Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In tema di autorizzazioni all'effettuazione di intercettazioni telefoniche la disposizione di cui all'art. 7 della Legge n. 63 del 2001 (relativa alla inutilizzabilità degli elementi da cui desumere i gravi indizi di reato allorché essi provengano da informatori non interrogati o assunti a sommarie informazioni) non opera - per il principio tempus regit actum - per le intercettazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della normativa citata: essa ha invero effetto dal momento dell'assunzione della prova e non dal momento della sua valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 27891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27891 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 04/05/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 736
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 039299/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC RI, N. IL 28/06/1962;
avverso SENTENZA del 25/01/2002 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Prof. VA Aricò, il quale ha insistito nelle conclusioni adottate in ricorso, chiedendone l'accoglimento. OSSERVA
CC UR, con sentenza del Tribunale di LE del 14/11/2000, è stato dichiarato colpevole dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (lett. A) e di concorso in trasporto e detenzione continuati e a fine di spaccio di ingenti quantità della medesima sostanza stupefacente ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p., 73 e 80 cpv. D.P.R. citato (lett. B) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, condannato alla pena di anni 15 di reclusione e L. 90.000.000 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché quella legale durante l'espiazione della pena.
A seguito di appeLL interposto dall'imputato, la Corte di AppeLL di LE, respinte le eccezioni circa l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, ha deciso, con sentenza del 25/1/2002, di riformare parzialmente quella resa in primo grado e, in particolare, di escludere l'aggravante dell'ingente quantità contestata in riferimento al reato di cui alla lett. B del capo di imputazione e di rideterminare, per l'effetto, la pena in anni 12 di reclusione, disponendo la revoca della confisca della moto in sequestro e la conferma, nel resto, dell'appellata sentenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore, il CC, deducendo tre mezzi di impugnazione, di seguito illustrati:
1. La prima doglianza riprende, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la censura già proposta in appeLL in relazione ai risultati delle intercettazioni telefoniche, la cui inutilizzabilità a fini probatori è stata attribuita alla nullità del decreto autorizzativo emesso dal G.I.P. del Tribunale di LE all'inizio delle indagini che hanno dato luogo al procedimento de quo, originariamente a carico anche dei correi OM IU, RG VA (deceduti nel corso delle indagini), RG AL, LI NI e TA AL (questi ultimi giudicati separatamente con rito abbreviato).
Secondo il ricorrente, la nullità deriverebbe dal vizio di motivazione del primo decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche del 31/3/1999, dal momento che in esso non sarebbe contenuta una autonoma motivazione, ma la fotocopia degli accertamenti del G.I.C.O. di LE (Gruppo Interprovinciale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) trasfusi dal P.M. presso il Tribunale della stessa città nella sua richiesta al G.I.P. di autorizzazione del 30/3/1999.
2. La seconda doglianza, diretta anch'essa a dimostrare la nullità del primo decreto autorizzativo e, per conseguenza, dei successivi decreti di intercettazione e di proroga al primo concatenati, ripropone la questione, già esaminata in appeLL, sulla dedotta illegittimità dell'iscrizione di CC UR nel registro degli indagati da parte del P.M. presso il Tribunale di LE. Secondo il ricorrente, l'iscrizione sarebbe avvenuta, non già in presenza del presupposto legale della sufficienza degli indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestatogli alla lett. A del capo di imputazione, bensì in presenza di fonte anonima o, peggio, di sospetti e, quindi, in violazione degli artt. 333, comma 3, c.p.p., 108 disp. att. e 5 reg. att. stesso codice.
3. La terza doglianza riguarda la critica alla vantazione delle prove fatta dai giudici di merito in relazione ad entrambi i reati ritenuti a carico del CC, in particolare nei punti in cui essi aderiscono al teorema accusatorio secondo cui l'ingegnere, a cui si fa riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate, si identifica con il CC;
ovvero, negano la fondatezza dei rilievi critici mossi dalla difesa a proposito delle chiavi di lettura utilizzate in sentenza per spiegare le incongruenze emergenti da alcune conversazioni, quali quelle avvenute nel corso delle telefonate del 5/5/1999 e del 25/5/1999. Conclusivamente il ricorrente ha chiesto che, in accoglimento dei motivi dedotti, fosse annullata la sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Tanto premesso, il Collegio ritiene destituito di fondamento il primo mezzo di impugnazione, il quale è diretto, sostanzialmente, a dimostrare la mera apparenza della motivazione adottata dal G.I.P. nel primo decreto autorizzativo del 31/3/1999 e, per conseguenza, a rendere i risultati delle intercettazioni telefoniche suscettibili della sanzione della inutilizzabilità. In proposito, è opportuno precisare che tale decreto è composto da due fogli (17 e 18). Il primo foglio, a sua volta, si suddivide in tre parti: la premessa circa l'esame degli atti da cui prende le mosse la decisione;
il richiamo esplicito al secondo foglio, in cui è trasfusa la motivazione;
il dispositivo, con cui è enunciata la decisione di autorizzare il P.M. a disporre le operazioni di intercettazione sulle utenze telefoniche specificamente indicate. Nel secondo foglio, anch'esso provvisto di rituale boLL dell'ufficio del GIP., la motivazione è preceduta dalla intestazione 77 G.I.P. e il contenuto della motivazione, che segue, è lo stesso di queLL posto a base della richiesta avanzata dal P.M. in data 30/3/1999: in esso si porta a conoscenza l'esito delle investigazioni del G.I.C.O. di LE trasfuso nelle note informative del 29/1/1999 e del 19/3/1999 e, in particolare, attraverso la sintesi del significato reale sotteso alle conversazioni telefoniche intercettate dalla D.D.A. di Reggio Calabria, la partecipazione ad un intenso traffico di sostanze stupefacenti tra la Calabria e la Puglia di diversi personaggi dislocati in ciascuna di dette regioni e, tra questi, di TA AL e CC UR, le cui utenze telefoniche era necessario sottoporre ad intercettazione al fine acquisire utili elementi di prova per la prosecuzione delle indagini.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il solo fatto che in motivazione, peraltro intestata dal GIP, a sè stesso, siano state riproposte argomentazioni poste a fondamento della richiesta del P.M., sia pure mediante la fotocopiatura parziale delle stesse, non autorizzi la configurazione del dedotto vizio di motivazione del decreto di autorizzazione all'effettuazione delle intercettazioni telefoniche, posto che, anche in tale modo, il GIP. ha mostrato di avere espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento, assicurando, comunque, all'indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base dell'iter logico attraverso il quale è pervenuto alla decisione. Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, soddisfa le regole della logica-giuridica la considerazione fatta dai giudici di appeLL nella sentenza impugnata, laddove essi ritengono che l'allegazione nel decreto delle ragioni esposte nella sua richiesta dal P.M. sia dimostrativa sostanzialmente della piena condivisione delle stesse da parte del G.I.P..
Parimenti infondato appare al Collegio il secondo mezzo di impugnazione, incentrato sulla dedotta illegittimità dell'iscrizione del CC nel registro degli indagati, la quale sarebbe, a parere del ricorrente, il riflesso della illegittimità del primo decreto autorizzativo, in quanto emesso dal G.I.P. in presenza di meri sospetti e non del presupposto legale della sufficienza degli indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Alla stregua di meri sospetti, infatti, andrebbero, secondo il ricorrente, valutati i risultati dell'attività info-investigativa descritti diffusamente nelle citate due note informative del G.I.C.O. di LE, i quali, benché trasfusi sinteticamente nella richiesta del P.M. poi richiamata nel decreto autorizzativo dal G.I.P., rappresenterebbero nient'altro che, quanto ai dati forniti con la prima nota del 29/1/1999, mere notizie di fonte confidenziale e, quanto alle informazioni date con la seconda nota del 19/3/1999, mere ipotesi investigative sulla esistenza di una consorteria criminale, operante stabilmente nel settore degli stupefacenti tra la Calabria e la Puglia e diretta dal CC. Per contestare la validità del primo decreto, il ricorrente, dunque, richiama, innanzitutto, la nota del 29/1/1999, con la quale il G.I.C.O. ha riferito informazioni di fonte confidenziale relative alla partecipazione di CC UR al sodalizio dedito al traffico tra la Calabria e la Puglia di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e alle modalità operative di quella organizzazione criminale. Secondo il ricorrente, le informazioni contenute in tale nota non potevano costituire indizi di reato da porre a base delle autorizzazioni alle intercettazioni, per la ragione che, con l'entrata in vigore della Legge 1/3/2001, n.63 sul giusto processo, erano stati modificati gli artt. 203 e 267 c.p.p., introducendo in entrambi i commi 1 bis, diretti ad impedire, appunto, l'utilizzazione delle dichiarazioni degli informatori anonimi. La tesi in parte è infondata in punto di diritto, in parte è infondata in punto di fatto.
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 63 del 2001, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento ai delitti della criminalità organizzata, avevano ritenuto "idonee ad integrare il requisito della sufficienza di indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dall'organo di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni" (Sez. Unite, 21 giugno 2000, Primavera, in Cass. pen., 2001, p. 93), perciò deve concludersi che correttamente il primo decreto autorizzativo del 31/3/1999 ha fatto riferimento, sia pure incidenter tantum, alle informazioni confidenziali ricevute dai militari del G.I.C.O. di LE. Infatti, in mancanza di un divieto espresso, come queLL introdotto dalla Legge n. 63 del 2001, le informazioni non potevano considerarsi elementi assolutamente inutilizzabili, dal momento che l'art. 203 c.p.p. ne prevede il recupero probatorio nel dibattimento attraverso l'assunzione dell'informatore come testimone, se ne viene rivelato il nome.
Nè la nuova normativa può incidere, escludendone l'utilizzabilità, sulle intercettazioni eseguite prima della sua entrata in vigore, perché, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, la successione di leggi processuali è governata dal principio tempus regit actum (art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile), il quale comporta la validità e l'efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti. Rispetto alle nuove disposizioni sull'utilizzabilità delle dichiarazioni degli informatori, la Legge n. 63 citata non contiene regole derogatorie al ricordato principio generale, giacché, al contrario, l'art. 26 della legge citata, contenente una disposizione transitoria che è diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell'affidamento dei destinatari delle norme abrogate, esclude espressamente, ai commi 3 e 5, la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti (in tal senso: Sez. Unite, 19/1/2004, Gatto, riv. 226488). In conclusione, il Collegio ritiene che, in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 c.p.p.. Consegue dall'anzidetto che, in applicazione di tale principio, vanno ritenute utilizzabili le intercettazioni disposte dal G.I.P. di LE, prima dell'entrata in vigore della Legge 1 marzo 2001, n. 63, anche sulla base di notizie confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria.
Pur tuttavia, la questione sul ruolo svolto dalle informazioni confidenziali, ai fini della autorizzazione data dal GIP. di LE all'esecuzione delle intercettazioni telefoniche, risulta, di fatto, priva di rilevanza, posto che sufficienti indizi di colpevolezza a carico del CC sono stati desunti principalmente dai risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite in diverso procedimento dalla D.D.A. di Reggio Calabria e, in particolare, dagli elementi acquisiti attraverso tali intercettazioni già eseguite per conto di quella autorità giudiziaria, con la conseguenza che le iniziali informazioni confidenziali non hanno, di fatto, svolto alcun ruolo decisivo. La presenza, quindi, di qualificate notizie di reato a carico del CC, desunte dal significato reale delle conversazioni intercettate legittimamente in altro contesto investigativo, quale è stato ritenuto anche dal G.I.P. del Tribunale di LE, ha dato legittimo fondamento sia alla iscrizione dell'odierno ricorrente nel registro degli indagati, sia alla emissione del primo decreto di autorizzazione e di quelli di proroga ai fini dell'esecuzione delle intercettazioni telefoniche, le quali, poi, sono state utilizzate ai fini della prova dai giudici del dibattimento, unitamente ad altri, convergenti, elementi di prova di altra natura.
Il cenno al significato reale del contenuto delle conversazioni telefoniche, in tal modo legittimamente intercettate nel corso delle indagini preliminari, rende, a questo punto, attuale la trattazione dei rilievi critici formulati dal ricorrente nell'ultimo mezzo di impugnazione. Secondo il ricorrente, il teorema accusatorio, fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui l'ingegnere, cui si fa riferimento nelle conversazioni telefoniche, si identifica in CC UR, offre il fianco a rilievi di iLLgicità tali da privarlo dell'efficacia dimostrativa che in sentenza gli è stato invece conferito e da giungere, per tale via, persino a svuotare di contenuto anche le opzioni interpretative degli altri dati probatori, in forza delle quali i giudici di merito hanno ritenuto di giustificare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. Un rilievo critico è queLL riguardante l'episodio del viaggio in autovettura intrapreso il 22/9/1998 dalla coppia CC UR e TA AL alla volta del versante tirrenico della Locride in Calabria e che avrebbe avuto, secondo la tesi accusatoria, lo scopo di fare incontrare l'ingegnere, cui si accompagnava il TA, con gli associati calabresi di quella zona interessati a consolidare pregressi accordi sul traffico di cocaina: poiché, però, quel viaggio non si è concluso con l'incontro con gli affiliati calabresi, sarebbe, secondo il ricorrente, smentita la tesi accusatoria secondo cui l'ingegnere, che questi ultimi dovevano incontrare, si identifichi con il CC. Altro rilievo critico riguarda la telefonata del 5/5/1999, nel corso della quale la frase (che cazzo me ne fotto) attribuita dall'accusa al CC sarebbe indicativa addirittura del disinteresse di quest'ultimo nei confronti di un membro del sodalizio criminoso, il calabrese OM IU, vale a dire indicativa della estraneità del CC a quella associazione per delinquere. Inoltre, è proposto rilievo critico a proposito dell'appuntamento telefonico programmato il giorno prima tra l'ingegnere e il calabrese OM IU ed effettivamente avvenuto il giorno dopo 25/5/1999, all'interno del bar Raphael tra il OM e CC: dalla sequenza temporale tra programmazione dell'appuntamento e telefonata dovrebbe, secondo il ricorrente, desumersi la plateale smentita alla tesi accusatoria secondo cui gli associati erano soliti, per evitare eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine, utilizzare l'espediente di indicare nel corso delle telefonate il giorno precedente a queLL effettivo dell'incontro.
Infine, altri rilievi alla coerenza logica della motivazione, concernono l'assioma accusatorio che, ai fini del riconoscimento della voce di CC UR, si affida alla indimostrata abitudine di quest'ultimo di chiamare il TA solo con il nome AL e non OT;
concernono anche l'assunto accusatorio, fatto proprio acriticamente dai giudici di merito, secondo cui i conversanti fanno riferimento al CC solo con la qualifica di ingegnere, e non anche con altri termini o qualifiche convenzionali.
Ebbene, prendendo atto che il ricorrente nell'ultimo mezzo di impugnazione afferma, tra l'altro, che "la lettura del dato storico emergente dalla sentenza consente di rilevare come i giudici di merito siano pervenuti al loro convincimento utilizzando elementi e valutazioni del tutto iLLgiche e manifestamente carenti", deve ricordarsi che il vizio di manifesta iLLgicità, che, ai sensi dell'art. 606, comma 1^, lettera e), legittima il ricorso per Cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato: il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in quella sede, che l'iter argomentativo, offerto dal giudice, è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione, un altro iter, in tesi ugualmente corretti sul piano logico.
È il giudice, in altri termini, che non deve aver rispettato i canoni della logica, di tal che, se ha logicamente coordinato gli atti al suo esame, a nulla vale opporre che quegli atti si prestavano a diversa lettura, a diversa interpretazione con lo stesso crisma di logicità.
Fatta questa premessa e, soffermandosi sul primo dei rilievi, sul quale si intrattiene il ricorrente, si legge, nel ricorso, che la spiegazione dell'esito infruttuoso del viaggio del 22/9/1998 sarebbe stata ancorata dai giudici di merito ad una mera congettura, quella cioè che il CC ed il TA, insospettiti per il pedinamento eseguito dalle forze dell'ordine, avrebbero in itinere deciso di disertare il programmato appuntamento con i consociati calabresi, preferendo recarsi a Rende e fare una visita improvvisata al titolare dell'impresa Pubblidoro, tale LI LU, insospettabile in quanto incensurato ed estraneo ai loro loschi affari.
Trattasi di una spiegazione razionale della conclusione dai giudici di merito adottata, ancorata per di più alla deposizione resa dal M.LL RT sul servizio di osservazione e di pedinamento predisposto dai militari della Guardia di Finanza e sulle modalità di effettuazione del servizio, le quali avrebbero potuto indurre gli occupanti dell'autovettura pedinata ad insospettirsi e così giustificare il cambiamento, da parte di essi, dell'itinerario programmato.
Altrettanto rispettosa dei canoni della logica è la spiegazione offerta dai giudici di merito in relazione al significato della frase pronunciata nel corso della telefonata del 5/5/1999, valutata come manifestazione di stizza per qualche torto subito, e non piuttosto come prova di indifferenza del CC nei confronti degli amici del TA, vantazione quest'ultima opposta dal ricorrente, magari altrettanto logica, ma frutto di una rilettura della cennata risultanza processuale, come tale, non proponibile in sede di legittimità, in quanto invasiva dell'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Muniti di eguale crisma di logicità, ma frutto di una inammissibile diversa lettura o interpretazione rispetto a quella esposta, con pari dignità persuasiva, dai giudici di merito in sentenza, sono anche i restanti rilievi critici, queLL attinente alla mancata osservanza, in occasione della telefonata del 25/5/1999, dell'espediente invalso tra i consociati di dare, per ragioni di cautela, indicazione anticipata degli atti da compiere, avendo in proposito i giudici medesimi fornito la spiegazione, di per sè razionale, che in quella occasione l'espediente non era stato utilizzato, poiché si trattava di comunicare per via telefonica non appuntamenti compromettenti per consegne di droga, ma semplici notizie, il cui contenuto peraltro poteva essere reso incomprensibile, usando il solito linguaggio criptico;
queLL concernente l'abitudine, da parte del CC, di chiamare il TA con il nome AL e non con il diminutivo OT, come facevano gli altri consociati, apparendo plausibile sotto il profilo logico la spiegazione opposta dai giudici, secondo cui quella abitudine non fosse ferrea e potesse talora non essere rispettata dal CC, senza che ciò solo dimostri che in quella occasione non fosse il CC l'interlocutore del TA. In riferimento, infine, al rilievo critico afferente alla possibilità che i conversanti in alcune telefonate si riferiscano, per alludere al CC, non sempre all'ingegnere, ma anche all'architetto, all'amico, a lui, va ritenuto che la risposta è implicitamente compendiata nel giudizio conclusivo dato dai giudici di appeLL a f. 15 della sentenza, laddove, anticipando le numerose e articolate argomentazioni esposte persuasivamente a favore della identificazione nel CC del personaggio chiamato GN in diverse telefonate, essi cosi si esprimono: L'assunto difensivo la Corte non ritiene fondato, in tal modo rendendo comprensibile l'intenzione di disattendere le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, fossero, come quella in esame, logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Collegio, conclusivamente, ritenendo infondato il ricorso, lo rigetta e, a mente dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004