Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 36305
CASS
Sentenza 2 ottobre 2006

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L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di applicare la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006 n. 49. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., concernente la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

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  • 1Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 36305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36305
Data del deposito : 2 ottobre 2006

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