Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2006, n. 15242
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato inserimento agli atti delle bobine delle intercettazioni telefoniche è atto abnorme, e dunque ricorribile per cassazione, perché determina un'indebita regressione del procedimento a causa della dichiarazione di una nullità in assenza di una previsione normativa di sanzione per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. circa il dovere del P.M. di trasmettere, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate, e addirittura in palese violazione dell'art. 269, comma primo, cod. proc. pen., che prevede che i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate devono essere custoditi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza irrevocabile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2006, n. 15242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15242
    Data del deposito : 6 aprile 2006

    Testo completo