Articolo 13 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 12Articolo 14
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17 febbraio 1968
Art. 13. (Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione)

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968
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