Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 4Articolo 6
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17 febbraio 1968
Art. 5. (Inizio e ultimazione dei lavori)

I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.
Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui e' stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:
a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:
a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere.
Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968
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