Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 27891
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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In tema di autorizzazioni all'effettuazione di intercettazioni telefoniche la disposizione di cui all'art. 7 della Legge n. 63 del 2001 (relativa alla inutilizzabilità degli elementi da cui desumere i gravi indizi di reato allorché essi provengano da informatori non interrogati o assunti a sommarie informazioni) non opera - per il principio tempus regit actum - per le intercettazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della normativa citata: essa ha invero effetto dal momento dell'assunzione della prova e non dal momento della sua valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 27891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27891
    Data del deposito : 4 maggio 2004

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