Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2008, n. 15219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15219 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 23/01/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 103
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI UIa - Consigliere - N. 002782/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZM AV AN IS N. IL 11/09/1948 DECEDUTO;
2) RA OZ IS BE N. IL 22/11/1975;
3) IT ND N. IL 16/04/1979;
4) NE ED OS OU N. IL 25/04/1950 RINUNCIANTE;
5) AR MA DE SU N. IL 24/12/1957;
avverso SENTENZA del 27/02/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio nei confronti del ZM per estinzione del reato per morte dell'imputato;
inammissibilità degli altri ricorsi.
OSSERVA
Il GUP del Tribunale di Genova, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava UZ LA UA UI, VR SA UI TO, JM EP OS AO, IL MA e SI RM alle rispettive pene ritenute di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti. A seguito di appello, con la sentenza indicata in epigrafe la pena è stata rideterminata, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, nei confronti degli imputati suindicati - previa rinuncia da parte di costoro ai motivi di gravame diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio - per effetto dell'accordo intervenuto sul punto tra i difensori dei medesimi, muniti di procura speciale, ed il Procuratore Generale, avendo la Corte territoriale preso atto della legalità e congruità della pena quale concordata tra le parti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati predetti, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sotto vari profili: 1) UZ ha sollecitato l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole di cui alla L. n. 49 del 2006 entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata, ed ha, altresì dedotto censure in rito ed in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 della legge sugli stupefacenti;
2) VR SA, JM EP e IL MA hanno eccepito violazione dell'art. 129 c.p.p.; 3) SI RM ha dedotto violazione di legge con riferimento al più favorevole regime sanzionatorio di cui alla L. n. 49 del 2006, entrata in vigore successivamente all'impugnata sentenza, con particolare riferimento al minimo edittale stabilito dalla nuova legge (sei anni di reclusione) rispetto a quello previsto dalla legge abrogata (otto anni di reclusione). Nelle more è deceduto il ricorrente UZ LA UA UI come da certificato di morte in atti: nei suoi confronti l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché estinti i reati allo stesso ascritti per morte dell'imputato. Tutti gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate. Quanto ai ricorsi di VR, JM e IL, anche in questa circostanza non resta che ribadire quanto già ripetutamente precisato nella giurisprudenza di legittimità, e cioè che la formale rinuncia dell'imputato a tutti i motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio - comportando, in forza dell'effetto devolutivo tipico del rimedio, la parziale inammissibilità dell'appello e precludendo conseguentemente l'esame dei punti non più controversi (quali quelli concernenti la sussistenza dei fatti, la configurabilità dei reati e la punibilità del loro autore) - priva il giudice della facoltà di pronunciarsi in merito e gli impone di limitarsi a valutare la legalità e congruità dell'accordo intervenuto tra le parti sulle questioni residue nell'esercizio del potere dispositivo loro attribuito dalla legge (cfr. Cass. Sez. 7, 14/10/2001, n. 628, Pugliese): per quel che riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., la Corte distrettuale ha esplicitamente affermato che ne mancavano i presupposti "per i motivi addotti a sostegno della responsabilità degli imputati dal primo giudice".
Per quel che concerne, infine, il ricorso di SI RM, il più favorevole trattamento sanzionatorio entrato in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata non rileva, posto che la pena concordata tra le parti, e ritenuta dalla Corte territoriale congrua ed equa in relazione alla gravità del fatto, risulta pienamente legale anche in relazione ai parametri della nuova normativa ed è stata calcolata muovendo da una pena base (nove anni di reclusione) superiore al minimo (otto anni di reclusione) quale stabilito dalla legge previgente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti VR SA UI TO, SI RM, JM EP OS AO, IL MA De JE al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di UZ LA UA UI per essere i reati ascritti estinti per morte dell'imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi di VR SA UI TO, SI RM, JM EP OS AO e IL MA De JE e condanna detti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008