Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5193
CASS
Sentenza 15 marzo 1999

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Nell'apprezzamento della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, la valutazione del giudice di merito, seppure discrezionale, deve tuttavia essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia motivazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità a comparire, ma occorrendo, invece, che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura ed il carattere dell'infermità in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5193
    Data del deposito : 15 marzo 1999

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