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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'avv. ASCIUTTI Parte_1 C.F._1
EGLE, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: che l'Ill.mo Sig. Presidente presso il Tribunale adito voglia: Il minore
C.F. , rimane collocato presso l'abitazione della madre, Persona_1 C.F._3
sita a Recanati (MC) Via Castefidardo n. 60, dove egli già vive in maniera stabile ed ha la propria residenza anagrafica ed abituale. 2) Il bambino sarà affidato alla madre in maniera esclusiva, ad ella attribuendosi il diritto di decidere su tutte le questioni che lo riguardano;
in particolare, la madre avrà
pagina 1 di 6 titolo per sottoscrivere in via esclusiva le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità
e/o del passaporto del minore, nonché per le questioni scolastiche, extrascolastiche, sportive e mediche che lo riguardano, a richiedere e predisporre in autonomia la certificazione relativa all'attestazione
ISEE con ogni connessa facoltà. 3) Stante la prolungata assenza dalla quotidianità e dalla vita del figlio, e la conseguente gradualità necessaria nella ripresa dei rapporti, il sig. trascorrerà con CP_1
lo stesso un pomeriggio a settimana, dalle ore 15 alle ore 17, da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze dei genitori e del bambino e comunque indicando il luogo dove egli sarà trattenuto;
il diritto di visita potrà essere implementato solo laddove il padre dia prova di continuità nella frequentazione e salvi in ogni caso la serenità e l'equilibrio psico-fisico del minore. 4) Il sig. verserà alla sig.ra CP_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 quale Pt_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come per legge. 5) L'Assegno Unico Universale sarà trattenuto integralmente dalla madre, così come eventuali detrazioni fiscali IRPEF. 6) Le spese straordinarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Macerata, che la ricorrente dichiara di conoscere per averne ricevuto copia dal proprio difensore;
il rimborso pro quota sarà versato dall'obbligato alla parte anticipataria entro il giorno 5 del mese successivo, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale. La eventuale spesa per la mensa scolastica è da intendersi inclusa nelle spese soggette a divisione a metà tra i genitori. Ove il padre non manifesti il proprio motivato dissenso alla spesa indicata, entro il termine di 8 giorni, egli sarà comunque tenuto a sostenere l'esborso pro quota, valendo ciò quale tacito assenso. 7) I genitori si terranno reciprocamente informati sulle condizioni di vita, scolastiche e di salute di e dovranno Per_1
comunque rimanere reperibili ad un recapito telefonico. 8) Il padre potrà fare al figlio una videochiamata giornaliera al figlio, da farsi tra le ore 18.00 e le ore 19.00. 9) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 10) L'efficacia delle statuizioni richieste decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso. Con salvezza integrale di spese, onorari ed accessori di causa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 regolamentare la responsabilità genitoriale e l'affidamento del figlio nato dalla relazione Persona_1
more uxorio intercorsa tra la donna e parte convenuta Controparte_1
Parte ricorrente ha infatti dedotto che:
pagina 2 di 6 - dalla relazione tra le parti è nato il figlio il 03.09 2017 e la relazione affettiva è Persona_1
cessata sin da subito;
- solo dal 2019 il ha iniziato ad interessarsi del figlio, versando alla ricorrente, per due CP_1
mensilità, la somma di 100 euro, dopodiché nulla;
- Il ha esercitato in modo discontinuo la responsabilità genitoriale nei confronti del CP_1
minore, con una frequentazione saltuaria arrivando ad interrompere i rapporti con il figlio nel
2021
- Nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa il convenuto ha dichiarato di non aver esercitato pienamente l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore sul presupposto dei dubbi che aveva circa la paternità del figlio, manifestando la volontà di sottoporsi al test del
DNA, salvo poi desistere dal suo proposito (cfr. doc. 2 allegati al ricorso, corrispondenza tra legali);
- quanto al regime di frequentazione padre-figlio vi è stata una saltuaria presenza del Boschi, che per di più ha preteso di vedere il minore senza alcuna regolamentazione del diritto di visita, dopodiché dal 2021 il rapporto tra egli e il minore si è interrotto.
- attualmente il minore vive con la madre, il nuovo compagno della donna, Persona_2
(costituente per figura di riferimento) e la sorella nata il [...] dalla nuova Per_1 Per_3
relazione della Pt_1
Fissata l'udienza da parte del Giudice Relatore il ricorso ed il decreto sono stati regolarmente notificati a parte convenuta in data 22-25.03.2024 ex art. 140 c.p.c. (con ritorno dell'avviso Controparte_1
ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 8.4.2025).
All'udienza di prima comparizione del 08.07.2025 compariva solo parte ricorrente, mentre parte convenuta non è né comparsa e né si è costituita.
Con ordinanza del 12.07.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta ed erano adottati Controparte_1
da parte del Giudice i provvedimenti temporanei e urgenti opportuni ex art. 473 bis. 22 c.p.c., mediante il quale si disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, la possibilità per il padre di vedere il figlio per due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 nonché di poterlo contattare tramite videochiamata una volta al giorno tra le 18:00 e le 19:00; oltre a ciò si poneva a carico del l'assegno mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il minore. CP_1
Il Giudice chiedeva, altresì, la produzione del certificato di nascita del minore attestante la paternità e la maternità, depositata da parte ricorrente in data 11.07.2024.
pagina 3 di 6 Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale il 25.03.2025, il difensore di parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo, specificando la totale assenza del padre in merito alla contribuzione dei bisogni del figlio, dunque il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Le domande proposte in causa da parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
Infatti, fermo restando che l'affidamento condiviso è la regola, è certamente possibile derogarvi se questo sia pregiudizievole per la prole o non realizzi pienamente gli interessi della stessa.
Orbene, nel caso di specie, si evince chiaramente che solo la madre si è occupata della crescita del minore e si è fatta carico di tutte le spese necessarie per quest'ultimo, mentre parte convenuta
è risultato un genitore sostanzialmente assente. Controparte_1
Nello specifico, le allegazioni della madre sulla sporadicità dell'aiuto fornito dall'altro genitore e sulla scarsa frequentazione padre-figlio risultano corroborate da una serie di elementi fortemente indiziari.
Anzitutto, vi è corrispondenza in atti in cui il legale del segnala che l'uomo si impegna a CP_1
versare per mantenere il figlio 100,00 euro al mese (doc. 2 parte ricorrente), somma che questo
Tribunale considera inadeguata anche per i disoccupati e, quindi, già la sua offerta (il versamento effettivo è avvenuto da allegazioni della ricorrente solo per due mesi) denota una condotta già censurabile.
Inoltre, come se ciò non bastasse, v'è messaggistica in cui il pare rimandare l'assolvimento di CP_1
ogni obbligo alla famiglia della (cfr. doc. 4 parte ricorrente, ove alla richiesta di comprare Pt_1 latte e pannolini il resistente risponde “fatteli prende da tu padre”).
A tali elementi, va aggiunto il comportamento processuale di il quale è rimasto Controparte_1
contumace, a riprova del suo forte disinteresse nei riguardi del minore . Per_1
Di conseguenza, meritano di essere integralmente confermati i provvedimenti relativi all'affidamento del minore assunti in via provvisoria (cfr. ordinanza del 12.07.2024), così disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui è da tempo collocato.
Inoltre, per consentire una gestione efficace ed effettiva e visto il disinteresse dell'altro genitore, la madre potrà adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse, inerenti all'istruzione, all'educazione, nei confronti del figlio Persona_1
Anche il diritto di visita del padre non può che essere regolato come già in via provvisoria e quindi prevedendo una minima frequentazione, visto che l'esercizio è stato sempre sporadico (vi sono delle foto Facebook risalenti apparentemente al 2020) e i rapporti si sono interrotti nell'anno 2021.
pagina 4 di 6 Di conseguenza, il padre potrà prelevare il figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00 nonché sentire il figlio, mediante una videochiamata al giorno tra le 18:00 e le
19:00.
Del resto, allo stato attuale non è possibile prevedere un ampliamento dei tempi di frequentazione.
Con riferimento al mantenimento della prole, va senza dubbio confermata la regolamentazione assunta in via provvisoria, atteso che, pur non essendovi certezze sui redditi che percepisca l'uomo
(verosimilmente, sulla base di dichiarazioni di parte ricorrente, opererebbe nel settore della pesca come pare desumersi dalla foto di cui al doc. n.3 allegato al ricorso), si tratta di persona di giovane età, la cui capacità lavorativa va presunta.
Le spese straordinarie, da intendersi come quelle evocate dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale, vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50%.
In tema di Assegno Unico Universale, non v'è bisogno di provvedere, essendo previsto per legge che esso sia percepito dalla ricorrente, in ragione dell'affido esclusivo sopra disposto (art. 6 comma 4 decreto legislativo 21 dicembre 2021 , n. 230 ove si legge “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”)
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico del convenuto contumace Controparte_1
Vanno, dunque, vanno applicati i parametri liquidatori di cui al D.M. 10 marzo 2015 n. 55 e, fermo il valore indeterminabile, bassa complessità, ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, data la semplicità del contendere e degli incombenti (discussione orale per assenza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. DISPONE che nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1
in via esclusiva alla madre alla madre alla quale spetteranno anche le Parte_2
decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza
2. fatti salvi i diversi accordi, e compatibilmente con gli impegni educativi e ricreativi del figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio per due giorni a setti-mana, il martedì e il giovedì, dalle 15,00 alle 18,00; lo potrà contattare in chiamata o in videochiamata sul telefono o su altro dispositivo elettronico (PC o tablet) della madre una volta al giorno tra le 18,00 e le 19,00;
pagina 5 di 6 3. Conferma a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno di euro 250,00 Persona_1 Parte_1
mensili, come già determinato a luglio 2024, con decorrenza da febbraio 2024, entro il 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Non luogo a provvedere quanto all'assegno unico familiare, essendo stato disposto l'affidamento esclusivo
5. Pone le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale, già indicate nell'ordinanza del 12.07.2024, necessarie per a carico dei genitori al Persona_1
50% fra loro;
6. Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 27,00 per esborsi ed in euro 2.906,00 per compensi oltre
CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'avv. ASCIUTTI Parte_1 C.F._1
EGLE, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: che l'Ill.mo Sig. Presidente presso il Tribunale adito voglia: Il minore
C.F. , rimane collocato presso l'abitazione della madre, Persona_1 C.F._3
sita a Recanati (MC) Via Castefidardo n. 60, dove egli già vive in maniera stabile ed ha la propria residenza anagrafica ed abituale. 2) Il bambino sarà affidato alla madre in maniera esclusiva, ad ella attribuendosi il diritto di decidere su tutte le questioni che lo riguardano;
in particolare, la madre avrà
pagina 1 di 6 titolo per sottoscrivere in via esclusiva le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità
e/o del passaporto del minore, nonché per le questioni scolastiche, extrascolastiche, sportive e mediche che lo riguardano, a richiedere e predisporre in autonomia la certificazione relativa all'attestazione
ISEE con ogni connessa facoltà. 3) Stante la prolungata assenza dalla quotidianità e dalla vita del figlio, e la conseguente gradualità necessaria nella ripresa dei rapporti, il sig. trascorrerà con CP_1
lo stesso un pomeriggio a settimana, dalle ore 15 alle ore 17, da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze dei genitori e del bambino e comunque indicando il luogo dove egli sarà trattenuto;
il diritto di visita potrà essere implementato solo laddove il padre dia prova di continuità nella frequentazione e salvi in ogni caso la serenità e l'equilibrio psico-fisico del minore. 4) Il sig. verserà alla sig.ra CP_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 quale Pt_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come per legge. 5) L'Assegno Unico Universale sarà trattenuto integralmente dalla madre, così come eventuali detrazioni fiscali IRPEF. 6) Le spese straordinarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Macerata, che la ricorrente dichiara di conoscere per averne ricevuto copia dal proprio difensore;
il rimborso pro quota sarà versato dall'obbligato alla parte anticipataria entro il giorno 5 del mese successivo, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale. La eventuale spesa per la mensa scolastica è da intendersi inclusa nelle spese soggette a divisione a metà tra i genitori. Ove il padre non manifesti il proprio motivato dissenso alla spesa indicata, entro il termine di 8 giorni, egli sarà comunque tenuto a sostenere l'esborso pro quota, valendo ciò quale tacito assenso. 7) I genitori si terranno reciprocamente informati sulle condizioni di vita, scolastiche e di salute di e dovranno Per_1
comunque rimanere reperibili ad un recapito telefonico. 8) Il padre potrà fare al figlio una videochiamata giornaliera al figlio, da farsi tra le ore 18.00 e le ore 19.00. 9) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 10) L'efficacia delle statuizioni richieste decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso. Con salvezza integrale di spese, onorari ed accessori di causa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 regolamentare la responsabilità genitoriale e l'affidamento del figlio nato dalla relazione Persona_1
more uxorio intercorsa tra la donna e parte convenuta Controparte_1
Parte ricorrente ha infatti dedotto che:
pagina 2 di 6 - dalla relazione tra le parti è nato il figlio il 03.09 2017 e la relazione affettiva è Persona_1
cessata sin da subito;
- solo dal 2019 il ha iniziato ad interessarsi del figlio, versando alla ricorrente, per due CP_1
mensilità, la somma di 100 euro, dopodiché nulla;
- Il ha esercitato in modo discontinuo la responsabilità genitoriale nei confronti del CP_1
minore, con una frequentazione saltuaria arrivando ad interrompere i rapporti con il figlio nel
2021
- Nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa il convenuto ha dichiarato di non aver esercitato pienamente l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore sul presupposto dei dubbi che aveva circa la paternità del figlio, manifestando la volontà di sottoporsi al test del
DNA, salvo poi desistere dal suo proposito (cfr. doc. 2 allegati al ricorso, corrispondenza tra legali);
- quanto al regime di frequentazione padre-figlio vi è stata una saltuaria presenza del Boschi, che per di più ha preteso di vedere il minore senza alcuna regolamentazione del diritto di visita, dopodiché dal 2021 il rapporto tra egli e il minore si è interrotto.
- attualmente il minore vive con la madre, il nuovo compagno della donna, Persona_2
(costituente per figura di riferimento) e la sorella nata il [...] dalla nuova Per_1 Per_3
relazione della Pt_1
Fissata l'udienza da parte del Giudice Relatore il ricorso ed il decreto sono stati regolarmente notificati a parte convenuta in data 22-25.03.2024 ex art. 140 c.p.c. (con ritorno dell'avviso Controparte_1
ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 8.4.2025).
All'udienza di prima comparizione del 08.07.2025 compariva solo parte ricorrente, mentre parte convenuta non è né comparsa e né si è costituita.
Con ordinanza del 12.07.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta ed erano adottati Controparte_1
da parte del Giudice i provvedimenti temporanei e urgenti opportuni ex art. 473 bis. 22 c.p.c., mediante il quale si disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, la possibilità per il padre di vedere il figlio per due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 nonché di poterlo contattare tramite videochiamata una volta al giorno tra le 18:00 e le 19:00; oltre a ciò si poneva a carico del l'assegno mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento per il minore. CP_1
Il Giudice chiedeva, altresì, la produzione del certificato di nascita del minore attestante la paternità e la maternità, depositata da parte ricorrente in data 11.07.2024.
pagina 3 di 6 Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale il 25.03.2025, il difensore di parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo, specificando la totale assenza del padre in merito alla contribuzione dei bisogni del figlio, dunque il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Le domande proposte in causa da parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
Infatti, fermo restando che l'affidamento condiviso è la regola, è certamente possibile derogarvi se questo sia pregiudizievole per la prole o non realizzi pienamente gli interessi della stessa.
Orbene, nel caso di specie, si evince chiaramente che solo la madre si è occupata della crescita del minore e si è fatta carico di tutte le spese necessarie per quest'ultimo, mentre parte convenuta
è risultato un genitore sostanzialmente assente. Controparte_1
Nello specifico, le allegazioni della madre sulla sporadicità dell'aiuto fornito dall'altro genitore e sulla scarsa frequentazione padre-figlio risultano corroborate da una serie di elementi fortemente indiziari.
Anzitutto, vi è corrispondenza in atti in cui il legale del segnala che l'uomo si impegna a CP_1
versare per mantenere il figlio 100,00 euro al mese (doc. 2 parte ricorrente), somma che questo
Tribunale considera inadeguata anche per i disoccupati e, quindi, già la sua offerta (il versamento effettivo è avvenuto da allegazioni della ricorrente solo per due mesi) denota una condotta già censurabile.
Inoltre, come se ciò non bastasse, v'è messaggistica in cui il pare rimandare l'assolvimento di CP_1
ogni obbligo alla famiglia della (cfr. doc. 4 parte ricorrente, ove alla richiesta di comprare Pt_1 latte e pannolini il resistente risponde “fatteli prende da tu padre”).
A tali elementi, va aggiunto il comportamento processuale di il quale è rimasto Controparte_1
contumace, a riprova del suo forte disinteresse nei riguardi del minore . Per_1
Di conseguenza, meritano di essere integralmente confermati i provvedimenti relativi all'affidamento del minore assunti in via provvisoria (cfr. ordinanza del 12.07.2024), così disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, presso cui è da tempo collocato.
Inoltre, per consentire una gestione efficace ed effettiva e visto il disinteresse dell'altro genitore, la madre potrà adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse, inerenti all'istruzione, all'educazione, nei confronti del figlio Persona_1
Anche il diritto di visita del padre non può che essere regolato come già in via provvisoria e quindi prevedendo una minima frequentazione, visto che l'esercizio è stato sempre sporadico (vi sono delle foto Facebook risalenti apparentemente al 2020) e i rapporti si sono interrotti nell'anno 2021.
pagina 4 di 6 Di conseguenza, il padre potrà prelevare il figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00 nonché sentire il figlio, mediante una videochiamata al giorno tra le 18:00 e le
19:00.
Del resto, allo stato attuale non è possibile prevedere un ampliamento dei tempi di frequentazione.
Con riferimento al mantenimento della prole, va senza dubbio confermata la regolamentazione assunta in via provvisoria, atteso che, pur non essendovi certezze sui redditi che percepisca l'uomo
(verosimilmente, sulla base di dichiarazioni di parte ricorrente, opererebbe nel settore della pesca come pare desumersi dalla foto di cui al doc. n.3 allegato al ricorso), si tratta di persona di giovane età, la cui capacità lavorativa va presunta.
Le spese straordinarie, da intendersi come quelle evocate dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale, vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50%.
In tema di Assegno Unico Universale, non v'è bisogno di provvedere, essendo previsto per legge che esso sia percepito dalla ricorrente, in ragione dell'affido esclusivo sopra disposto (art. 6 comma 4 decreto legislativo 21 dicembre 2021 , n. 230 ove si legge “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”)
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico del convenuto contumace Controparte_1
Vanno, dunque, vanno applicati i parametri liquidatori di cui al D.M. 10 marzo 2015 n. 55 e, fermo il valore indeterminabile, bassa complessità, ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, data la semplicità del contendere e degli incombenti (discussione orale per assenza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. DISPONE che nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1
in via esclusiva alla madre alla madre alla quale spetteranno anche le Parte_2
decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza
2. fatti salvi i diversi accordi, e compatibilmente con gli impegni educativi e ricreativi del figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio per due giorni a setti-mana, il martedì e il giovedì, dalle 15,00 alle 18,00; lo potrà contattare in chiamata o in videochiamata sul telefono o su altro dispositivo elettronico (PC o tablet) della madre una volta al giorno tra le 18,00 e le 19,00;
pagina 5 di 6 3. Conferma a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente l'assegno di euro 250,00 Persona_1 Parte_1
mensili, come già determinato a luglio 2024, con decorrenza da febbraio 2024, entro il 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Non luogo a provvedere quanto all'assegno unico familiare, essendo stato disposto l'affidamento esclusivo
5. Pone le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale, già indicate nell'ordinanza del 12.07.2024, necessarie per a carico dei genitori al Persona_1
50% fra loro;
6. Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 27,00 per esborsi ed in euro 2.906,00 per compensi oltre
CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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