Articolo 1 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1968
Art. 1. (Contributo per nuove costruzioni navali)

Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione.
Il contributo, per ciascuna costruzione, non puo' essere inferiore, in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto.
Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa e' calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge.
Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere.
L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso e' calcolato.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968
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