Articolo 2800 del Codice civile
Articolo 2753Articolo 2801
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19 aprile 1942
Art. 2800.

(Condizioni della prelazione).

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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