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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA……………Presidente Est.
Dott.ssa FEDERICA GIRFATTI……………..……Giudice
Dott.ssa CLAUDIA UMMARINO……………..…..Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2288 /2025
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
E
, c.f , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
,rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Liguori……………….………………………Ricorrenti
Nonché P.M. in sede……………….…………………….………...…………….interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc scadute il 18.11.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.9.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Anastasia il 13.04.2021, che dalla loro unione non nascevano figli, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità ; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso ed all'esito lo scioglimento del matrimonio.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale dà atto che le parti hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare ( capo 2) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra , come da Parte_1 accordo trasfuso in atti da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Per la ulteriore domanda delle parti di scioglimento del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi nata Parte_1
a EN HI (NA) il 26/09/1990 e nato a [...] il Controparte_1
28/09/1982, che hanno contratto matrimonio in Sant'Anastasia il 13.04.2021 (atto n.6, parte I, anno 2021);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
3) Rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 18/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca