Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'art. 10 Legge n.63 del 2001 - che ha inserito dopo il comma 1 dell'art. 267 cod.proc.pen. il comma 1 bis, per cui nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203 sugli informatori di polizia - non opera retroattivamente, con riferimento cioè a decreti autorizzativi ed a intercettazioni anteriori alla predetta Legge n. 63 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2002, n. 28953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28953 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 07/05/2002
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 1109
3. Dott. DE BIASE ARCANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI RAFFAELE - Consigliere - N. 42572/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OD IO n. il 17/03/1964
2) NS AL n. il 13/07/1962
3) TO ET n. il 04/09/1969
avverso ORDINANZA del 10/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUCCIO GIUSEPPE sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni: inammissibilità del ricorso
O S S E R V A
Con provvedimento 10.08.2001 il Tribunale del Riesame di Lecce, giudicando sulle istanze proposte ex art. 309 c.p.p. da UD MO, RI IO, RI MO, RO GN e AE IO, avverso l'ordinanza 07.07.2001 con cui il G.I.P. in sede aveva disposto la custodia cautelare dei predetti, confermava il provvedimento impugnato.
Le imputazioni a carico dei predetti erano sorrette da un supporto probatorio che attingeva in larga misura al contenuto di intercettazioni telefoniche, realizzate, a mezzo di provvedimenti autorizzativi del competente P.M..
Quanto al merito indiziario - secondo i giudici del riesame - era stata acclarata la esistenza di una associazione per delinquere mafiosa di cui rappresentanti di spicco erano i predetti AE IO e RO GN, quest'ultimo cognato del capo dell'organizzazione UD MO, per averne sposato la sorella RI.
Dal testo del provvedimento in esame emergeva la realizzazione di attività estorsive, di detenzione e porto abusivo di armi, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, attività delittuose puntualmente compendiate nei relativi capi di imputazione strutturati a carico dei medesimi.
Avverso l'anzidetto provvedimento proponeva ricorso la difesa di UD MO, lamentando in primis l'inosservanza della normativa processuale di cui al combinato disposto degli artt. 267 - 268, comma 1^ e 271 c.p.p., deducendo l'inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni, stante la irregolarità dei decreti che autorizzavano le intercettazioni del 20.01.2000 e di quelli di proroga, dei quali si chiedeva la nullità, con conseguente inutilizzabilità del contenuto di esse, per violazione degli artt.268 e 271 c.p.p.. Deduceva in particolare la ricorrente difesa la carenza di un decreto motivato del Pubblico Ministero che è indispensabile, in materia di intercettazioni di conversazioni tra presenti, laddove si dispone appunto il compimento delle operazioni medesime, ove ci si avvalga di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica;
richiamando in proposito il testuale riferimento normativo di cui al comma 3^ dell'art. 268 c.p.p., in armonia con il disposto di cui al comma 2^ dell'art. 266 c.p.p.. Lamentava altresì la ricorrente difesa del MO la carenza di attualità delle ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera a) c.p.p., avuto riguardo alla particolare circostanza che il
MO era già detenuto in carcere per altro.
Proponeva ancora ricorso la difesa di AE IO, proponendo, quanto alla dedotta inutilizzabilità delle eseguite intercettazioni telefoniche, l'insuperabile operatività della disciplina di cui agli artt. 266 - 268 c.p.p., specificando, in particolare, che, quanto all'imputato anzidetto, non ricorreva neanche il presupposto della gravità di indizi a suo carico, non potendosi configurare come tali le informazioni confidenziali già assunte dalla Polizia Giudiziaria. Un contesto di sospetti, ad avviso del ricorrente, non poteva essere ritenuto idoneo a legittimare i necessari motivi di urgenza, posti a base del provvedimento autorizzativo del P.M..
Ricorreva infine la difesa di RO GN, con atto sostanzialmente identico al ricorso inoltrato dalla stessa difesa nell'interesse del MO, quanto alle denunziate violazione di legge. Più specificamente di deduceva la violazione del disposto di cui all'art. 292 comma 2^ ter, per non essere stati valutati, nel provvedimento del G.I.P. i numerosi elementi favorevoli alla posizione processuale dell'indagato, avuto riguardo al contenuto dell'art. 358 c.p.p. (nella specie, risultava agli atti che il GN svolgeva mansioni di carbodistribuzionista presso un distributore di benzina)
Venivano altresì articolate osservazioni attinenti al merito indiziario (ex artt. 273, 274 e 275 c.p.p.) rappresentandosi in proposito l'esiguo spessore criminale che comunque era emerso a carico del GN, in definitiva imputato esclusivamente a causa di un rapporto di parentela con il MO, circostanza evidentemente inidonea a sorreggere una accusa di appartenenza ad associazione per delinquere mafiosa.
Le medesime argomentazioni venivano infine poste a base di una specifica censura, ex art. 606 comma 1^ lettera e) in relazione all'accusa di cui all'art. 416 bis, come emergerebbe dal contenuto, di carattere negativo, delle eseguite intercettazioni telefoniche. I ricorsi appaiono infondati e pertanto vanno rigettati con le conseguenze di legge.
In materia di utilizzabilità delle risultanze di intercettazioni telefoniche con riferimento alla regolarità dei provvedimenti autorizzativi ritiene questa Corte definitivamente persuasive le argomentazioni svolte dalla sentenza SS.UU. 21.09.2000, n^ 17 (Primavera) ove si sostiene con puntualità di argomentazioni, condivisibili, che la prevista sanzione è sancita con riferimento a situazioni di "mancanza" di motivazione, ravvisabili, oltre che nella ipotesi di carenza fisico - testuale di essa, nelle situazioni di c.d. motivazione apparente, ma non nelle ipotesi di insufficienza o di non perfetta adeguatezza di essa e qualora la medesima sia viziata da una non puntualità di richiami che comunque consentano la individuazione delle ragioni giustificative di essa. L'esame dei decreti richiamati dai ricorrenti consente invero un giudizio di sufficienza ai fini di assicurare la "lettura" interpretativa delle ragioni di diritto e di fatto degli adottati provvedimenti, anche di quelle concernenti i "motivi di urgenza" riconnessi ad una specifica emergenza investigativa e cioè l'imminenza di un contatto telefonico tra detenuti per delineare una strategia attuativa di un compiuto progetto delittuoso, teso all'eliminazione fisica di un soggetto appartenente ad un clan opposto.
Vanno qui peraltro riproposte ulteriori specificazioni argomentative svolte da questa Corte (Cass., Sez. 1^, C.C. 10.05.1999, Draskovicova) in materia, secondo cui è inidoneo a sostenere l'insufficienza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi il mero richiamo ad un aspetto formale della motivazione, occorrendo invece specificare in base a quali concreti elementi si possa sostenere che la motivazione medesima era inidonea a consentire alla difesa un adeguato e puntuale controllo sulla ritualità delle intercettazioni.
Occorre infine puntualizzare, per concludere sul tema della legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni:
- che è condivisibile quanto osserva il Tribunale là dove esclude il difetto motivazionale relativamente all'utilizzo di impianti in dotazione alla P.G. osservando che è sufficiente che il P.M. abbia dato contezza, sia pur sinteticamente, delle ragioni che giustificavano il ricorso a strumentazione diversa da quella in dotazione all'ufficio della Procura della Repubblica (v. pagg.
3-4 del provvedimento impugnato);
- che è dal pari condivisibile la motivazione dell'ordinanza "de qua" là dove rileva (sostanzialmente) che la norma di cui all'art.267 comma 1 bis c.p.p., introdotta dallo art. 10 della legge 1.3.2001, n. 63, in relazione all'art. 203, comma 1 bis, dello stesso cod., non può operare retroattivamente, con riferimento cioè a decreti autorizzativi e ad intercettazioni anteriori alla predetta legge 63/2001, a parte che, nel caso concreto, nel decreto d'urgenza del P.M. il richiamo alle informazioni confidenziali è stato compiuto solo per rafforzare un quadro investigativo già sufficientemente delineato (ed è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, in relazione ai delitti di criminalità organizzativa, per autorizzare le intercettazioni bastano "sufficienti indizi").
Prive di pregio giuridico appaiono poi le argomentazioni poste a base della ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, avuto riguardo allo stato di detenzione del MO, la cui "posizione" ben poteva modificarsi con riferimento al diverso procedimento, per il quale egli era detenuto.
Quanto altresì all'evidenziato profilo (ricorsi IO - GN) della insussistenza del contesto indiziario, ritenuto nel gravato provvedimento, reputa questa Corte che attraverso congruenti e puntuali motivazioni il Tribunale del Riesame di Lecce, utilizzando specifiche emergenze indiziarie, corredate del carattere della puntualità e della peculiarità di richiami a ciascuno degli indiziati, abbia illustrato la vastità dell'ambito organizzativo del sodalizio mafioso nonché gli specifici ruoli svolti da ciascuno degli odierni imputati ricorrenti, in proiezione di attività delittuose (traffico di droga, detenzione di armi, estorsione). Di conseguenza appare superato anche lo specifico motivo di censura (ricorso GN) che vorrebbe delimitare la ragione dell'incolpazione dello stesso alla mera ricorrenza di rapporto di parentela con il MO nonché l'altrettanto infondato punto del gravame proposto dal IO, secondo cui il provvedimento limitativo della libertà era ancorato a mere "voci confidenziali". La lamentela infine articolata dal GN circa la ritenuta irrilevanza, ai fini di neutralizzare la gravità degli indizi a suo carico, della sua attività di carbodistribuzionista, è infondata totalmente, ove si richiama la natura del reato contestatogli (estorsione aggravata) nonché le plurime acquisizione indiziarie a suo carico, adeguatamente esaltate nei- gravato provvedimento, con riferimento alla compartecipazione anche sotto il profilo associativo alle attività delittuose del MO, nell'ambito del traffico di stupefacenti e di illecità acquisizione di appalti.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, tra loro le spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provvede a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1, Legge 08.08.1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002