Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale secondo requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato e non un'esposizione analitica, né tanto meno l'evidenziazione di un esame critico degli stessi.
Commentari • 3
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
Leggi di più… - 2. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2012
- 3. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2006, n. 42178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42178 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 1880
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 020102/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC LE, N. IL 12/05/1975;
avverso ORDINANZA del 17/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti RANUCCI Angelo e GAITO Alfredo, che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. LE LL propone ricorso contro l'ordinanza 17 marzo 2006 del Tribunale del riesame di Napoli con la quale è stato confermato il provvedimento restrittivo, adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per l'imputazione di cessione a AN NE di un chilogrammo di cocaina.
Ad avviso del Tribunale del riesame, il coinvolgimento di LL LE nell'attività di spaccio e, in particolare, nella cessione "dal 1994 a oggi" di cocaina a NE, ha fondamento nelle dichiarazione dello stesso collaboratore NE cui le conversazione ambientali eseguite il 18 gennaio 2006 danno specifico riscontro.
2. Il ricorrente, con un primo motivo deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 267 c.p.p., commi 1 e 2, in quanto il decreto col quale il Pubblico Ministero ha disposto d'urgenza le intercettazioni ambientali nell'abitazione di LL LE è del requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato nonché di quello dell'urgenza collegata al grave pregiudizio delle indagini. Anche il successivo decreto del giudice per le indagini preliminari è privo, ad avviso del ricorrente, di ogni motivazione in ordine all'urgenza.
2.1. Con un secondo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Si rileva che il Tribunale del riesame si è riportato acriticamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice per le indagini preliminari senza esprimere un autonomo apprezzamento e senza procedere a una corretta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di AN NE attraverso il contenuto delle intercettazioni ambientali disposte il 18 gennaio 2006 il cui contenuto è avulso dalla contestazione relativa agli stupefacenti. Nella conversazione intercettata all'interno dell'abitazione di LL è l'ignoto interlocutore, indicato col nome GE e, qui recatosi per ottenere un prestito, che parla di roba e non anche LL che si limita ad ascoltare.
La situazione complessiva non terrebbe conto delle regole imposte per la valutazione dei gravi indizi, dopo la novella del 2001 che ha introdotto i criteri di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, anche per il giudizio cautelare.
2.2. Ha proposto autonomo ricorso altro difensore, avv.to Anacleto Dolce, col quale deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art.414 c.p.p., in quanto per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti a IN AN, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha adottato il 20 ottobre 2005 decreto di archiviazione su richiesta del Pubblico Ministero.
2.2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto l'intercettazione ambientale disposta da Pubblico Ministero il 16 gennaio 2006 è priva di motivazione in ordine ai presupposti richieste per la deroga al regime ordinario di ascolto con gli impianti installati in Procura. La motivazione non ha riferimento alcuno alle eccezionali ragioni d'urgenza richiesto come presupposto imprescindibile per effettuare con modalità diverse le operazioni di ascolto.
Si sottolinea che le operazioni non hanno avuto immediato inizio, bensì solo dopo due giorni dall'emissione del decreto.
2.2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, nonché il difetto di motivazione. Si rileva che la conclusione del Tribunale circa il riscontro alle dichiarazioni di AN NE attraverso il contenuto delle intercettazione ambientali è privo di consistenza e illogico non soltanto per l'equivocità delle conversazioni intercettate, ma anche perché il riferimento è a fatti commessi in tempi diversi. Il giudice del riesame non ha tenuto conto che il colloquio intercettato si riferisce a prestiti di somme di danaro e che nel corso della conversazione parla soltanto l'ignoto GE e non anche LL. Il riferimento all'attività usurarie, circostanza in ordine alla quale manca ogni specifico riferimento da parte del giudice del riesame.
2.3. Sono stati presentati motivi nuovi dall'avv.to Alfredo Gaito, con i quali si illustrano le censure già proposte con i ricorsi introduttivi. Si sottolinea l'illegittimo utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio di procura, in quanto manca nel decreto dispositivo ogni riferimento all'eccezionale urgenza.
Si deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, in quanto nella valutazione dei riscontri alla chiamata di correo il giudice del riesame non si è attenuto ai principi oramai costanti della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi a supporto del dichiarante devono essere quelli che si riferiscono direttamente alla persona dell'indagato in relazione allo specifico fatto che gli si addebita. Tale indirizzo trova conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite 30 maggio 2006, dep. 31 ottobre 2006, P.M. in c. Spennato per la quale le chiamate in correità oltre a essere intrinsecamente attendibili devono essere sorrette da riscontri interni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura ovvero da riscontri inerenti alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante e soggettivamente indirizzati.
Le dichiarazioni di AN NE si riferiscono alla cessione di cocaina pari a un chilo avvenuta in un determinato lasso temporale, mentre nella intercettazione ambientale disposta il 18 gennaio 2006, due giorni dopo l'interrogatorio del chiamante, il riferimento è a fatti che non hanno nulla a che vedere con il thema decidendum e con lo specifico fatto-reato attribuito a LL.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato e nei limiti precisati. Le questioni poste in riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondate.
La prima censura relativa alla violazione dell'art. 267 c.p.p., non tiene conto che la norma in parola richiede la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal Pubblico Ministero in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione.
Al riguardo, questa Corte ha ritenuto che i presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche. Si tratta di ricognizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi (Sez. 5^, 8 ottobre 2003, dep. 30 ottobre 2003, n. 41131 rv. 227053; Sez. 2^, 21 aprile 1997, dep. 10 ottobre 1997, n. 2873, rv. 208757). Ricognizione, pur se in termini sintetici, contenuta nel provvedimento de quo, peraltro ammessa dallo stesso ricorrente la cui censura è essenzialmente volta a rilevare la mancanza di un apprezzamento critico sugli "elementi di responsabilità, prognosi non richiesta per quanto si è già detto.
Quanto al secondo profilo dell'urgenza, mette conto anzitutto rilevare che l'esistenza delle "ragioni di urgenza" - richieste dall'art. 267 c.p.p., comma 2, affinché il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione trovi giustificazione implicita là dove essa sia desumibile dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento, nel nostro caso diretto a ricercare materiale indiziario su di un'ipotesi di omicidio maturato nell'ambito di traffico di stupefacenti. Al di là di tale precisazione, la questione è in ogni caso infondata, poiché una volta intervenuta la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari è precluso ogni contestazione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, nonché sul requisito dell'eccezionale urgenza che abilita all'esecuzioni delle operazioni di intercettazione mediante apparati diversi da quelli installati negli uffici di Procura. Questa Corte ha affermato che i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero, a norma dell'articolo 267 c.p.p., comma 2, a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di regola le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'articolo 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex articolo 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle
"eccezionali ragioni di urgenza" di cui all'articolo 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di
"richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'articolo 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del Pubblico Ministero è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'articolo 268 c.p.p., comma 3, (Sez. 6^, 19 maggio 2005, dep. 25 agosto 2005, n. 32469 rv.
232220).
In conclusione, le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondate.
2. Altrettanto manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 414 c.p.p.. Si rileva la preclusione dell'avvio di ulteriori indagini da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli per i medesimi fatti in ordine ai quali vi è stato decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non vi è poi stata autorizzazione alla riapertura delle indagini. La censura è palesemente generica in quanto riferita dal ricorrente a cessioni di stupefacente riguardanti AN IN e non anche AN NE.
Il fatto sul quale si è espresso il Tribunale del riesame - confermando la misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - appare, dunque, indiscutibilmente diverso rispetto a quello oggetto di archiviazione da parte di altro giudice del diverso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Come noto, non è necessaria l'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini nell'ipotesi in cui i fatti siano diversi o, in ogni caso, presentino connotazioni ulteriori tali da non farli ritenere che non siano i medesimi fatti rispetto a quelli per i quali ab origine vi è stata archiviazione.
Peraltro, nella fattispecie concreta vi sono altre ragioni per le quali è da escludere la sussistenza di una preclusione, in mancanza di un autorizzazione per la riapertura delle indagini. Questa Corte si è espressa infatti, nel senso che il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, dopo che per lo stesso illecito sia intervenuto un provvedimento di archiviazione, non è richiesto quando il nuovo procedimento sia promosso presso un ufficio giudiziario diverso da quello che abbia deliberato l'archiviazione, posto che l'identità del fatto, cui la legge subordina la necessità dell'autorizzazione, deve essere tale anche con riguardo all'autorità procedente (Sez. 1^, 20 gennaio 2005, dep. 8 febbraio 2005, rv. 231491).
3. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto alla censura del difetto di motivazione sotto il profilo della carenza argomentativa della prognosi indiziaria fondata sulla regola di valutazione imposta dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis. Come noto, l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, "alla regola forte di valutazione probatoria stabilita dall'art.192 c.p.p., commi 3 e 4" comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, in modo da consentire "un collegamento diretto e univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti".
Le Sezioni unite di questa Corte, investite per la risoluzione del contrasto circa il livello del riscontro richiesto ai fini cautelari, hanno fatto proprio l'indirizzo secondo "ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, si da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato". La novella del 2001, ha precisato la Corte, "ridisegna i confini del libero convincimento del giudice cautelare nel valutare, ai fini dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, nel senso che tale elemento conoscitivo, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima. D'altra parte, l'esigenza della corroboration che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante, ma che sia anche soggettivamente indirizzata è imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam".
3.1. La concreta verifica di legittimità della pronuncia del Tribunale del riesame, nonostante dia correttamente atto che la chiamata di correo deve essere sorretta da riscontri esterni individualizzanti, denota tuttavia una carenza di motivazione in ordine alla valenza da attribuire alle conversazioni intercettate, per le quali non sviluppa un proprio ragionamento della prognosi indiziante. In particolare, se e in quali limiti possano essere considerati elementi di riscontro "individualizzanti" e dimostrativi del fatto contestato che, nel racconto del dichiarante, si colloca in tempi diversi perché ha inizio oltre un decennio prima rispetto ai fatti - riportati in termini generici e che evocano per relationem gli argomenti del giudice cautelare - che appaiono risultare dalle conversazioni intercettate.
Le dichiarazioni di AN NE, pur esposte nella loro intrinseca specificità quanto all'acquisto della sostanza stupefacente per un lungo periodo e per quantitativi dei quali egli offre precise indicazione dell'ammontare, non appaiono però essere puntualmente riscontrate dagli elementi che l'ordinanza impugnata pone in risalto, senza un puntuale specificazione che dia conto del complessivo contenuto della conversazione e su di essa sviluppi un'altrettanto specifica argomentazione affinché questa Corte possa essere in grado di esercitare il proprio sindacato sulla coerenza e completezza - nel rispetto dei principi dianzi enunciato della "idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura" - delle scelte operate in punto di riscontri dal giudice cautelare e, poi, con autonome e specifiche argomentazioni dal giudice del riesame. L'ordinanza impugnata, nella parte oggetto dei motivi di ricorso, va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, che, in coerenza con i principi di diritto enunciati, dovrà, in piena libertà di giudizio ma con motivazione completa ed immune da deficit argomentativi, riconsiderare la vicenda cautelare di LL LE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006