Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
L'applicabilità, anche d'ufficio, in Cassazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d. P.R. ottobre 1990 n. 309 (ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) è consentita quando il ricorso sia infondato, ma non anche quando sia inammissibile, giacché l'inammissibilità rende "ab origine" insussistente il rapporto processuale di impugnazione. (La Corte, esclusa l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto la pena illegale, in ragione dello ius superveniens, e poichè il giudice di merito l'aveva determinata partendo dall'allora previsto "minimo edittale", ha ritenuto di poter essa stessa direttamente rideterminare la pena, ex articolo 609, comma secondo, cod. proc. pen., partendo dal "nuovo" minimo edittale).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 24718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24718 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 632
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 23131/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
AR HE, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 22 novembre 2004 della Corte d'appello di Firenze;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del Dr.ssa CESQUI Elisabetta, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. AR HE propone ricorso contro la sentenza 22 novembre 2004 della Corte d'appello di Firenze con la quale, in parziale riforma della decisione 30 aprile 2004 del Tribunale di Firenze, fu dichiarato responsabile del delitto di detenzione al fine di spaccio di 95,502 gr. di cocaina e, riconosciuta l'attenuante della minore partecipazione ex art. 114 c.p., condannato alla pena di quattro anni di reclusione e Euro 12.000,00 di multa.
1.1. Anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze propone ricorso contro la predetta sentenza nella parte in cui ha ritenuto in favore di AR HE l'attenuante della minima partecipazione al fatto.
1.2. Il giudice d'appello ha disatteso le censure proposte dall'imputato e ha ripercorso, facendolo proprio, il ragionamento probatorio sviluppato dal giudice di primo grado sulle risultanze probatorie la cui gravità, precisione e concordanza non avrebbero potuto che confermare la responsabilità di HE. Costui dimorava in un appartamento con il coimputato HA e il 23 dicembre 2003, al cui interno i Carabinieri, all'esito di una perquisizione, rinvenivano il quantitativo di cocaina indicato nel capo di imputazione. Le risultanze processuali dimostravano la perfetta conoscenza da parte di HE dell'attività di spaccio svolta da HA e che la droga fosse custodita all'interno dell'appartamento.
La condotta tenuta al momento dell'intervento dei Carabinieri da HE il quale, una volta avvertito dall'amico dell'imminente perquisizione, avrebbe tentato di disperdere la sostanza senza riuscirvi, e, poi venuto precipitosamente fuori dall'appartamento si è rifugiato nel pianerottolo del piano superiore in compagnia di una ragazza, tale NH con lui entrata nello stabile proprio mentre i Carabinieri erano impegnati a superare le resistenze di HA a consentire il loro ingresso nell'edificio.
Ad avviso del giudice d'appello, a AR HE andava riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in quanto solo il correo HA svolgeva l'attività di spacciatore, mentre AR HE lavorava e non vi era prova di illeciti profitti e la sua condotta, anche se dimostrava il preventivo accordo nella detenzione della cocaina, era volta ad aiutare l'amico e a eliminare la sostanza stupefacente nel corso dell'operazione di polizia, lambiva la connivenza e, come tale, configurava la richiesta minima partecipazione al fatto reato.
Il giudice d'appello, condiviso il giudizio espresso dal Tribunale di applicare a AR HE il "minimo edittale di pena", ha su di esso computato la riduzioni per le attenuanti generiche e poi anche della riconosciuta diminuente di cui all'art. 114 c.p., e così inflitto la pena di quattro anni di reclusione e di Euro 12.000,00 (anni otto di reclusione ed Euro 25822,00 minimo edittale, ridotta per le attenuati generiche ad anni sei di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa e ulteriormente ridotta ex art. 114 c.p. ad anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa).
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello deduce l'erronea applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p. e il difetto di motivazione, in quanto le prove acquisite consentivano di ritenere il ruolo importante svolto da AR HE al momento dell'arrivo dei Carabinieri, attivatosi per far sparire le tracce della sostanza stupefacente.
Il pubblico ministero ricorrente pone l'accento anche sulla circostanza che AR HE era titolare del contratto di locazione dell'appartamento nel quale coabitava con HA e, pertanto, non poteva che essere a conoscenza dell'attività svolta dal suo amico e della cocaina nascosta all'interno.
Ciononostante la Corte d'appello ha riconosciuto la diminuente de qua a AR HE sul semplice rilievo della mancanza di prova di "agiatezza" e della ricerca di illecito profitto da parte sua, senza tenere conto dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'applicazione della diminuente ex art. 114 c.p. per la quale è richiesto una condotta del tutto secondaria rispetto alla commissione del reato.
3. AR HE, con un primo motivo, deduce il difetto di motivazione, in quanto il ragionamento del giudice d'appello è contraddittorio e non fornisce con chiarezza le ragioni per le quali vi stata l'affermazione di responsabilità.
Il comportamento di AR HE non appariva significativo della consapevolezza nella detenzione della sostanza, bensì si mostrava come reazione di una persona spaventata per l'accaduto e per le conseguenze che avrebbero potuto derivare.
Ad avviso del ricorrente, è illogica la diversità di posizione di EN rispetto a quella di AR HE, in quanto la prima è stata ritenuta estranea ai fatti e sentita come teste ha escluso ogni coinvolgimento di AR HE.
La contraddittorietà della motivazione, per il ricorrente, è dimostrata dal fatto che il giudice d'appello, pur ritenendo il comportamento di AR HE al limite della connivenza, ne ha poi affermato la responsabilità, senza considerare l'indirizzo giurisprudenziale per il quale il comportamento "passivo" non può configurare un concorso nel delitto di detenzione di stupefacenti. Per il ricorrente, la mera coabitazione non avrebbe potuto essere ritenuta circostanza significativa per affermare la responsabilità a titolo di concorso e il comportamento di AR HE avrebbe potuto al più essere ricondotto nella fattispecie di favoreggiamento personale.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze è inammissibile.
Come noto, l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. va applicata nell'ipotesi di contributo di lieve efficacia causale rispetto all'evento del reato da esaminare quasi trascurabile nel quadro dell'economia generale del reato.
La Corte d'appello ha correttamente considerato la condotta di AR HE in rapporto al reato di detenzione di cocaina al fine di spaccio ed ha analizzato il concreto contributo fornito al correo HA con specifico riferimento al momento dell'intervento dei Carabinieri. Tale segmento di condotta, nella valutazione di merito compiuta e descritta in motivazione, ha dimostrato in concreto e nella dinamica del delitto solo una "minima" partecipazione, al pari del soggetto che, pur essendo consapevole di concorrere nel reato, compia atti che si pongano in un rapporto causale pressoché trascurabile con la produzione dell'attività criminosa attribuita al concorrente principale.
Non può che essere ribadito il principio di diritto per il quale, nel concorso di persone nel reato, la legge non determina quando l'attività di un compartecipe possa dirsi di minima importanza e perciò rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione - in relazione a tutte le circostanze del caso concreto - del contributo causale dello stesso (Sez. 1^, 22 ottobre 1982, Rubino rv. 157838) e, pertanto, la decisione relativa non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, poiché l'attenuante de qua è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 2^, 14 maggio 1980, Iliceto rv. 146669). Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze è, dunque, inammissibile.
3. Il ricorso di AR HE è infondato.
La Corte d'appello ha confermato la responsabilità di HE dopo un esame accurato dei motivi di impugnazione e altrettanto attenta selezione delle risultanze probatorie e valutazione delle stesse. La prova del concorso, pur nella minima partecipazione, è stata giustificata dal comportamento tenuto da AR HE al momento dell'intervento dei Carabinieri diretto a eliminare la cocaina dal proprio appartamento, in tal modo dimostrando la consapevolezza della detenzione della sostanza e dell'attività di spaccio svolta dal suo ospite e amico HA.
Il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall'imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa dal giudice d'appello.
Infondata anche la dedotta configurabilità del fatto nell'ambito del favoreggiamento personale.
Al riguardo, si è già correttamente espressa la Corte d'appello con il rilievo che, sotto il profilo fattuale, vi è la prova che AR HE ha consapevolmente e preventivamente consentito all'amico HA la detenzione della cocaina nell'appartamento. Sussiste il concorso di persone nel reato anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa e ad abbia fornito un minimo contributo al fatto oggetto di contestazione agli altri correi, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un posterius rispetto alla commissione del reato che nella fattispecie in esame era ancora in itinere.
Il ricorso è, dunque, infondato.
3.1. A differenza dell'inammissibilità che rende ab origine insussistente il rapporto processuale di impugnazione, il rigetto del ricorso legittima l'intervento della Corte sulla misura della pena in ragione dello ius supervenies che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il limite "edittale minimo" di pena irrogabile per le condotte illecite riguardanti le sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla loro natura, purché elencate nel D.P.R. n.309 del 1990, art. 14, tabella 1 annessa nel testo novellato dalla L.
del 2006.
Come detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la valutazione espressa dal il giudice di primo grado di stabilire nel "minimo edittale" la pena base sulla quale operare, e nella misura massima di un terzo, la riduzioni di pena per le attenuanti generiche. Il giudice d'appello ha poi applicato, anche qui nel misura massima, la riduzione per la diminuente di cui all'art. 114 c.p. e ha inflitto a AR HE la pena di anni quattro di reclusione e Euro 12.000,00 di multa.
Pertanto, la pena inflitta - determinata dal giudice di merito nel "minimo edittale" - è divenuta ora illegale in ragione dello ius superveniens e questa Corte, anche in mancanza di motivi nuovi o di deduzioni dello stesso ricorrente sul quantum di pena applicato, può ridefinire la pena in concreto inflitta.
Tale potere ha fondamento nell'art. 609 c.p.p., comma 2, che riconduce alla cognizione della Corte di legittimità la decisione sulle questioni rilevabili "d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello".
La concreta fattispecie processuale presenta entrambe le condizioni richieste dalla norma de qua, anche se la prima, cui va ricondotta la violazione del principio di legalità della pena, è quella che da fondamento giuridico allo specifico potere di annullare senza rinvio ex officio il capo relativo alla pena e di determinare, in base agli elementi di calcolo già selezionati e definiti nella loro misura dal giudice di merito, la pena da infliggere in concreto. In conclusione, il D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 nel testo modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis prevede, per il reato del quale AR HE è stato dichiarato responsabile, la reclusione da sei anni a venti anni e la multa da Euro ventiseimila a duecentosessantamila. Ne consegue che il nuovo minimo edittale di "sei anni di reclusione" è la pena base su cui calcolare le riduzioni per la diminuente di cui all'art. 114 c.p. e per le attenuanti generiche, così determinando la pena della reclusione di anni due e mesi otto (anni sei - 1/3 = quattro anni - 1/3 = due anni e otto mesi), ferma restando la pena della multa di Euro 12.000,00. La pena inferiore a tre anni di reclusione impedisce anche ex art. 29 c.p., comma 1, l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici sia perpetua che temporanea e ciò comporta, dunque, l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua applicata dal giudice di primo grado, in ragione dei sei anni di reclusione ab origine inflitti.
4. Il ricorso del pubblico ministero va, dunque, dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che va determinata in anni due e mesi otto di reclusione e Euro 12.000,00 di multa, eliminando altresì la pena accessoria.
Il ricorso di AR HE va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in anni due e mesi otto di reclusione e Euro 12.000,00 di multa eliminando altresì la pena accessoria. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006