Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di applicare la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006 n. 49. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., concernente la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 36305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36305 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1177
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 42913/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU AR, n. a Copparo il 03/09/1953;
avverso la sentenza in data 26 maggio 2005 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 14 ottobre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, appellata tra gli altri da GU AR, in applicazione dell'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, riduceva ad anni cinque, mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa la pena inflitta in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo A: cessione di vari quantitativi di cocaina dell'ordine di etti, sino a gr. 505 circa;
in Bologna e Ferrara, nel settembre 2002;
capo B: detenzione a fini di spaccio di gr. 136 circa di cocaina;
in Argelato, l'11 giugno 2003).
Propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo dell'avv. Roberto D'Errico, che si duole della mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Il ricorso, già assegnato alla Settima Sezione penale, è stato da questa trasmesso a questa Sesta Sezione, in relazione alla sopravvenienza del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L.21 febbraio 2006, n. 49, che ha con l'art. 4 bis recato modifiche al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, tra l'altro abbassando la soglia edittale minima per le droghe pesanti.
Osserva il Collegio che il ricorso, chiaramente destituito di specificità, appare anche per altro verso inammissibile, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto, in forza dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appello si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, quello attinente alla pena (v. tra le altre, Cass., sez. 6^, c.c. 30 novembre 2005, Moliterno;
Cass., sez. 5^, u.p. 26 settembre 2005, De Luca;
Cass., sez. 6^, u.p. 11 giugno 2003, Mele;
Cass., sez. 7^, ord. n. 40767, c.c. 17 ottobre 2001).
Quanto alla problematica dello jus superveniens, astrattamente rilevante nel caso in esame in quanto la pena inflitta all'imputato si riferisce a un traffico di cocaina, fattispecie per la quale la novella legislativa ha ridotto il minimo edittale da anni otto a mesi sei di reclusione, rileva il Collegio che non è nella specie applicabile la regola stabilita dall'art. 2 c.p., comma 3 in riferimento all'entrata in vigore della nuova più favorevole normativa in materia di trattamento sanzionatorio per i reati concernenti le droghe pesanti.
Infatti la precisata inammissibilità del presente ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e pertanto preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole;
il tutto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a NI UN (v. in particolare Cass., sez. un., 25 febbraio 2004 Chiasserini;
Id., 22 novembre 2000, De Luca). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2006