Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato inserimento agli atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche è atto abnorme, e dunque ricorribile per cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento a causa della dichiarazione di una nullità in assenza di una previsione normativa di sanzione per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. circa il dovere del P.M. di trasmettere, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate, e addirittura in palese violazione dell'art. 269, comma primo, cod. proc. pen., che prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza irrevocabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2006, n. 15242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15242 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 629
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 46274/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale, in data 24 novembre 2005, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il mancato inserimento, negli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica congiuntamente alla richiesta, delle bobine delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso all'indagato:
TR TO;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'Udienza pubblica del 6 aprile 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
lette le requisitorie scritte del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza in data 24 novembre 2005, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, per il mancato inserimento, negli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica, delle bobine delle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza dell'indagato TA TO.
Il Giudice dell'udienza preliminare aveva accolto l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio sollevata della difesa, affermando che la mancata trasmissione da parte della Procura dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni telefoniche, aveva determinato una violazione del diritto di difesa, e, per l'effetto, aveva ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendone l'abnormità: osserva, infatti, il ricorrente che l'articolo 269 c.p.p., comma 1, dispone testualmente che "i verbali e le registrazioni sono conservate integralmente presso il Pubblico Ministero che ha disposto l'intercettazione", ovviamente a disposizione delle parti "che hanno sempre la facoltà di ascoltarli e di chiederne la trasposizione su altri nastri magnetici" (viene richiamata Cass., sez. 2, n. 12393, 10 agosto 2000). Aggiunge il Pubblico Ministero ricorrente che, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, erano già state trasmesse all'ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, le "trascrizioni delle intercettazioni rilevanti ai fini delle contestazioni" e, quindi, le parti erano state poste nella condizione di difendersi "anche al fine di contestare la fedeltà della trascrizione e di chiedere l'ascolto diretto dei nastri medesimi".
In alcun modo, pertanto, ad avviso del ricorrente, la mancata trasmissione delle bobine avrebbe potuto determinare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Anche il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata osservando che l'eventuale inosservanza da parte del Pubblico Ministero dell'obbligo di trasmettere la documentazione raccolta nel corso delle indagini, è sanzionata con la inutilizzabilità dell'atto non trasmesso e non già con la nullità degli atti propulsivi al giudizio. La nullità rilevata dal giudice, ad avviso del Procuratore generale, non solo non sarebbe in alcun modo prevista dalle specifiche previsioni codicistiche, ma si porrebbe altresì fuori dall'ordinamento nel suo complesso, e determinerebbe una indebita regressione del procedimento, così integrando i contenuti del provvedimento abnorme. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorso viene proposto avverso un provvedimento inoppugnabile che, ove non abnorme, non sarebbe suscettibile di impugnazione, attraverso il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.. E va ricordato che deve ritenersi affetto dal vizio di abnormità solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti del tutto avulso dall'intero ordinamento processuale nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (cfr., Cass., sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnon, nonché, da ultimo, Cass, sezioni unite, n. 22909, 31 maggio 2005). Nella specie il provvedimento impugnato riveste, indubbiamente, i connotati dell'abnormità.
Non dubita il Collegio - in proposito condividendo le osservazioni formulate in ricorso - del fatto che la violazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'obbligo di depositare le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dalla Procura della Repubblica sia sanzionata soltanto con l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista, come più volte affermato da questa Corte, alcuna specifica sanzione di invalidità o nullità per la predetta inosservanza (Cass. sez. 1^ n. 4707/1999; sez. 6^ n. 5500/98; sez. 6^ n. 4108/1996). Nella specie, però, deducendosi esclusivamente la mancata allegazione alla richiesta di rinvio a giudizio delle bobine delle intercettazioni, va osservato che tale situazione non solo non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività delle ipotesi di nullità normativamente previste, ma neppure la inutilizzabilità del relativo mezzo di prova, "se nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri di registrazione i quali, non potendo, per loro natura, essere inseriti nel fascicolo, devono essere conservati, secondo la previsione dell'art. 269 cod. proc. pen., fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, presso l'ufficio del Pubblico Ministero, dove rimangono a disposizione delle parti, che hanno sempre facoltà di ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su altri nastri magnetici" (Cass., sez. 2, n. 12393, 10 agosto 2000). Errato è quindi l'assunto, dal quale si è mosso il Giudice dell'udienza preliminare di Foggia per pervenire alla impugnata decisione, secondo il quale la predetta inosservanza avrebbe indotto una nullità della richiesta di rinvio a giudizio riconducibile (deve ritenersi) al disposto dell'art. 416 c.p.p., comma 1: non solo, infatti, non è prevista alcuna sanzione per tale inosservanza, ma è proprio la specificità e tassatività della previsione della indicata norma del codice di rito (comminante la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il solo caso in cui essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., nonché dall'invito all'indagato di presentarsi per rendere l'interrogatorio), a far escludere che la violazione in discorso possa indurre addirittura l'invalidazione della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, e di tutti gli atti successivi.
Poste tali premesse, appaiono condivisibili le riportate osservazioni critiche del ricorrente.
Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato il principio secondo il quale è affetto da abnormità anche il provvedimento che, per la singolarità del contenuto, non solo risulti avulso dall'ordinamento processuale ma che, inoltre, pur espressione del legittimo esercizio del potere, si esplichi con modalità ed effetti eversivi dei limiti previsti e determini una indebita regressione del procedimento.
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, va rilevato che l'ordinanza impugnata non solo è frutto di una indebita estensione ad ipotesi non prevista (art. 416 c.p.p., comma 1), ma è stata, altresì, adottata in palese violazione di una disposizione di legge (art. 269 c.p.p., comma 1) che, viceversa, prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi integralmente presso l'ufficio del Pubblico Ministero fino alla sentenza irrevocabile (cfr., anche, Cass., sez. 5, n. 12591, 10 novembre 1995): così determinando una indebita regressione del procedimento che fa assumere al provvedimento impugnato i connotati dell'abnormità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006