controparte_2
inattiva dal 2014, era totalmente incapiente (“Ciò porta ad escludere la
Contr sussistenza di un interesse della ricorrente ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, condizione richiesta ex art. 100 c.p.c. per
l'accesso a qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, tenuto conto che il Tribunale Fallimentare sarebbe comunque tenuto all'immediata chiusura della procedura ai sensi dell'art. 209 CCII, cosiddetta
“chiusura per previsione di insufficiente realizzo”, senza neppure procedere all'accertamento del passivo”); - l'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione poiché non preceduta dalla segnalazione prevista dall'art. 25 novies d.lgs n. 14/2019; - la non assoggettabilità di a Parte_1
liquidazione giudiziale, in quanto impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), cod. crisi impr. (l'attivo e i ricavi erano inconsistenti, mentre il debito era oggetto di contestazione).
Il Tribunale di VE, con sentenza n. 1/2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario.
4 Il Tribunale riteneva sussistente l'interesse ad agire dell'agente della riscossione “tenuto conto che la convenuta - allo stato - risulta attiva e che nulla esclude che l'attuale assenza di beni in capo alla società possa essere il risultato di condotte distrattive che potranno e dovranno essere, se del caso, accertate nelle opportune sedi” e rilevava che era stata compiuta, il 19 marzo 2024, la segnalazione prevista dall'art. 25 novies d.lgs n. 14/2019.
Quanto ai requisiti soggettivi della debitrice, necessari per l'apertura della procedura concorsuale, il Tribunale osservava che solo in parte il debito di Euro 2.704.071,66 era contestato e che il debito complessivo era superiore ad Euro 500.000 (“rilevato, in proposito, che la società resistente non ha prodotto i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante;
rilevato, peraltro, che i crediti portati dalle cartelle
11920200011047471000, 11920220014197410000,
11920230005397060000 (per un ammontare complessivo di euro
284.351,93) non risultano contestati, mentre con riguardo alle cartelle/avvisi di addebito n. 11920170015013067000,
41920190003763357000, 11920200019304053000,
11920220001260605000, 11920220008133204000,
11920220014197511000, 11920220017643561000,
41920230000396075000, 41920230002390626000,
11920230011708528000 (per un ammontare complessivo di euro
246.430,75), la contestazione effettuata in questa sede e avente ad oggetto la mancata notifica dell'atto presupposto appare superata, alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla memoria di replica (cfr. doc. 3); rilevato, ancora, che l'ulteriore
5 credito di euro 630.007,98 è stato solo parzialmente e genericamente contestato”).
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, Parte_1
e il socio accomandatario reclamavano
[...] Parte_1
la decisione.
I reclamanti si dolevano del rigetto dell'eccezione d'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per carenza d'interesse ad agire dell , ribadendo Controparte_2
che la società e il socio accomandatario erano privi di beni liquidabili e l'unico reddito percepito dal secondo (pensione Inps) era già pignorato.
Con un secondo motivo di reclamo, Parte_1
e affermavano che la società, operando in regime
[...] Parte_1
fiscale semplificato, non fosse tenuta a redigere il bilancio, e che comunque non avesse le dimensioni richieste dalla legge per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale: il debito non contestato ammontava ad Euro 473.227,85, mentre il resto era contestato e in parte prescritto.
Si costituiva nel procedimento di reclamo la liquidazione giudiziale in persona del curatore, chiedendo che il reclamo fosse rigettato.
La curatela affermava di avere già recuperato crediti di , Parte_1
la cui esistenza era stata taciuta dal resistente, per un importo superiore ad Euro 450.000 e che il valore dei beni mobili di sua proprietà era stato stimato in Euro 56.000. I ricavi dell'impresa individuale esercitata da erano stati superiori, negli 2023 e 2024, a Parte_1
Euro 2.000.000, a fronte di un debito complessivo di oltre Euro
4.000.000. Inoltre, con riferimento alla società, anche volendo considerare il solo debito erariale di Euro 473.227,85, la soglia legale di Euro 500.000 era superata dall'ulteriore indebitamento verso i
6 dipendenti: Euro 71.138,10 nei confronti di ed Euro Per_1
61.019,76 nei confronti di Persona_2
Si costituiva nel procedimento di reclamo anche l
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
L evidenziava che l'attività di CP_2 Controparte_2
era stata trasferita da un Parte_1
decennio ad altra società, sempre amministrata da , presso cui Pt_1
erano stati distaccati i due dipendenti. La reclamata aggiungeva che il debito complessivo della società era ampiamente superiore ad Euro
500.000.
All'udienza del 15 maggio 2025, esaurita la discussione, il Collegio riservava la decisione.
Ciò premesso, la Corte di Appello ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo di reclamo, Parte_1
e ripropongono l'eccezione di difetto d'interesse
[...] Parte_1
ad agire dell' , poiché quest'ultima, Controparte_2
dalla procedura concorsuale, non potrebbe trarre alcuna utilità, atteso che la società debitrice, inattiva da molti anni, è priva di beni e il socio accomandatario, non proprietario di alcun immobile e grandemente indebitato, è già sottoposto ad esecuzione individuale.
Il motivo non è fondato.
L'inconsistenza del patrimonio della società non esclude l'interesse ad agire dell : interesse che dipende Controparte_2
esclusivamente dalla titolarità del credito e non anche dalle condizioni patrimoniali del debitore.
Ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge, il creditore può sempre richiedere la liquidazione giudiziale del debitore
7 insolvente, esercente impresa commerciale. Lo dimostra il fatto che la liquidazione dev'essere aperta anche a fronte della totale assenza di attivo patrimoniale, se l'ammontare complessivo dei debiti supera la soglia legale di Euro 500.000 (art. 2 cod. crisi impr.).
Neppure la prospettazione che il curatore non sia in grado di conseguire un attivo distribuibile ai creditori concorsuali preclude l'apertura della liquidazione, alla quale è peraltro sotteso l'interesse pubblico alla rimozione dal mercato delle imprese insolventi.
E' perciò superfluo aggiungere che, nella specie, non può certamente dirsi che il curatore non sia in grado di ottenere un risultato utile per i creditori concorsuali, considerata: - la necessità di ricostruire i rapporti tra e la società Fast Load s.r.l., Parte_1
presso la quale essa ha distaccato due lavoratori, rimasti suoi dipendenti;
- la possibilità di apprendere il valore di questa seconda società o di parte di essa, se fosse dimostrato, come sostenuto dall'Agenzia, che fa capo a;
- la possibilità di liquidare Parte_1
il patrimonio personale dell'accomandatario , che non è Parte_1
irrilevante (il curatore ha documentato che il saldo del c/c della liquidazione, formatosi a seguito della riscossione di crediti di
, è attivo per Euro 452.236,36; il curatore ha altresì esibito la Pt_1
perizia di stima del valore dei beni mobili del predetto, redatta dall'arch. : valore complessivo di Euro 57.215). Persona_3
Va ricordato che, nella liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità illimitata, l'art. 257 cod. crisi impr. prevede sì che “il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti”, ma anche che “il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione
8 giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci” onde “il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento”. Ne discende che, anche se si volesse condividere la prospettiva invocata dai reclamanti - circa la necessità di un interesse ad agire connesso alla presenza di cespiti aggredibili dalla procedura-, il requisito risulterebbe positivamente riscontrato in causa.
2. Anche il secondo motivo di reclamo non può trovare condivisione.
Con esso i reclamanti sostengono che Parte_1
non possiede i requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla
[...]
procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, essi negano che l'indebitamento superi Euro 500.000,00.
L'asserzione trova tuttavia facile smentita.
Se anche s'ipotizzasse che la consistenza del debito erariale è di Euro
473.227,85 (in tale misura i reclamanti lo riconoscono sussistente), sarebbe comunque superata la soglia indicata dall'art. 2, lett. d), n. 3, cod. crisi impr., poiché: - al debito suddetto devono aggiungersi gli interessi moratori maturati dalle date di emissione delle cartelle (in date variabili dal 2021 al 2023) al 10 gennaio 2025; - i reclamanti trascurano il debito per t.f.r. della società verso i due dipendenti distaccati (pur implicitamente riconoscendone l'esistenza, affermando che non furono licenziati, ma distaccati, proprio perché la società non si trovava nelle condizioni di corrispondere loro il t.f.r.), il cui ammontare è complessivamente superiore ad Euro 130.000.
Il debito per t.f.r., per quanto divenga esigibile solo al momento della cessazione dei rapporti di lavoro, è già esistente e liquido: nella redazione del bilancio, dev'essere contabilizzato al passivo dello stato patrimoniale (v. art. 2424, Passivo, lett. C).
9 L'art. 2, lett. d), n. 3, cod. crisi impr. richiede che si consideri l'ammontare complessivo dei debiti “anche non scaduti”, sicché è incluso il debito verso i dipendenti per t.f.r.
Si può aggiungere che anche il debito “contestato”, richiesto in pagamento dall'agente della riscossione, è almeno in parte sussistente.
Come già evidenziato dal Tribunale, le contestazioni dei reclamanti sono generiche, poiché non considerano né le notificazioni esibite dall' , né gli eventi interruttivi della Controparte_2
prescrizione (atti d'intimazione di pagamento, pignoramenti e istanze di definizione agevolata della contribuente).
La sentenza n. 106/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di VE, esibita dal difensore dei reclamanti all'udienza di discussione, ha accolto solo parzialmente il ricorso di , Parte_1
cui era stato intimato dall' il Controparte_2
pagamento con riferimento al debito risultante da una pluralità di cartelle. Non risulta dagli atti del processo, prodotti nel procedimento,
che anche abbia impugnato le Parte_1
medesime cartelle.
I reclamanti invocano la prescrizione, dolendosi che il Tribunale non abbia incidentalmente valutato le contestazioni da loro mosse circa la persistenza del debito erariale.
In proposito si osserva che i reclamanti non distinguono il debito per capitale da quello per interessi (solo il secondo è soggetto a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.).
Per fare un esempio, la cartella n. 11920150004311031 di complessivi
Euro 101.399,62, relativa ad imposte dirette (Irpef, addizionali, ritenute alla fonte su compensi corrisposti ai dipendenti e relativi accessori),
10 venne notificata alla società tramite pec il 18 marzo 2016 (v. pag. 216 del doc. n. 6 del fasc. dell'Agenzia reclamata).
I reclamanti affermano che il debito sia prescritto, il che deve escludersi con riferimento ai tributi.
Infatti, la cartella non venne tempestivamente impugnata, sicché
divenne definitiva. Ciò impedisce di fare valere, con l'opposizione all'intimazione di pagamento, la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'emissione della cartella, mentre il termine decennale
(iniziato a decorrere il 18 marzo 2016) non si è certamente compiuto,
senza necessità di prendere in considerazione gli eventi interruttivi (tra cui l'intimazione notificata il 2023, impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di VE, e la precedente intimazione notificata alla contribuente nel 2021).
Lo stesso può dirsi con riferimento alla cartella di pagamento n.
11920160002532282 di complessivi Euro 259.100,94, notificata sempre tramite pec il 14 ottobre 2016, che ricomprende imposte dirette e iva per Euro 95.278, oltre interessi e sanzioni.
La cartella non venne impugnata. Anche per l'iva il termine di prescrizione è di dieci anni (cfr. Cass. civ., ord., 29 novembre 2023, n.
33213: “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art.
2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei
11 presupposti impositivi”). Il debito di Euro 95.278 non può perciò giudicarsi prescritto.
In definitiva, l'ammontare complessivo dei debiti di
[...]
è ampiamente superiore alla soglia legale Parte_1
di Euro 500.000, il che è sufficiente, anche in assenza di attivo patrimoniale e di ricavi conseguiti negli ultimi tre esercizi, per l'assoggettamento della società alla liquidazione giudiziale. Infatti, come espressamente dispone l'art. 2 cod. crisi impr., può dirsi minore solo l'impresa che presenti congiuntamente i requisiti dimensionali indicati dalla stessa norma.
3. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo dev'essere rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di VE n. 1/2025, che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e di . Parte_1 Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022
per i procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ai reclamanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di VE, prima sezione civile, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo n. 201/2025 r.g.a. promosso con ricorso da e Parte_1 Parte_1
(reclamanti) nei confronti di Liquidazione giudiziale di
[...]
e in persona del curatore Parte_1 Parte_1
12 dott.ssa (reclamata) e di Controparte_1 Controparte_2
(reclamata), ogni contraria domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così ha deciso:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1/2025 pronunciata dal Tribunale di VE;
- dichiara solidalmente tenuti e condanna i reclamanti a rifondere alle reclamate le spese del presente procedimento, che liquida per ciascuna di esse in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
- dichiara che le spese processuali, riconosciute all
[...]
sono distratte a favore dell'avv. Lorenzo Controparte_2
Sternini, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ai reclamanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
VE, 15 maggio 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
13