Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Nell'apprezzamento della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, la valutazione del giudice di merito, seppure discrezionale, deve tuttavia essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia motivazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità a comparire, ma occorrendo, invece, che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura ed il carattere dell'infermità in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15/03/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.551
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N.37593/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DA OL, nato a [...] il [...], ivi domiciliato in via Nuova Monte Muto n. 11;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del tre dicembre 1997 che aveva confermato la sentenza del 19 aprile 1994 del Pretore di Benevento con la quale DA OL era stato condannato, per il reato di emissione di un assegno senza autorizzazione del trattario, commesso il 30 dicembre 1991, alla pena ritenuta la recidiva di mesi tre di reclusione oltre le spese processuali e le pene accessorie previste dalla legge ed avverso l'ordinanza dichiarativa di contumacia emessa sempre il 3 dicembre 1997 dalla stessa Corte di Appello;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di contumacia del DA;
La Corte di Cassazione brevemente osserva:
DA OL veniva dichiarato colpevole per la emissione di un assegno bancario dell'importo di L.
7.500.000 senza l'autorizzazione del trattario, fatto avvenuto a Benevento il 30 dicembre 1991. Per tale fatto il DA, con sentenza del 19 settembre 1994, veniva condannato dal Pretore di Benevento, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di mesi tre e giorni cinque di reclusione, oltre alle spese processuali ed alle pene accessorie previste dalla legge. Il DA impugnava la sentenza di primo grado e l'ordinanza dichiarativa di contumacia del 19 settembre 1994.
Rilevava, infatti, che nella copia della citazione notificatagli non era stata indicata l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale sarebbe dovuto comparire.
Nel merito chiedeva di qualificare il fatto come violazione dell'art.2 L. 386/90 e, previa concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena inflittagli.
Con sentenza del 3 dicembre 1997 la Corte di Appello di Napoli, dopo avere respinto una istanza di rinvio del difensore per impossibilità dell'imputato a comparire, rigettava tutte le richieste del DA e confermava la sentenza del primo giudice , condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali .
Avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio per impedimento assoluto dell'imputato ed avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, DA OL deducendo i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza di secondo grado per violazione della legge processuale per essersi proceduto irritualmente all'udienza dibattimentale del 3 dicembre 1997 in contumacia dell'imputato. Assoluto difetto ed inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione della ordinanza in ordine al rigetto del documentato assoluto impedimento dell'imputato a comparire;
2) Assoluto difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa in ordine al rigetto del primo motivo di gravame, con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per essersi proceduto illegittimamente in contumacia dell'imputato che non aveva avuto conoscenza dell'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale doveva comparire;
3) Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà della stessa in ordine al diniego delle attenuanti generiche al DA e, quindi alla richiesta riduzione della pena inflittagli.
Il ricorrente con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, mentre con riferimento al secondo motivo di gravame chiedeva l'annullamento di entrambe le sentenze di merito con rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il DA aveva inviato alla Corte di merito un certificato medico a firma del dott. Iuliano, datato 2 dicembre 1997, ovvero il giorno prima dell'udienza fissata per il 3 dicembre, con allegata base di ricovero dal quale risultava un episodio di "rettoragia". Risultava, altresì, che il DA era in attesa di un ricovero. Un ulteriore certificato della Casa Villa dei Pini, datato 3 dicembre 1997 giorno fissato per l'udienza, confermava la diagnosi del dott. Iuliano.
È necessario ricordare che il DA era un soggetto già provato da gravi patologie, poiché dagli atti processuali - quelli del dibattimento di primo grado - emergeva che era portatore di un by- pass aorto-coronarico per pregresso infarto del miocardio. Di fronte a tale situazione la Corte di merito ha ritenuto che non risultava uno stato patologico così grave da richiedere l'immediato ricovero del DA o comportare l'impossibilità a lasciare la propria abitazione, e che fossero necessarie ulteriori accertamenti per chiarire definitivamente il quadro clinico dell'imputato. Sulla base di tali osservazioni la Corte di merito respingeva l'istanza di rinvio ed ordinava procedersi oltre nel dibattimento, che veniva concluso in quella stessa udienza con la lettura del dispositivo.
È certo non rilevante ai fini della decisione, perché trattasi di fatto verificatosi alcuni giorni dopo il dibattimento, però non è inopportuno ricordare che il DA, dopo alcuni giorni, venne operato presso il Policlinico Gemelli di Roma e riscontrato affetto da "neoplasia infiltrante del ceco con metastatizzazioni epatiche e polmonari".
Gli artt.486 e 487 c.p.p., di sicuro, non hanno eliminato la discrezionalità del giudice di merito nell'apprezzamento della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire.
Tale valutazione, però, deve essere sorretta da una motivazione adeguata logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia motivazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità a comparire, ma occorrendo, invece, che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logicogiuridici.
Conseguentemente, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura ed il carattere dell'infermità in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato. Rientra nei compiti della Corte di Cassazione valutare l'adeguatezza e logicità di tale motivazione, poiché accertare che la motivazione si pone in contrasto con fondamentali principi della scienza medica e/o con elementari considerazioni di comune buon senso non significa affatto rivalutare il merito di una decisione discrezionale, ma significa verificarne la intrinseca logicità e correttezza (nel senso indicato vedi Cass. 12 luglio 1995 De Rose, Cass. Pen., 1996, 3349 Cass. 22 novembre 1995, Misito, CED Cass., n. 204557). Valutata alla luce di tali criteri la motivazione della Corte di merito non appare affatto adeguata alla complessa vicenda sanitaria del DA, specialmente se si considera che l'episodio di rettoragia si era verificato in un soggetto che, per essere stato colpito da infarto ed essendo portatore di un by-pass, faceva necessariamente uso di fluidificanti, circostanze queste di cui la Corte di merito era ben a conoscenza, perché risultanti dagli atti del processo e dallo stesso certificato del dott. Iuliano che aveva parlato di "ricerca di sangue occulto nelle feci positivo e febbricola in soggetto con by-pass coronarico", e che non ha ritenuto di dovere in alcun modo discutere.
È, invece, dato di comune esperienza che un episodio emorragico, gia di per se grave, è ancora più grave per soggetti che facciano uso di fluidificanti per la evidente difficoltà di bloccare l'emorragia stessa per difetto di coagulazione del sangue.
Su tali aspetti della questione i giudici di appello, errando, non hanno speso alcuna parola nel respingere l'istanza di rinvio del DA e di conseguenza la motivazione del provvedimento si appalesa, nel suo complesso, carente illogica ed in contrasto con comuni conoscenze mediche.
È appena il caso di rilevare che la documentazione esibita dal DA a sostegno della sua istanza appare completa e tale da consentire alla Corte di merito di correttamente valutare un caso non del tutto semplice.
Se la Corte avesse avuto ancora dubbi e perplessità, nonostante la documentazione prodotta dal DA, si sarebbe potuta certamente avvalere del potere di disporre accertamenti fiscali, che, invece, non ha ritenuto di fare. È vero che i giudici di merito non sono affatto obbligati a visite fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, a condizione, però, che diano ragione del convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta, cosa che, come si è rilevato, non è avvenuta nel caso di specie.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono devesi ritenere nulla l'ordinanza dichiarativa di contumacia del DA pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 3 dicembre 1997. Ne consegue la nullità di tutti gli atti del dibattimento di secondo grado e della sentenza pronunciata all'esito dello stesso. L'impugnata sentenza deve essere, quindi, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
La natura ed i limiti della presente decisione rendono, ovviamente, superfluo l'esame degli altri motivi di gravame, che consistono in critiche alla decisione che è stata annullata adottata dalla Corte di merito sui motivi di appello proposti dal DA.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 15 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999