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17 febbraio 1968
17 febbraio 1968
Art. 5. (Inizio e ultimazione dei lavori)
I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.
Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui e' stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:
a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:
a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere.
Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.
I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.
Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui e' stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:
a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:
a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere.
Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3797Provvedimento: […] "Nel caso concreto -in cui il Ministero agisce per la restituzione di quanto ha già pagato, sul presupposto che il credito ceduto è venuto meno con effetto ex tunc, e, quindi, fa valere in via di azione un diritto che, se non avesse già pagato, avrebbe potuto opporre in via di eccezione- la disciplina della cessione del credito si salda con quella della condictio indebiti. Verificatasi la decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968 n. 19, il pagamento del contributo rimane privo di causaLeggi di più...
- configurabilità·
- legittimità·
- opponibilità al cessionario·
- ammissibilità·
- esclusione convenzionale dell'effetto traslativo·
- trasferimento del credito a scopo di garanzia·
- conseguenze·
- risoluzione consensuale del rapporto tra originario creditore e debitore ceduto·
- condizioni·
- effetti·
- limiti·
- concessione di contributi a norma degli artt. 1 e 4 della legge 19/68·
- efficacia riflessa del giudicato come affermazione obiettiva di verità·
- esclusione·
- presupposti