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17 febbraio 1968
17 febbraio 1968
Art. 13. (Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione)
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3797Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente - Dott. Gaetano FIDUCCIA - rel. Consigliere - Dott. Ugo FAVARA - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - Dott. Donato CALABRESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CARONTE SHIPPING SPA, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Repaci, nella qualità di società incorporante per fusione della Soc. Caronte S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO SCOGLIO, giusta delega in atti; - …Leggi di più...
- configurabilità·
- legittimità·
- opponibilità al cessionario·
- ammissibilità·
- esclusione convenzionale dell'effetto traslativo·
- trasferimento del credito a scopo di garanzia·
- conseguenze·
- risoluzione consensuale del rapporto tra originario creditore e debitore ceduto·
- condizioni·
- effetti·
- limiti·
- concessione di contributi a norma degli artt. 1 e 4 della legge 19/68·
- efficacia riflessa del giudicato come affermazione obiettiva di verità·
- esclusione·
- presupposti