Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2803.
(Riscossione del credito dato in pegno).
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito e' scaduto, il creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.
(Riscossione del credito dato in pegno).
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito e' scaduto, il creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.
Commentari • 20
- 1. Art. 2803 c.c., Riscossione del credito dato in pegnoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 novembre 2024 · 234.2642
L'art. 2803 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo dispone che: “Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. […]
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Giurisprudenza • 72
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1214Provvedimento: […] Gli ingiunti proposero opposizione deducendo: a) che la banca avrebbe dovuto escutere preventivamente le somme vincolate in virtù della polizza assicurativa n. 2631635 stipulata con Creditras, costituite in pegno ai sensi dell'art. 2803 c.c. a favore di Controparte_5 e che “la carenza di prova circa il risultato della relativa escussione” rendeva inammissibile ogni pretesa della banca nei confronti dei garanti;Leggi di più...
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- fideiussione·
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