Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 1
Nel caso in cui il GIP, richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere, non perché individui la competenza di altro giudice, ma - come nella fattispecie - a seguito di una valutazione di merito attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura è stata richiesta, il relativo provvedimento è di sostanziale rigetto, onde è appellabile innanzi al tribunale.
Commentario • 1
- 1. Art. 22 c.p.p. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminarihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2000, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 17.4.2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " GE Di LO " N. 2453
3. " IE PI " REGISTRO GENERALE
4. " TO AG " N. 49491/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LD SA, n. a Milano il 1.5.1968
BIENTINESI MA, n. a Firenze il 30.8.1965
BISOLI Federico, n. a Piombino il 15.5.1973
CATANZANO Yuri, n. a Livorno il 27.5.1975
D'ANTONIO NI, n. a Casoria il 21.11.1974
DEL SORBO OB, n. a Boscotrecase il 10.6.1968
FEDELE CH, n. a Rizziconi il 28.10.1945
HUSSEIN ALÌ, n. a EL Khalil (ISR) il 18.2.1955
LOMBARDO NT, n. a Seminara il 29.4.1959
LOMBARDO OM, n. a Taurianova il 20.10.1961
MACCHI Gianpaolo, n. a Campiglia M. il 29.6.1965
MONTAUTI Giuseppe, n. a Portoferraio il 30.7.1948
PETRELLI Lorenzo MA, n. ad Adria il 1^.6.1968
VISCARDI CI, n. a Benevento il 147.3.1960
VISCARDI NO, n. a Napoli il 17.6.1955
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 5 novembre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Guglielmo Passacantando che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori, avv.ti Guglielmo Ciulli, Mazzino Barzi, Salvatore Colonna e Raffaele Longo;
OSSERVA
Il 14 maggio 1999 veniva richiesto al Gip del Tribunale di Firenze di applicare la custodia cautelare in carcere nei riguardi di più persone (tra le quali gli odierni ricorrenti) per il delitto ex art.74 d.P.R. n. 309/90, relativo ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante nella realtà territoriale della provincia di Livorno, e per i reati di spaccio ex art.73 d.P.R. cit..
Con provvedimento 9 giugno 1999 l'adito giudice si dichiarava incompetente a pronunciarsi, non ravvisando la sussistenza dei requisiti che caratterizzano il reato associativo, neppure a livello di gravi indizi di colpevolezza, e ciò per una serie di ragioni, non ultima quel la per la quale ciò che aveva dichiarato SC ED, arre stato il 30 agosto 1998, non portava significativi ulteriori elementi circa la asserita esistenza di un'organizzazione criminale. Analoga istanza riproponeva il P.M. il 3 settembre '99, che diceva fondata, sugli elementi gia' esposti ed analizzati nella prima, sulle risultanze investigative acquisite successivamente, i cui esiti erano riferiti nella annotazione di P.G. del 30 luglio 1999, sulle precisazioni fatte dal SC nell'interrogatorio del 28 giugno 1999. Ma non differente dalla precedente è stata la risposta del nominato Gip, contenuta nell'ordinanza II ottobre 1999.
La quale subisce, questa volta, l'appello del P.M., che viene accolto dal Tribunale di Firenze con il provvedimento indicato in epigrafe, ora gravato.
Superate talune eccezioni processuali (puntualmente riproposte in questa sede), sul rilievo - tra l'altro che la seconda richiesta di applicazione della misura è ancorata ad arricchimenti investigativi definiti "nuovi" e non solo perché successivi a quelli "originali", il tribunale recepisce l'impianto accusatorio, che ritiene sostenuto da numerosissimi elementi, molti dei quali di carattere oggettivo (esiti di intercettazioni, sequestri di sostanze stupefacenti, attività di P.G. di osservazione e pedinamento), valutati e meglio apprezza ti alla luce delle propalazioni del SC, come dallo stesso successivamente precisate;
per modo che perviene a condividere la tesi della ricorrenza di un grave quadro indiziario anche con riferimento al reato associativo, che radica la sua competenza, relativamente alla individuazione di una ben precisa struttura - che si caratterizza per la stabilità dei contatti e dei rapporti economici tra gli associati, la spartizione del territorio, i diversi canali di approvvigionamento della droga, la consistenza del traffico - avente al vertice DE CH, i cui diretti collaboratori sono, oltre il figlio OM (nel frattempo deceduto); IS CI e DE OR OB, che si avvalgono di altri soggetti, contro tutti i quali - anche perciò che concerne gli indiscutibili e non contestati reati ex art.73 d.P.R.n.309/90 - militano le esigenze caute lari di cui all'art.274, lett. c) c.p.p.. Ricorrono per cassazione gli interessati, personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori.
All'esito dell'odierna camera di consiglio, che registra lo stralcio della posizione di SC ED per mancato avviso della trattazione del ricorso, ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere rigettati perché infondati in tutte le loro articolazioni, comprese quel le illustrate nella memoria integrativa presentata congiuntamente da DE OR OB e da LL MA. Si eccepisce, nell'interesse di IN SA, l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M.. Sostiene la difesa che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara la propria incompetenza ai sensi dell'art.22 comma I c.p.p. non è suscettibile di impugnazione (art.568 c.p.p.).
Va in contrario osservato che nel caso in cui il Gip, richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere, non perché individui la competenza di altro giudice, ma - come è avvenuto nella specie - a seguito di una valutazione di merito attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura è stata richiesta, il relativo provvedimento è di sostanziale rigetto, onde è appellabile innanzi al tribunale.
Comune alla maggior parte dei ricorrenti è la doglianza che ripropone l'eccezione di giudicato cautelare.
Che è egualmente da respingere, dovendosi ritenere in "subiecta materia" che, quando la situazione di paragiudicato scaturisca da una decisione sul merito, compreso il provvedimento del giudice non impugnato, la intangibilità della situazione può dirsi sì assicurata dalla regola del "ne bis in idem", ma solo a condizione che non si prospettino nuovi fatti o elementi, anche se preesistenti, sopravvenuti alla conoscenza del giudice, idonei a produrre - isolatamente considerati, come pure in congiunzione a quel li già esaminati - una sostanziale modifica del quadro procedimentale. Nel caso concreto è stata ravvisata dal giudice d'appello appunto la sussistenza di nuovi elementi, tali da proporre altri profili di cognizione e quindi di decisione.
E le censure che sul "quid novi", come pure sulla intrinseca consistenza del sopra indicato quadro indiziario che conduce ad escludere la, prospettata ipotesi difensiva difensiva di "una semplice continuazione, realizzata da più persone tra loro nella detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti", vengono nei vari ricorsi mosse alla impugnata ordinanza (con profili argomentativi sostanzialmente analoghi, a volte perfettamente identici), appaiono prive di consistenza giuridica. Occorre ricordare che in sede di giudizio di legittimità è preclusa ogni questione attinente il merito del provvedimento adottato e portato alla censura della Corte suprema, dovendosi, invece e solo, verificare la legittimità dello stesso sotto il profilo della violazione della legge, anche per i vizi della motivazione (che risultino dal provvedimento stesso).
Per questo non possono qui essere prese in considerazione le numerose e ripetute doglianze di merito con le quali si propone la lettura e la riproduzione delle conversazioni anteriormente e successivamente intercettate e dei due interrogatori del SC, per sostenerne - pel tramite del loro raffronto - la perfetta sovrapponibilità e quindi la inidoneità a sorreggere il giudizio di intervenuta consistente modifica del quadro indiziario, rispetto a quello in precedenza analizzato e delibato;
come pure quelle che, attraverso lo stesso metodo, mirano a contestare la ritenuta valenza dei rapporti tra gli esponenti apicali del sodalizio (che sarebbero stati sporadici e comunque, proprio in base al tenore delle conversazioni intercettate, estranei al traffico della droga), la stabilità dei rapporti economici tra gli associati (che concernerebbero, al più, operazioni finanziarie del tutto autonome dei singoli indagati), la pluralità dei canali di approvvigionamento della droga e la consistenza stessa del traffico. Esse riguardano, com'è di tutta evidenza, la individuazione, interpretazione, va lenza del dato processuale, il che non è consentito nella presente sede;
non senza dire, quanto alla 'consistenza del traffico', che è lo stesso tribunale ad averne sottolineata la non essenzialità ai fini della configurazione del reato associativo.
Costituisce una mera interpretazione alternativa, incompatibile quindi con la prospettazione di un vizio di motivazione, anche la censura che contesta il carattere di "novità" attribuito dai giudici del merito al mutato comportamento degli indagati, improntato a maggiore cautele, dopo il rinvenimento di una microspia, che invece com proverebbe, per i difensori, la più volte dedotta assenza di contatti interpersonali tra gli indagati.
Infondate sono invece le doglianze che denunciano la omessa verifica sulla credibilità soggettiva del SC e sulla intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni.
Una attenta lettura della impugnata ordinanza consente, invero, di ritenere che l'attendibilità del dichiarante è stata desunta non dai soli riscontri esterni, come si sostiene, bensì dalla analitica e ponderata valutazione degli elementi emersi dal suo racconto, che attesta come vi sia stato un implicito ma inequivocabile giudizio, positivo, circa la precisione, coerenza in terna e ragionevolezza delle propalazioni.
E del pari carenti di efficace incidenza critica so no le ulteriori deduzioni difensive con le quali si reputano, dette propalazioni, caratterizzate da mere "supposizioni" o "sensazioni". Vero è invece, ciò risultando dal testo dell'impugnato provvedimento, che, al di là del modo di esprimersi del dichiarante, costui ha riferito ben concreti dati fattuali (quelli percepiti nel corso di una cena tenutasi in casa di DE CH), dai quali i giudici del merito hanno ritenuto, insindacabilmente, di poter trarre decisivi elementi, sia riguardo al preminente ruolo, di capo indiscusso, che competeva al DE (il suo rivolgersi, nella conversazione che atteneva ad un vero e proprio resoconto dell'attività di spaccio del gruppo, solamente ai luogotenenti IS e DE OR), sia in ordine alla esistenza del vincolo associativo (il fatto, riferito dal SC, che il DE OR, cui egli si era rivolto perché un tal UO rappresentava un ostacolo per la propria attività di spancio, si era reso promotore di un preciso messaggio "minatorio" inteso a "convincere" l'intruso a desistere dall'assunto comportamento).
Sul fronte dei riscontri esterni, infine, analitica e dettagliata è la descrizione del contenuto delle numerose conversazioni intercettate, e le conclusioni cui perviene l'impugnata ordinanza nel considerarne la esistenza ed obiettiva consistenza appare incensurabile in questa sede.
Anche in ordine alla natura e gravità degli indizi che attengono alle singole posizioni, i ricorsi prospettano nella sostanza solamente una diversa valutazione delle risultanze processuali. Nel complesso le doglianze si limitano essenzialmente, anche in 'parte qua", attraverso la denuncia di travisamento del significato delle conversazioni intercettate e di errata interpretazione delle propalazioni del SC, a proporre una differente lettura dei dati processuali, che consentirebbe di escludere il ruolo apicale assunto da taluni (DE, DE OR, IS CI), o l'appartenenza, al medesimo sodalizio, degli altri indagati (ricorsi LL, ON, IN, ZA, D'NI); dovendo si qui solo sottolineare, per quest'ultimo, la inconferenza del richiamo alla sentenza "Caceres" di questa stessa sezione della Corte (Ud. 22 novembre 1997), poiché la sua partecipazione al reato associativo è stata desunta dai giudici del merito da una pluralità di condotte, non per ciò da un singolo episodio criminoso, fattispecie che sottende il principio enunciato da detta decisione.
Meramente apodittiche sono le affermazioni contenute nei ricorsi, identici, di LI, AC e RD OM, che denunciano l'imcomprensibilità di un provvedimento restrittivo emesso "senza che esistano indizi ne' gravi ne' lievi in ordine al "pactum sceleris", alla frequentazione di una sede stabile propria della supposta associazione".
Carente del necessario requisito della specificità è il motivo addotto da IS NO, per il quale gli acquisiti elementi "generano il sospetto-congettura, che egli fosse uno dei corrieri della droga dell'associazione, ma sono ben lontani da costituire dato elementi argomentativi tali da far apparire probabile la sua responsabilità".
Analogo discorso va fatto per il ricorso di EN, che si limita a dedurre che a suo carico "sta solo la detenzione di gr. II, 940 di cocaina, accertata in data 10 novembre 1998, oggetto di autonomo giudizio".
Censure in fatto sono pure quelle con cui RD NT sostiene di non essere titolare della carrozzeria, ritenuta sede di ripulitura di assegni/pagamenti di forniture di droga, e lamenta la mancata effettuazione di accerta menti bancari a sostegno di tale assunto accusatorio.
Conclusivamente, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare allo stato incensurabile, anche se l'esibito complesso probatorio, essendo inevitabilmente condizionato dalla fase preliminare del processo, può anche essere suscettibile di evoluzione.
Per ciò che concerne, infine, il presupposto cautelare della misura, si osserva quanto segue.
IS NO e D'NI denunciano violazione dell'art.274, lett. c) e dell'art.275 c.p.p. Il primo di essi non può essere ritenuto persona pericolosa, sol perché fratello di uno dei presunti capi della associazione;
ne il secondo, per la sola ragione che è pericolosa la persona con cui lavora: la norma prevede una ovvia personalizzazione della valutazione ai fini della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari. In sostanza, si è omesso di enucleare gli elementi soggettivi e concreti di valutazione delle condotte complessive di ciascuno, ignorandosi tutti gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p.. Ed inoltre, pur partendo da situazioni quantitativamente e qualitativamente diverse, è stata applicata a tutti la misura cautelare più grave.
Riprendono tale ultima annotazione i motivi di AC, LI e RD OM, che si dolgono del fatto che il tribunale toscano abbia posto sullo stesso piano "cavalli" e "fantini". Sulla stessa linea pure il ricorso ZA, il quale evidenzia come non possa non essere ritenuta illogica e contraddittoria l'affermazione secondo cui "pur nel necessario distinguo fra le varie posizioni, la scelta della misura deve essere necessariamente coincidente". RD NT lamenta che "allo stato dei fatti non appare certo pensabile una ripresa delle contestate attività illecite". Ed aggiunge che, d'altro lato, la esigenza cautelare non può fondarsi unicamente sui precedenti penali.
IN LÌ - oltre che denunciare l'inosservanza della lett. a) dell'art.274 c.p.p., che però non risulta sia stata presa in considerazione dalla impugnata ordinanza - rileva che i fatti attestano "episodi senza violenza", onde, incensurato com'è, egli non può essere ritenuto persona pericolosa e non merita neppure l'applicatagli misura degli arresti domiciliari.
Le sopra esposte censure vanno disattese.
I menzionati ricorrenti dimenticano, infatti, che il tribunale distrettuale ancora il concreto pericolo recidivante non solo e non tanto sulle specifiche modalità e circostanze dei fatti e, per alcuni degli indagati, sui loro precedenti penali, ma su altro e ben più esplicito, e decisivo, rilievo, quale quello concernente il dato che "tutti" gli indagati hanno continuato nell'attività delittuosa nonostante gli arresti onerati nel corso delle indagini, che, lungi dall'indurli a cessare l'attività criminosa, li hanno solamente spinti ad adottare ulteriori precauzioni.
Sicché non appare illogica, ne' contraddittoria, ne' in plausibile la conclusione cui il giudice 'a quo' pervie ne in ordine alla scelta della misura custodiale più grave per ciascuno degli indagati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2000