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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2802.
(Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche).
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
(Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche).
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
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- 1. Art. 2802 c.c., Riscossione d'interessi e di prestazioni periodicheVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 novembre 2024 · 265.61465
L'art. 2802 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, […] sezione III, sentenza 12 giugno 2006, n. 13551 "In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2022, n. 272Provvedimento: […] [...] , il primo giudice ha riconosciuto la somma in favore dell'appellato a diverso titolo di risarcimento per l'omesso compimento di atti conservativi ex art. 2802 c.c.; […]Leggi di più...
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