Provvedimento: […] Sul punto, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 1409 c.c. (secondo cui, in caso di cessione del contratto, « il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto »), richiamato anche dal GSE nella comunicazione di accettazione della cessione, sostenendo che « presunti difetti d'informazione rilevano nel rapporto fra cedente e cessionario ma non possono implicare l'obbligo, per l'Amministrazione procedente, di rinnovare la comunicazione di avvio di un procedimento già iniziato, né, a più forte ragione, di concludere il procedimento nei confronti di chi ha ceduto il contratto e si è privato della titolarità del rapporto di incentivazione, in assenza di alcuna norma che ciò preveda ».
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