Articolo 1198 del Codice civile
Articolo 1197Articolo 1199
Versione
19 aprile 1942
Art. 1198.

(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).

Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.

E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente