Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La sanzione interdittiva di cui all'art. 8 legge 5 febbraio 1992 n. 175 (che punisce con la interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno gli esercenti le professioni sanitarie che permettano o agevolino l'esercizio abusivo della professione), rappresenta una nuova sanzione disciplinare, come tale di competenza dell'organo disciplinare dell'ordine professionale; ne' la sua applicazione è preclusa dalla sentenza penale di patteggiamento che inibisce l'applicazione delle pene accessorie, ma non anche di sanzioni di natura diversa, quali le sanzioni disciplinari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10393 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBETRO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato REMO PANNAIN, che lo difende unitamente all'avvocato EMANUELE URSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante Presidente dott. Giuseppe Parlato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende unitamente all'avvocato EZIO TRAMPUS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PREF TRIESTE, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE TRIESTE;
MIN SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 93/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 14/6/1999, depositata il 22/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato REMO PUZNAIN;
udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con decisione depositata il 2 giugno 1998 la Commissione degli odontoiatri dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste infliggeva al dott. AR VI la sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio professionale per la durata di un anno, per avere permesso nel 1995, come titolare di uno studio dentistico sito in Monfalcone, via Pacinotti n.25, l'esercizio abusivo della professione all'odontotecnico Edi OP, permettendo allo stesso di effettuare nella bocca di svariati pazienti operazioni per le quali si richiede la laurea in medicina e/o odontoiatria. Il procedimento disciplinare era stato instaurato a seguito della conoscenza, da parte dell'Ordine dei medici di Trieste, del processo penale a carico del dott. VI e del sig. OP, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 117 e 348 c.p., per avere, in concorso tra loro, esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, e del delitto di cui agli artt.334 e 335 c.p., per avere agevolato, il primo, ed effettuato, il secondo, la sottrazione di due riuniti dentistici sequestrati nel 1993 ed affidati in custodia giudiziale al VI. Il procedimento disciplinare, inizialmente sospeso, era stato ripreso a seguito della sentenza di patteggiamento pronunziata nei confronti del dott. VI dal Pretore di Monfalcone.
Il dott. VI proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che, con la decisione depositata il 22 ottobre 1999, lo respingeva, osservando che l'Ordine della Provincia di Trieste non aveva "adottato una pronunzia automatica di colpevolezza come conseguenza diretta del patteggiamento", ma aveva "dato analiticamente conto del proprio convincimento attraverso la valutazione dei comportamenti del ricorrente". La Commissione centrale riteneva, poi, che l'interdizione dalla professione prevista dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992 n 175 per la violazione commessa dal dott. VI aveva la natura di sanzione disciplinare, e non di sanzione penale accessoria di esclusiva pertinenza del giudice penale, come era stato sostenuto dal ricorrente. Avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie il dott. AR VI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui ha resistito con controricorso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione.
1. Il VI, prima della esposizione dei motivi di ricorso, ha proposto una "preliminare istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato". In tale istanza il ricorrente, premesso che l'interdizione dalla professione per il periodo di un anno è iniziata a decorrere dall'11 novembre 1999, ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, osservando che tale sospensione, non consentita dall'art. 68 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, potrebbe essere disposta da questa Corte di legittimità sulla base dell'applicazione analogica dell'art.56 del R.D.L. 27 novembre 1933, convertito dalla legge 20 gennaio 1934 n.36, relativo al procedimento disciplinare a carico degli avvocati.
Alla data dell'odierna udienza di discussione del ricorso (11 maggio 2001) l'anno di durata dell'interdizione professionale applicata al dott. VI è già trascorso, onde è venuto meno l'interesse del ricorrente - che deve essere attuale al momento della decisione - all'accoglimento della proposta istanza di sospensione, non potendo il chiesto provvedimento fare venire meno l'esecuzione della sanzione disciplinare già terminata.
D'altro canto, come riconosce lo stesso ricorrente, l'art.68, comma terzo, del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221 dispone esplicitamente che il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione centrale non ha effetto sospensivo e non prevede, a differenza di quanto l'ordinamento dispone per gli avvocati, il potere della Corte di cassazione di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata. La previsione espressa del citato art.68 fa si che non possa ravvisarsi una lacuna normativa da riempire mediante applicazione analogica della disposizione dettata per gli avvocati, come si sostiene nel ricorso proposto dal VI.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.444 e 445 c.p.p. e dell'art.66, n.3, del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, lamentando che la propria responsabilità
disciplinare sia stata affermata esclusivamente sulla base della sentenza di patteggiamento, la quale, invece, costituendo un "provvedimento di condanna sui generis", prescinde "dalla verifica della fondatezza del merito dell'imputazione". In particolare, il corrente osserva che, essendo stato egli imputato di concorso nel reato di cui all'art.348 c.p., commesso presumibilmente dall'odontotecnico OP, "la Commissione degli odontoiatri avrebbe dovuto verificare dapprima la piena responsabilità di quest'ultimo nella causazione del fatto-reato e di seguito verificare, in modo certo ed incontestabile, che effettivamente il dott. NÌ vi aveva concorso", mentre la responsabilità del ricorrente non è stata dimostrata con certezza.
Il motivo di ricorso è infondato.
2.1 Va, innanzitutto, rilevato che, successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, è entrata in vigore la legge 27 marzo 2001 n.97, che, nell'art. 1, ha modificato l'art.653 c.p.p.
concernente l'efficacia della sente penale nel giudizio disciplinare. La nuova disposizione ha riconosciuto efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di condanna (e non solo a quella di assoluzione, come era precedentemente disposto). A tale sentenza di condanna è stata, poi, equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d di patteggiamento), mediante una modifica, apportata dall'art.2 della citata legge n.97 del 2001, dell'art.445 c.p.p., il cui nuovo testo esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". Consegue che, rispetto al giudizio disciplinare, la sentenza di patteggiamento viene equiparata ad una pronuncia di condanna, secondo la regola generale dettata dall'ultima parte dell'art.445, comma 1, c.p.p.. La nuova legge n.97 del 2001, pure se ha un titolo riferito espressamente ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (onde sembra, se ci si ferma al titolo, che il suo ambito di applicazione sia limitato ai soli procedimenti disciplinari relativi a tali dipendenti), concerne in realtà anche i procedimenti disciplinari dei professionisti, perché ha modificato gli artt.653 e 445 c.p.p., che dettano in generale la disciplina degli effetti del giudicato penale sul giudizio disciplinare, disciplina applicabile sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia ai professionisti. Onde il nuovo testo dei detti articoli del c.p.p., in assenza di ogni espressa limitazione inerente alle ultime modifiche ad essi apportate, non può che riferirsi anche ai giudizi disciplinari contro i professionisti.
Per espresso disposto dell'art.10 della citata legge n. 97/2001, le disposizioni in essa contenute "si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa" (fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 aprile 2001). Il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio provinciale (artt.53 e seguenti del D.P.R. n.221 del 1950) introduce un vero e proprio giudizio civile che continua attraverso il presente giudizio di cassazione consentito dall'art. 111 della Costituzione. Consegue che le innovazioni dettate dagli artt.12 della legge n.97/2001 sono, per l'espressa previsione del citato art.10,
applicabili anche al giudizio disciplinare instaurato contro il ricorrente VI, per il quale pertanto, secondo la nuova legge, la sentenza di patteggiamento avrebbe efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua commissione da parte dello stesso.
Si deve, però, rilevare che l'estensione della modifica degli effetti del patteggiamento anche ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge presenta dubbi di costituzionalità perché introduce conseguenze punitive che erano escluse dall'ordinamento quando l'imputato ha concordato l'applicazione della pena e fa venire meno la possibilità per lui di difendersi nel giudizio disciplinare in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua commissione, difesa che non era in alcun modo limitata dal patteggiamento in precedenza concordato.
Peraltro, ogni possibile dubbio di costituzionalità della disposizione transitoria contenuta nell'art.10 della legge n. 97/2001 è, nel presente caso, reso irrilevante ai fini della decisione dalla considerazione che il ricorso del VI si ravvisa infondato anche in base alla disciplina previgente a quest'ultima legge, e cioè in applicazione del disposto degli artt.445 e 653 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche ad essi apportate dagli art. 1 e 2 della legge n. 97/2001. 2.2. La decisione impugnata, al di là di affermazioni generali sulla natura della sentenza di patteggiamento, che è stata da essa erroneamente equiparata ad una pronunzia di condanna (equiparazione, al contrario, esclusa dal'art.445, comma 1, c.p.p., prima della modifica apportatavi dalla legge n.97/2001), ha, nel decidere sul ricorso del dott. VI, accertato la colpevolezza dello stesso non "come conseguenza diretta del patteggiamento, ma sulla base di una valutazione dei comportamenti" risultanti dagli atti. Tali comportamenti sono individuati nella parte "in fatto" della decisione impugnata, ove sono stati indicati gli elementi dai quali la Commissione provinciale ha tratto la prova della responsabilità del dott. VI. Detta prova è stata condivisa pienamente dalla Commissione centrale, che ha fatto proprio il convincimento dell'organo provinciale. La motivazione sull'accertamento della responsabilità dell'incolpato va, pertanto, desunta dall'insieme delle parti in fatto ed in diritto della decisione impugnata. L'avere permesso ad un odontotecnico l'esercizio abusivo della professione medica di dentista è stato, in particolare, desunto dalle "modalità di gestione dello studio, con particolare riferimento alla ridottissima presenza nello stesso dell'incolpato" dott. VI, ed alla connessa "scarsa attenzione da lui prestata nella custodia dell'attrezzatura odontoiatrica" (uno dei due reati imputati al VI consisteva, come si è riferito in narrativa, nell'avere agevolato la sottrazione, da parte dell'odontotecnico, di due uniti dentistici in precedenza sequestrati ed affidati in custodia giudiziale allo stesso VI), nonché dalla "facilità con cui l'odontotecnico, oltretutto già colpito da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per abusivismo, poteva accedere allo studio". Altro elemento di prova da cui il giudice del merito ha desunto la sussistenza dell'illecito disciplinare di avere permesso l'esercizio abusivo della professione di dentista da parte dell'odontotecnico è stato ravvisato nel fatto che il dott. VI non ha assunto "iniziative giudiziarie nei confronti del sig. OP anche dopo aver saputo che questi aveva illecitamente utilizzati i riuniti" di cui egli aveva la custodia come oggetti sequestrati in relazione a precedente attività abusiva svolta dallo stesso odontotecnico.
Sussiste, quindi, la motivazione sia in ordine all'abusivo esercizio della professione di dentista da parte dell'odontotecnico OP, che ha utilizzato lo studio del dott. VI ed i due riuniti dentistici affidati alla sua custodia, sia relativamente al fatto che questa attività abusiva è stata permessa dal dott. VI. L'illecito disciplinare ascritto a quest'ultimo è stato, perciò, ritenuto sussistente dalla Commissione centrale non sulla base della sentenza di patteggiamento, ma a seguito di una diretta valutazione dei comportamenti dell'incolpato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.8 della legge n. 175 del 1992, degli artt.40 e 66, n.3 del D.P.R n.221 del 1950, degli artt. 19, n. 2, 20 e 30 c.p., sostiene che l'interdizione dalla professione prevista dal citato art.8 non ha natura di sanzione disciplinare, ma costituisce una pena accessoria che "può conseguire alla condanna per concorso nel reato di cui all'art.348 c.p.", onde può essere applicata esclusivamente dal giudice penale. Tale pena accessoria, nel caso di specie, non poteva essere applicata essendo intervenuto il patteggiamento (art.445 c.p.p.). Il motivo di ricorso è infondato.
Queste Sezioni unite, con la sentenza 8 maggio 1998 n. 4667, hanno già affermato che la sanzione interdittiva prevista dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 (che punisce con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno gli esercenti le professioni sanitarie che permettano o agevolino l'esercizio abusivo della professione) rappresenta una nuova sanzione disciplinare, come tale di competenza dell'organo disciplinare dell'ordine professionale, e non una pena accessoria di natura penale. Consegue che la sua applicazione non è preclusa dalla sentenza penale di patteggiamento che inibisce l'applicazione delle pene accessorie, ma non anche di sanzioni di natura diversa, quali le sanzioni disciplinari.
L'orientamento interpretativo affermato dalla citata sentenza delle Sezioni unite è condiviso da questo Collegio;
il che rende infondato il motivo di ricorso.
4. In conclusione, il ricorso, essendo infondato in ambedue i motivi dedotti, va rigettato ed il ricorrente, essendo soccombente, va condannato a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 4.173.000, delle quali L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001