Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 24718
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Massime1

L'applicabilità, anche d'ufficio, in Cassazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d. P.R. ottobre 1990 n. 309 (ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) è consentita quando il ricorso sia infondato, ma non anche quando sia inammissibile, giacché l'inammissibilità rende "ab origine" insussistente il rapporto processuale di impugnazione. (La Corte, esclusa l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto la pena illegale, in ragione dello ius superveniens, e poichè il giudice di merito l'aveva determinata partendo dall'allora previsto "minimo edittale", ha ritenuto di poter essa stessa direttamente rideterminare la pena, ex articolo 609, comma secondo, cod. proc. pen., partendo dal "nuovo" minimo edittale).

Commentario1

  • 1Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 24718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24718
Data del deposito : 9 maggio 2006

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