Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1993.
(Eccezioni opponibili).
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche' quelle che dipendono da falsita' della propria firma, da difetto di capacita' o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
(Eccezioni opponibili).
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche' quelle che dipendono da falsita' della propria firma, da difetto di capacita' o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Commentari • 28
- 1. Cassazione civile n. 6431/1981https://www.brocardi.it/ · 18.479494
(massima n. 1) L'art. 1993 c.c., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito all'avverbio «scientemente» contenuto nell'art. 21 della stessa legge quello «intenzionalmente», va inteso nel senso che affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 459
- 1. Trib. Benevento, sentenza 27/02/2025, n. 278Provvedimento: […] Orbene, come è noto ex art. 1993 c.c. “Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.Leggi di più...
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- riassunzione del giudizio·
- art. 1992 c.c.·
- art. 1993 c.c.·
- rigetto opposizione·
- prova testimoniale·
- cambiali·
- legittimo possessore titolo di credito·
- eccezione ex art. 246 c.p.c.