Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'applicazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (introdotta con l'articolo 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49), giacché deve ritenersi formato il giudicato che preclude la possibilità di applicare la disciplina più favorevole al reo.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2006, n. 35415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35415 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1087
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 46314/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MA AR;
2. RI SA RT;
3. UC IN;
avverso la sentenza in data 1.7.2005 della Corte di appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di MA AR e RT RI SA e per l'annullamento della sentenza nei confronti di IN UC limitatamente alla misura della pena conseguente allo jus superveniens, e rigetto nel resto.
FATTO
1. MA AR, RI SA RT, IN UC ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 1.7.2005 della Corte di appello di Lecce che:
a) ha dichiarato MA AR colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, e art. 81 c.p., così modificata l'imputazione, ed ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed Euro 5000,00 di multa;
b) ha assolto RI SA RT dal capo di imputazione d) per il reato di cui all'art. 81 c.p. e al T.U., art. 73 in materia di stupefacenti e, ritenuta quanto alla residua contestazione l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, ha ridotto la pena a lei inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 4500,00 di multa;
c) ha ridotto la pena inflitta a UC IN per il reato di cui all'art. 81 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ad anni 4 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
2. Con l'unico motivo del suo ricorso MA AR denunzia le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) sostenendo che la pena a lui applicata è palesemente incongrua ed eccessiva sia perché risulta priva di qualsiasi riscontro l'affermazione di una sua responsabilità per la gestione di una sistematica attività di compravendita di sostanze stupefacenti sia perché le presunte attività illecite a lui riconducibili sono isolate ed episodiche.
Inoltre il ricorrente lamenta l'errata lettura, da parte del giudice di secondo grado, della conversazione ambientale n. 755 del 22.5.2002 ore 19.39 dalla quale emerge la preoccupazione dei fratelli AR per propalazioni interessate e non genuine dei collaboratori di giustizia.
3. Con il primo motivo di ricorso RI SA RT lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sul rilievo che il giudice di appello ha omesso di considerare che la sua "presenza" nel procedimento è dovuta solo alla sua relazione sentimentale con MA AR, senza alcun coinvolgimento nelle attività illecite relative allo stupefacente.
Un dato, questo, che emerge da conversazioni intercettate di cui si riporta il testo nel ricorso e dal fatto che ella non risulta coinvolta in nessun contatto telefonico o personale con i personaggi del TI interlocutori del AR.
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) sostenendo che la pena a lei applicata è palesemente incongrua perché eccessiva alla luce del suo ruolo marginale e del contesto in cui sono state poste in essere le sue condotte.
4. Con l'unico motivo del suo ricorso UC IN denunzia la violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) lamentando la assoluta carenza di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità per il reato di cui al capo g) dell'imputazione concernente il reato di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e la mancata indicazione di ogni elemento di prova a suo carico.
4.1. Nel motivo aggiunto del 7.6.2006 il ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata a seguito delle modificazioni della pena edittale minima del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, come sostituito dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1, conv. nella L. n. 49 del 2006.
DIRITTO
1. Con l'unico motivo del suo ricorso MA AR denunzia le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) sostenendo che la pena a lui applicata è palesemente incongrua perché eccessiva sia perché è priva di qualsiasi riscontro l'affermazione di sua responsabilità per la gestione di una sistematica attività di compravendita di sostanze stupefacenti sia perché le presunte attività illecite a lui riconducibili sono isolate ed episodiche.
Inoltre il ricorrente lamenta l'errata lettura, da parte del giudice di secondo grado, della conversazione ambientale n. 755 del 22.5.2002 ore 19.39 dalla quale emerge la preoccupazione dei fratelli AR per propalazioni interessate e non genuine dei collaboratori di giustizia.
1.1. Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606 c.p.p., lett. e), Cass. 6^, sent. n. 10951 del 5.3.2006 e Cass., 6^, sent. 14054 del 24.3.2006 ). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo" - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggetti va "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati (richiamando i risultati delle indagini, le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), ha esposto le motivazioni del suo convincimento sulla natura di "droghe leggere" delle sostanze stupefacenti oggetto dell'attività criminosa ed ha indicato analiticamente i criteri adottati nella determinazione e nel calcolo della pena.
Dal canto suo il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si è limitato a svolgere una critica generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito ed a chiedere la riconsiderazione del contenuto e la reinterpretazione di una intercettazione, inammissibile in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza sulla latitudine e sulle caratteristiche proprie del controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze impugnate, va poi dichiarato inammissibile anche il ricorso di RI SA RT. Quest'ultima, infatti, lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (sul rilievo che il giudice di appello ha omesso di considerare che la sua "presenza" nel procedimento è dovuta solo alla sua relazione sentimentale con MA AR senza alcun coinvolgimento nelle attività illecite relative allo stupefacente) e denunzia inoltre le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sostenendo che la pena a lei applicata è palesemente incongrua perché eccessiva alla luce del suo ruolo marginale e del contesto in cui sono state poste in essere le sue condotte. Si tratta, con tutta evidenza di censure generiche ed in fatto che non individuano punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si risolvono in una critica diffusa e generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito.
Censure che hanno il loro nucleo centrale nella prospettazione di una diversa possibile ricostruzione dei fatti nel cui ambito la ricorrente avrebbe il ruolo - solo marginale, derivato e secondario perché conseguente alla relazione sentimentale con il AR - che è stato motivatamente smentito dai giudici di merito che l'hanno invece rappresentata, sulla base delle intercettazioni, come autonoma partecipe dei traffici illeciti.
3. Passando infine ad esaminare il ricorso di IN UC, il collegio rileva che egli denunzia la violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) lamentando la assoluta carenza di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità per il reato di cui al capo g) dell'imputazione concernente il reato di cui all'art.81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e la mancata indicazione di ogni elemento di prova a suo carico.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il giudice di appello ha ripercorso la motivazione della sentenza di primo grado ribadendo che il coinvolgimento dell'imputato risulta da una pluralità di conversazioni intercettate (tra cui quelle del 28.6.2002 e del 26.7.2002 tra lo PE e SI NI, quelle del Monia con lo PE e quelle sulla utenza di TO LA) che hanno consentito di individuare l'imputato come concorrente in un traffico illecito di eroina, cocaina ed hashih sul territorio della provincia di Lecce.
Non coglie dunque nel segno la doglianza di assoluta carenza di motivazione prospettata dal ricorrente.
3.1. Anche il ricorso del IN va pertanto dichiarato inammissibile.
3.2. Va infine considerato che, nel motivo aggiunto del 7.6.2006, il ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata a seguito delle modificazioni della pena edittale minima del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come sostituito dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1, conv. nella L. n. 49 del 2006.
3.3. Al riguardo il collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. SSUU, sent. n. 32 del 22.11.2000, ric. De Luca e succ. conf.) l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. 3.4. Il principio - enunciato dalle Sezioni Unite in una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso - è naturalmente destinato a trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui - successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso giudicato inammissibile - sia stato modificato il regime sanzionatorio, attraverso la riduzione della pena edittale.
Anche in questo caso, infatti, la mancata costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, conseguente alla inammissibilità del ricorso per cassazione, preclude la possibilità di applicare lo jus superveniens. Ne consegue che è ininfluente in questa sede la modifica della pena edittale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di 1000,00 (mille) Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006