Articolo 2802 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2802.

(Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche).

Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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