Articolo 1457 del Codice civile
Articolo 1456Articolo 1458
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19 aprile 1942
Art. 1457.

(Termine essenziale per una delle parti).

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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