Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1198.
(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).
Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.
E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).
Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.
E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
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- 1. Cassazione civile n. 3469/2007https://www.brocardi.it/ · 266.2354
(massima n. 1) In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1770Provvedimento: […] CP_stesso da parte dello , ai sensi dell'art. 1198 c.c. detta cessione deve intendersi pro […] Come noto, l'articolo 1198 c.c. testualmente recita: “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa […] mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito cedutoLeggi di più...
- cessione in luogo di adempimento·
- decreto ingiuntivo·
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- onere della prova