Sentenza 16 ottobre 2006
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di applicare, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., la norma penale più favorevole. (Nella specie, in materia di disciplina degli stupefacenti, la Corte ha escluso l'applicabilità dello "ius superveniens più favorevole, rappresentato dall'art. 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma primo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). (Conf. Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37629, Hadef; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37630, Gojevic; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37631, Imafidon; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37632, Gashi; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37633, Battipaglia; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37634, Cacciapuoti; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37635, Montano; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37636, Pianese; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37637, Giraldo; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37638, Senese; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37640, De Simone; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37641, Pistoia; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37642, Nappi; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37645, Luca; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37646, Iellamo; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37650, Città; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37651, Gecchelin; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37652, Gjeci; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37653, El Idrissi; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37654, Granillo; Sez. VI, 16 ottobre 2006, 376555, Di Micco; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37656, Gagliardi; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37657, Hakimi; n. 37658, Vinale; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37660, Corna; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37661, Jimenez; Sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37662, Ruiz, non massimate).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2006, n. 37648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37648 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/10/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1719
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 046815/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ VI, N. IL 07/06/1973;
avverso SENTENZA del 23/06/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
REGISTRO GENERALE N. 046815/2005
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente propone ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado;
che, ad avviso della Corte di merito, le censure mosse alla sentenza di primo grado sono infondate, in quanto la responsabilità dell'imputato è ampiamente provata dalle univoche risultanze probatorie poste in evidenza nella sentenza impugnata;
che il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché al trattamento sanzionatorio;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è manifestamente infondato ed è diretto a proporre questioni generiche, riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte;
che, si è già detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice e ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio, mettendo in evidenza i circostanziati e coerenti elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali;
che le modalità, le circostanze dell'azione e la quantità della sostanza rinvenuta sono state correttamente ritenute tali da non giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità;
che il ricorrente non enuncia concreti punti critici della motivazione ritenuta carente e non esaustiva sotto il profilo logico;
che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto a pena d'inammissibilità dell'impugnazione stessa, dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lettera c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lettera c, implica per la parte impugnante l'onere,
non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, evidenziando, in modo preciso e completo, gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fondamento delle censure;
che il ricorso, per tali ragioni, è inammissibile;
che il calcolo della pena inflitta è stato effettuato entro i limiti edittali stabiliti per le condotte illecite riguardanti le sostanze stupefacenti prima dell'entrata in vigore della modifica operata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49;
che l'inammissibilità del ricorso rende ab origine insussistente il rapporto processuale di impugnazione e non legittima l'intervento ex art. 609 c.p.p., comma 2, della Corte di Cassazione sulla misura della pena in ragione dello ius superveniens.
che, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006