Articolo 2805 del Codice civile
Articolo 2751 bisArticolo 2806
Versione
19 aprile 1942
Art. 2805.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno).

Il debitore del credito dato in pegno puo' opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo' opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente