Articolo 1409 del Codice civile
Articolo 1408Articolo 1410
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19 aprile 1942
Art. 1409.

(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).

Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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