Provvedimento: […] In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la costituzione del pegno di crediti avviene attraverso la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva, la quale assicura al Creditore il diritto di prelazione sul credito. Il mero scambio dei consensi, infatti, produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non da luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito Cass. 24 giugno 1995, n. 7158.
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