Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) le seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11926 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( ), in qualità di legale rappre- Parte_1 C.F._1 sentante pro-tempore dell'associazione senza scopo di Controparte_1 lucro, con sede in Partinico (PA), nella via Kennedy, 32 (P.I. ), P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Partinico, Corso dei Mille n. 137, presso lo stu- dio dell'Avv. Rao Fabio che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Avv. Cantavenera Giovanna Carmela ( ) elettivamente C.F._2 domiciliata in Milano, Viale Brianza, n. 30 20127, presso lo studio degli
Avv.ti Bottazzoli Giovanni e Brunetti Mariachiara che la rappresentano e di- fendono per mandato in atti;
– parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/04/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'associazione
[...] [...]
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'avv. Controparte_2
1
Parte attrice ha esposto, in particolare, che l'Immobiliare Rosa S.r.l., pre- messo di aver concesso in locazione al , nella qualità, l'unità im- Parte_1 mobiliare sita in Borgetto (PA), nella C/da Gurdioli, corpo B e C, al fine di potervi esercitare attività di palestra fitness, aveva gli aveva notificato un at- to di intimazione per convalida di sfratto per morosità e contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non corrispo- sti dal mese di gennaio 2020 all'ottobre 2021, per complessivi € 23.100,00.
Ricevuta la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, nel mese di
Marzo dell'anno 2022, ha dedotto di essersi rivolto Parte_1 all'Avv. Cantavenera, conferendole l'incarico professionale di costituirsi nel procedimento di sfratto per morosità.
Al fine di consentire al legale di contestare tutte le domande proposte dalla società intimante, l'attore ha allegato di avere dettagliatamente informato il legale di tutti i fatti da rappresentare al Giudicante e precisamente che, all'atto della stipula del contratto di locazione, le parti avevano stabilito che oltre al canone mensile il conduttore avrebbe dovuto corrispondere l'ulteriore somma di € 175,00 mensili a titolo di rimborso per spese di manutenzione ordinaria che la Immobiliare Rosa S.r.l. aveva sostenuto per rendere i locali idonei all'uso stabilito.
L'odierno attore aveva, quindi, consegnato all'Avv. Cantavenera copia del contratto di locazione registrato, nonché un prospetto riepilogativo (v. in produzione, doc. 13) di tutti i pagamenti dallo stesso effettuati in relazione alle mensilità da gennaio a settembre 2020 per cui la intimante chiedeva ac- certarsi giudizialmente la morosità che conteneva, altresì, l'indicazione del periodo di riferimento e dei numeri degli assegni con i quali era stato effet- tuato il pagamento delle mensilità di locazione.
Contestualmente alla consegna del prospetto riepilogativo, ave- Parte_1
2 va provveduto, altresì, a consegnare al predetto procuratore, le matrici dei carnets di assegni con le relative copie dei numerosi assegni bancari ad esse riferibili per numero, con i relativi estratti conto della banca che ne compro- vavano gli incassi a titolo di pagamento dei canoni mensili di locazione.
Per quanto atteneva alle mensilità relative ai mesi di Ottobre 2020, No- vembre 2020, Dicembre 2020, Gennaio 2021, Febbraio 2021, Marzo 2021,
Aprile 2021 e Maggio 2021, l'attore aveva comunicato al procuratore che nessun canone di locazione doveva essere versato in favore della Immobiliare
Rosa S.r.l., atteso che, per provvedimento governativo, sussisteva in quel pe- riodo il c.d. lockdown, dovuto alla pandemia da Covid-19, che imponeva a tutta la popolazione di rimanere in casa, ragion per cui la palestra in quel periodo era costretta a rimanere chiusa.
Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, il sig. Pt_3 lo aveva consegnato all'Avv. Cantavenera la richiesta di sospensione (v., in produzione, doc. 12) del pagamento dal mese di marzo 2021 in poi in favore della Immobiliare Rosa S.r.l., dei canoni di locazione, notificatagli dal Custo- de giudiziario Avv. Marina Vajana in considerazione del fatto che la locatrice era stata sottoposta a procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di
Palermo promossa da Unicredit S.p.A.
Accettato, l'incarico professionale e ricevuta tutta la su esposta documen- tazione, l'Avv. Cantavenera aveva redatto la comparsa di costituzione e ri- sposta, rappresentando tutti i fatti esposti dal sig. ma limitandosi Parte_1
a produrre in giudizio, a suffragio delle proprie asserzioni difensive, anche dopo la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il solo prospet- to riepilogativo e non anche la copia di tutti gli assegni bancari ivi indicati, emessi a pagamento dei canoni di locazione per cui la Immobiliare Rosa S.r.l. chiedeva attestarsi la morosità, con gli estratti conto bancari inerenti i singo- li assegni e comprovanti l'effettivo incasso degli stessi da parte della società intimante.
Nell'incoato giudizio, l'Avv. Cantavenera aveva omesso di produrre, altresì,
3 la richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo 2021 in poi, notificata dal Custode giudiziario Avv. Marina Vajana.
Infine, nessuna prova per testi il legale aveva articolato per dimostrare la chiusura forzata per lockdown della palestra per il periodo Ottobre 2020-
Maggio 2021.
La produzione in giudizio di tutti i su citati documenti e la predisposizione di un articolato di prova testimoniale con i numerosi testi presenti nello sta- bile ove risultava essere allocata la palestra del , avrebbe certa- Parte_1 mente portato al rigetto di tutte le domande proposte dalla Immobiliare Rosa
S.r.l., nei confronti dell'odierno attore.
Invece, il Tribunale, con sentenza n. 4293/2022 del 25/10/2022 (v., in produzione, doc. 1) aveva accolto le domande proposte dalla Parte_4 non ritenendo il prospetto riepilogativo prodotto idoneo a dimostrare
[...]
i pagamenti effettuati.
Inoltre, l'Avv. Cantavenera, nel corso del giudizio, non aveva provveduto ad opporsi all'istanza di rilascio dell'unità immobiliare locata, così come rile- vato dal Tribunale nell'Ordinanza di rilascio del 31.03.2022 (v., in produzio- ne, doc. 14).
Infine, l'Avv. Cantavenera aveva riferito al che lo stesso avrebbe Parte_1 dovuto rilasciare l'immobile oggetto di contenzioso per il 13/09/2022 e tale errato suggerimento aveva comportato che il Tribunale lo aveva condannato al pagamento di ulteriori € 11.500,00, oltre interessi di mora, in favore della
Immobiliare Rosa S.r.l. a titolo di risarcimento danni da tardivo rilascio dell'immobile.
Ritenuto che l'Avv. Cantavenera nell'espletamento del mandato conferitole non avesse prestato la dovuta diligenza, determinando così un esito non conveniente del giudizio incoato ed un danno patrimoniale di complessivi €
42.473,73 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1) ritenere e di- chiarare la responsabilità professionale per mala gestio nell'espletamento dell'incarico affidato all'Avv. Cantavenera Giovanna da parte del sig. Pt_5
4
[...] nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della CP_3 [...]
, relativamente al procedimento di sfratto per morosità di cui Controparte_2 in narrativa definito con sentenza del Tribunale di Palermo del 25/10/2022 n.
4293/2022; 2) ritenere e dichiarare che a seguito ed in conseguenza del com- portamento antigiuridico mantenuto dall'Avv. Cantavenera Giovanna nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole, Parte_1
n.q. ha subito un danno economico di € 42.473,73 come sopra specificato;
3) conseguentemente, condannare l'Avv. Cantavenera Giovanna al pagamento, in favore dell'odierno attore n.q., della complessiva somma di € 42.473,73, ol- tre interessi e rivalutazione monetaria e ciò a titolo di risarcimento danni da responsabilità professionale per tutti i fatti esposti in narrativa, ovvero alla di- versa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso di causa;
4) condannare infine l'Avv. Cantavenera Giovanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio»
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'Avv. Cantavenera, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza.
In particolare, la convenuta ha contestato che le fossero state mai conse- gnate le prove dell'avvenuta emissione di assegni in pagamento dell'Immobiliare Rosa S.r.l., né tantomeno gli estratti conto degli asseriti pa- gamenti effettuati per cercare di dimostrare la sanatoria della morosità, an- corché parziale, ma solo un prospetto redatto dallo stesso . Parte_1
Quanto alla condanna per canoni relativi al periodo di chiusura per lock down causa covid, trattandosi di fatto pacifico, derivante da obbligo derivan- te da DPCM, nessun rimprovero avrebbe potuto muoversi all'operato del pro- fessionista, trattandosi di fatto notorio e non oggetto di onere probatorio. In ogni caso, l'attore non aveva impugnato il provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto dovuti i canoni maturati impropriamente durante il periodo di lock down.
Contestata anche nel quantum la pretesa attorea, l'Avv. Cantavenera ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare la domanda attorea in
5 quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto, anche e se del caso in applicazione del disposto dell'art. 1227 cc. In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Istruita la causa mediante acquisizione documentale e prova testimoniale, all'udienza del 28/04/2025, il giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre
2022 n. 149).
Tanto premesso in fatto, giova preliminarmente evidenziare che lo statuto normativo alla cui stregua valutare la responsabilità dell'esercente una pro- fessione intellettuale è ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt.
1176, comma II e 2236 c.cc., sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media commisurata al- la natura dell'attività professionale espletata;
a meno che la prestazione pro- fessionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecni- ci di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., so- lo nel caso di dolo o colpa grave.
Trasponendo tale paradigma normativo alla responsabilità professionale del difensore, per conforme giurisprudenza “l'avvocato deve considerarsi re- sponsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c. 2
c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opi- nabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (cfr. Cass. 16846/2005).
D'altro canto, per l'operatività della responsabilità del professionista da inadempimento del mandato difensivo, non è sufficiente dimostrare il non corretto adempimento dell'attività professionale ma è, altresì, richiesta la
6 prova rigorosa del danno effettivamente patito nonché del nesso di causalità materiale, ossia della riconducibilità dell'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente alla condotta negligente del difensore.
Occorre, dunque, l'accertamento della circostanza per cui, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
In particolare, nel caso di addotta responsabilità professionale del difenso- re, l'affermazione di essa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. civ. Sez. II, 02/02/2016, n. 1984;
Cass. civ. Sez. II, 10/07/2006, n. 15633).
Infine, quanto all'onus probandi, è il cliente che è tenuto a provare, non solo di aver sofferto il danno, ma anche che questo è stato causato dall'insuf- ficiente o inadeguata attività del professionista (Cass.27.5.2009 n. 12354).
Ciò premesso in diritto, va ora osservato che l'attore ha imputato all'Avv.
Cantavenera diverse condotte asseritamente negligenti e segnatamente:
a) la mancata produzione della documentazione consegnatale e rappresenta- ta dalle matrici dei carnets di assegni con le relative copie degli stessi, con i relativi estratti conto della banca e la richiesta di sospensione del paga- mento dei canoni di locazione, dal mese di marzo 2021 in poi, notificata dal Custode giudiziario;
b) la mancata articolazione della prova testimoniale per dimostrare la chiu- sura forzata per lockdown della palestra per il periodo Ottobre 2020-
Maggio 2021;
c) la mancata opposizione all'istanza di rilascio dell'unità immobiliare;
d) la errata comunicazione della data del 13/09/2022 quale data del rilascio dell'immobile.
In ordine alla condotta sub. a) va rimarcato che, con la notifica della inti- mazione dello sfratto per morosità, la Immobiliare Rosa S.r.l. ha dedotto l'inadempimento della parte attrice all'obbligazione di pagamento dei canoni
7 maturati da gennaio 2020 a ottobre 2021.
In quella sede, parte attrice ha eccepito, da un lato, l'adempimento parzia- le del debito - allegando di avere eseguito pagamenti da gennaio sino a set- tembre 2020 – e, dall'altro, l'inesigibilità/impossibilità parziale della presta- zione per i mesi successivi - in relazione alla necessaria osservanza delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Co- vid-Sars 19.
In ordine alla prova dell'adempimento parziale all'obbligo di corresponsio- ne dei canoni, parte attrice ha dedotto che, sebbene fossero stati forniti alla convenuta i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, l'avv. CP_4
[..
ne aveva omesso il deposito.
A tale proposito, nel corso del presente giudizio, è stata espletata una pro- va testimoniale con il sig. , figlio dell'attore il quale, dopo ave- Testimone_1 re premesso di avere accompagnato il padre presso lo studio dell'Avv. Canta- venera in occasione del conferimento dell'incarico professionale in oggetto, ha affermato che, in quella sede, aveva consegnato al Parte_1 procuratore le matrici dei carnets di assegni, le copie degli assegni bancari, i relativi estratti conto a riprova dell'incasso, oltre “alle lettere di richiesta di pagamento ed una lettera che faceva riferimento ad un pignoramento” che poi ha identificato come doc. all. 12 della produzione di pare attrice.
Nella dichiarazione del teste - che non può ritenersi inattendibile per il so- lo fatto di esser legato all'attore da un legame di parentela, che non costitui- sce motivo implicante una incapacità a testimoniare – non si rinvengono elementi significativi tali da giustificare un dubbio fondato sulla sua genuini- tà.
Né, d'altra parte, può astrattamente ritenersi che un teste sia pronto, sol perché legato ad una delle parti da un vincolo del tipo di quelli evidenziati, a commettere il grave reato di falsa testimonianza, così non solo compiendo un atto moralmente riprovevole ma altresì esponendosi a severissime conse- guenze penali.
8 Alla luce di ciò, può ritenersi provato che la documentazione in oggetto, non depositata in quel giudizio, fosse in possesso dell'attore e fosse stata questi consegnata all'Avv. Cantavenera.
Ora, il Tribunale, in seno alla sentenza n. 4293/2022 del 25/10/2022 re- sa all'esito del procedimento per convalida di sfratto, dato atto della produ- zione del solo prospetto riepilogativo e ritenuto quest'ultimo, quale “scrittura informale elaborata dalla stessa debitrice e non sottoscritta dal debitore” non idoneo a fornire prova del parziale adempimento, ha condannato l'odierna at- trice al pagamento dei canoni impagati.
Ove, tuttavia, l'Avv. Cantavenera avesse prodotto la documentazione sopra indicata sarebbe, invece, emerso il pagamento in favore della società locatri- ce:
− della somma di € 1.225,00 in data 28/01/2020 a mezzo assegno ban- cario n. 0784329908-11, tratto su Banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 4);
− della somma di € 1.225,00 in data 28/02/2020, a mezzo assegno ban- cario n. 0784329909-12, tratto su Banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 5);
− della somma di € 1.225,00 in data 20/03/2020 a mezzo assegno ban- cario n. 0784329910-00, tratto su banca Creval S.p.A. (v., in produzione doc. 6);
− della somma di € 2.050,00, in data 17/06/2020 per le mensilità di lo- cazione Aprile 2020 e Maggio 2020, tramite assegno bancario 0786331451-
09, tratto su banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 7);
− della somma di € 1.050,00, in data 19/06/2020, tramite assegno ban- cario n. 0786331452-10, tratto su banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 8);
− della somma di € 1.225,00, in data 24/07/2020, tramite assegno ban- cario n. 0786331454-12, tratto su banca Creval S.p.A. (che, in produzione, doc. 9);
9 − della somma di € 1.050,00, in data 26/08/2020 mediante assegno bancario n. 0786331455-00, tratto su banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 10);
− della somma di € 1.225,00, in data 29/09/2020, tramite assegno ban- cario n. 0786331457-02, tratto su banca Creval S.p.A. (v., in produzione, doc. 11) per complessivi € 10.275,00, importo che integra un danno causato all'attore e che deve, quindi, essere risarcito dall'avv. Cantavenera.
Quanto alla mancata produzione della nota firma del Custode giudiziario
Avv. Marina Vajana la domanda risulta carente già in punto di allegazione.
La nota del 30/03/2021, a firma del custode giudiziario, invero, contiene l'avvertimento al debitore che, da marzo 2021, ogni pagamento effettuato in favore della Immobiliare Rosa S.r.l. sarebbe stato considerato inefficace nei confronti della Custodia, per essere il contratto di locazione inopponibile in quanto successivo alla trascrizione del pignoramento.
Nessuna ulteriore informazione ha fornito parte attrice in ordine alla sorte del pignoramento e della procedura esecutiva, né risulta che la stessa abbia effettuato pagamenti in favore della Custodia, sebbene creditore resti co- munque il proprietario dell'immobile, fino al momento dell'aggiudicazione all'asta ed i canoni incassati dal custode vadano ad aggiungersi al ricavato della vendita al fine di rimborsare i creditori coinvolti nella procedura e sal- dare le spese procedurali.
Quanto alla condotta sub. b), parte attrice ha sostenuto che per la richie- sta delle mensilità relative ai mesi di Ottobre 2020, Novembre 2020, Dicem- bre 2020, Gennaio 2021, Febbraio 2021, Marzo 2021, Aprile 2021 e Maggio
2021, nessun canone di locazione doveva essere versato in favore della Im- mobiliare Rosa S.r.l., atteso che, per provvedimento governativo, sussisteva in quel periodo il c.d. lockdown, dovuto alla pandemia da Covid-19 ed ha lamentato che l'avv. Cantavenera abbia omesso di articolare la prova testi- moniale sul punto.
10 Ora, come correttamente posto in essere dalla difesa di parte convenuta, la emissione dei DPCM contenenti le misure straordinarie di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-Sars 19 è un fatto notorio e come ta- le non necessita di alcuna prova.
In seno alla sentenza n. 4293/2022 del 25/10/2022 il Tribunale, infatti, non ha affermato che fosse mancata la prova della adozione da parte del Go- verno delle suddette misure, ma piuttosto che, in ordine alla eccezione di inesigibilità/impossibilità della prestazione sollevata dalla conduttrice, que- sta non aveva «introdotto neanche un principio di prova in ordine alla circo- stanza che la necessaria osservanza delle misure straordinarie di contenimen- to dell'emergenza epidemiologica da covid Sars 19 adottate dal Marzo 2020 abbia obiettivamente reso l'immobile condotto in locazione completamente ini- doneo all'uso pattuito nel contratto».
Ed invero, la normativa emergenziale di contrasto al Covid-19 non ha ri- conosciuto alcuna sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e di af- fitto, né è stata prevista alcuna “moratoria” dei canoni derivanti da contratti di locazione in essere, ma solo un beneficio fiscale per le locazioni commer- ciali.
Spetta quindi sempre al debitore dimostrare che il suo inadempimento sia dipeso dall'applicazione delle misure di legge finalizzate al contenimento del
Covid-19.
Tale prova è mancata in quella sede, ma non è stata offerta nemmeno nel presente giudizio e ciò impedisce di effettuare qualsiasi giudizio prognostico in ordine al fatto che la sostituzione della condotta colposa con quella esigi- bile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (Cass. 10526/2015).
Quanto alla condotta sub. c) consistente nella mancata opposizione all'istanza di rilascio dell'unità immobiliare deve osservarsi che di essa si ha riscontro esclusivamente dalla lettura della ordinanza di rilascio, non avendo parte attrice prodotto i verbali dell'udienza di convalida.
Ad ogni modo rileva il Tribunale che se, da un lato, in seno alla comparsa
11 depositata nell'interesse della conduttrice è contenuta all'opposizione al rila- scio, dall'altro, la mancata riproposizione della stessa all'udienza di convali- da può essere stata determinata dalle più svariate ragioni, non ultima quella di non proseguire l'attività presso l'immobile in oggetto.
In ogni caso, nessuna prova ha fornito parte attrice, non solo di avere avu- to ancora interesse alla detenzione dell'immobile alla data dell'udienza di convalida, ma anche che, ove reiterata, l'opposizione al rilascio sarebbe stata accolta.
Infine, quanto alla condotta sub. d) essa consisterebbe nella errata comu- nicazione della data del 13/09/2022 quale data del rilascio dell'immobile.
Ora la data del 13/09/2022 quale data del rilascio dell'immobile è conte- nuta nell'ordinanza del 31/03/2022 ed è, quindi, corretta.
Parte attrice sostiene, però, che ciò avrebbe indotto il Tribunale a condan- nare la conduttrice al pagamento di ulteriori € 11.500,00, oltre interessi di mora, in favore della Immobiliare Rosa S.r.l. a titolo di risarcimento danni da tardivo rilascio dell'immobile.
Orbene, dalla lettura della citata sentenza n. 4293/2022 emerge che la somma di € 11.500 è stata liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento ex art. 1591 cod. civ. per mancato pagamento dei canoni maturati fino all'esecuzione del provvedimento di rilascio.
Ed infatti, in sentenza il RI ha osservato che «da un lato è incontro- verso che la resistente abbia tempestivamente ottemperato al provvedimento di rilascio, dall'altro che “la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la pro- tratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.) costituisce am- pliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadem- pimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto stimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione
12 dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notifica- zione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all'esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi spe- cifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'ina- dempimento” così Cass 11603/2005».
Alla luce di ciò nessuna responsabilità può essere imputata all'Avv.
[...]
risultando ex lege l'obbligo di pagamento del canone fino al rilascio. CP_5
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi I parametri generali fissati dal D.M. 55 del 2014, attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012, nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 orientano per l'applicazione dei valori tabellari medi previsti in relazione al decisum con applicazione del coefficiente ridutti- vo del 30% per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
in parziale accoglimento delle domande proposte da , Parte_1 in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'associazione CP_1
senza scopo di lucro con l'atto di citazione introduttivo del presente
[...] giudizio, condanna l'Avv. Cantavenera Giovanna Carmela al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.275,00, oltre interessi al saggio le-
13 gale dalla presente decisione al saldo;
condanna l'Avv. Cantavenera Giovanna Carmela al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite da questa sostenute, che liquida in euro
3.553,90, oltre C.U., marca, I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 04/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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