Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 2
I reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi non sono assorbiti dalla più grave fattispecie di vendita senza licenza.
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che, in presenza di una imputazione di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, riqualifichi il fatto come vendita illegale delle armi medesime. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva provveduto a riqualificare il fatto piuttosto che trasmettere gli atti al P.M. perché procedesse per una nuova imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2013, n. 22368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22368 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/04/2013
Dott. IANNELLI NZ - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1162
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 41617/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA US nato a [...] il [...];
2) AT NT nato a [...] il [...];
3) UE NZ LI nato a [...] il [...];
4) FA US nato a [...] il [...];
5) FA NU nata a [...] [...];
6) MA RA nato a [...] [...];
7) NA RC nato a [...] [...];
8) RO NA nato a [...] il [...];
9) GR SS nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 14/12/2011 della Corte di Appello di Reggio AL;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da NA RC e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
udito per la parte civile Regione AL l'avv. Mancuso Elena Maria in sostituzione dell'avv. Rausei Michele che ha concluso chiedendo il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi con conferma delle statuizioni civili e condanna alle spese per il grado di giudizio;
uditi per CA US l'avv. Cacciolla Gregorio, per AT NT l'avv. Vincenzo Bari, per UE NZ LI e per RO NA l'avv. ET Asta in sostituzione dell'avv. ET Chiodo, per FA US e FA NU l'avv. Vincenzo Borgese, per MA RA l'avv. Stefania Rania. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/12/2011, la Corte di Appello di Reggio AL, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 12/4/2005, rideterminava la pena inflitta a FA NU, CO OS, MA RA, RO NA e GR SS in anni sette e mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche a FA NU e NA RC;
rideterminava la pena inflitta a FA US in anni undici di reclusione;
rideterminava la pena inflitta a NA RC, limitatamente al reato di cui al capo b), ad anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa;
previa riqualificazione del reato di cui al capo e) in quello di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen. e di quello di cui al capo d) nel reato di cui agli artt. 110 - 648 cod. pen., L. n. 497 del 1974, art. 9, rideterminava la pena inflitta a CA US in anni tredici di reclusione;
previa riqualificazione del reato di cui al capo b) in quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rideterminava la pena inflitta a UE LI NZ in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, a AT NT in anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa;
assolveva NA RC dal reato a lui ascritto al capo a), per non avere commesso il fatto;
provvedeva sulle pene accessorie, sulla condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile come specificato nel dispositivo.
1.1. La Corte di Appello di Reggio AL, respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati in punto di affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, accogliendole parzialmente limitatamente al trattamento sanzionatorio così come specificato nel dispositivo.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
CA US:
2.1. violazione ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 521 e 597 c.p.p., art. 111 Cost., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Con riferimento al reato di cui al capo a), ci si duole dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la partecipazione del CA al sodalizio, trattandosi di sole tre conversazioni di tempo intercettate a distanza di tempo l'una dall'altra, dalle quali emergerebbe un carattere unico ed isolato del contatto avuto dal ricorrente con i partecipi al sodalizio. Quanto al reato di cui al capo b), si assume che dalla motivazione della sentenza non emerga la ricostruzione del fatto contestato relativamente al ruolo che avrebbe ricoperto il ricorrente. Per il reato di cui al capo c), si assume la violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. nonché la violazione della previsione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1 che delimita l'ambito di cognizione del giudice di appello con riferimento all'intervenuta condanna per il diverso reato di offerta in vendita di armi di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9; si assume, al riguardo, trattarsi di un fatto storicamente distinto ed ulteriore rispetto a quello contestato con elusione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, evidenziandosi come nella sentenza non venga affrontato il tema relativo al reato di ricettazione. Quanto al reato di cui al capo d), si rappresenta che la responsabilità dell'imputato è stata tratta esclusivamente da un non meglio specificato riconoscimento vocale da parte degli operatori di polizia giudiziaria, essendovi incertezza in ordine all'intestatario dell'utenza telefonica attraverso la quale sarebbe stata effettuata la richiesta estorsiva.
AT NT:
2.2. Violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e d) in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
segnatamente si fa rilevare che le intercettazioni, considerate autoindizianti, non risultano riscontrate da altri elementi di prova, non risulta che abbiano ad oggetto un fatto realmente avvenuto e vengono utilizzate contemporaneamente come notitia criminis e prova piena del fatto contestato con conseguente travisamento della prova.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 203 del 1991, art.
7. Si eccepisce la mancanza di motivazione sull'ultimo motivo di appello, la mancata valutazione che si poteva trattare di detenzione ad uso personale ed infine la giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, laddove il ricorrente è incensurato.
UE NZ LI:
2.4. inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione agli artt. 125, 192, 268 e 271 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ci si duole, al riguardo,
della mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni con conseguente inutilizzabilità delle stesse, con riferimento ai due requisiti dell'idoneità degli impianti esistenti presso la procura e delle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano l'utilizzo di altri impianti. Si rileva poi il travisamento della prova con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni, che risultano ben poco comprensibili ed intellegibili.
FA US:
2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 511 e
525 c.p.p.. Rileva che il processo era trattato a più riprese da diversi collegi ed il difensore non aveva mai dato il consenso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante lettura;
eccepisce, sul punto, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove, si afferma che l'imputato, pur non avendo prestato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, non aveva chiesto anche la rinnovazione delle prove assunte dal giudice diverso, accontentandosi, quindi, implicitamente della lettura dei relativi verbali.
2.6. violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 268 c.p.p..
Ci si duole, al riguardo, dell'assenza di qualsiasi valida prova in ordine all'indisponibilità delle attrezzature tecniche della procura idonea a giustificare il ricorso ad attrezzature esterne.
2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74; si rileva che la motivazione dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è meramente apparente;
in tal senso assume essere mancante qualsiasi elemento probatorio in ordine all'attività di spaccio da parte del ricorrente;
i contenuti delle intercettazioni che riguardano il FA sono privi di valenza indiziaria e spiegabili in termini di assoluta liceità; l'identificazione del FA nel soggetto soprannominato RI, ritenuta come un elemento di prova a carico del ricorrente, è priva di motivazione ed apodittica;
ed infine il "mercatino di Reggio AL" non è un luogo di commercio di stupefacenti, ma il mercato rionale di Reggio AL.
2.8. violazione degli artt. 178 e 603 c.p.p., per la mancata assunzione delle prove indicate dalla difesa, che erano indispensabili per l'accertamento della verità nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
2.9. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per impossibilità di configurare il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per la mancanza del numero dei soggetti minino per integrare il reato, non potendo il ricorrente essere individuato nel soggetto soprannominato RI e non essendo emerso alcun collegamento del ricorrente con la cosca Pesce.
2.10. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 192 e 649 cod. proc. pen. per non essere stata accolta la richiesta di non doversi procedere per ne bis in idem, essendo già stato il FA giudicato per identica fattispecie nell'ambito del processo cosiddetto Abbuonante più altri.
2.11. violazione dell'art. 81 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, per non essere stata accolta la richiesta di applicazione della continuazione fra i reati oggetto del presente processo e quelli di cui al processo Abbuonante.
2.12. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non essere state riconosciute le ipotesi attenuate.
2.13. violazione dell'art. 62 bis c.p. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto, per essere stata esclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche in base ai precedenti penali già riportati dal ricorrente.
2.14. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in relazione alla misura della pena inflitta nonché vizio della motivazione ed illogicità manifesta.
FA NU:
2.15. violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.268 c.p.p.. Ci si duole, al riguardo, dell'assenza di qualsiasi valida prova in ordine all'indisponibilità delle attrezzature tecniche della procura idonea a giustificare il ricorso alle attrezzature della polizia giudiziaria.
2.16. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74; si rileva che la motivazione dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è meramente apparente;
in tal senso manca qualsiasi elemento probatorio in ordine all'attività di spaccio da parte della ricorrente;
segnatamente la telefonata intercettata risulta neutra, in quanto non è certo che essa preludesse ad una fornitura di sostanze stupefacenti;
neppure l'incontro monitorato dagli investigatori avvenuto il 23/10/1999 presso il ristorante La Scaletta fornisce elementi inequivoci nello stesso senso;
non è stata data alcuna motivazione al dato relativo all'uso da parte del marito della ricorrente RO NA del telefono cellulare della ricorrente;
ed infine la Corte non ha per nulla considerato quelle espressioni della ricorrente intercettata mentre conversava con il marito e si dimostrava assolutamente contraria al traffico di sostanze stupefacenti, palesando la sua estraneità ai propositi delittuosi del primo.
2.17. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
di deduce, al riguardo, l'impossibilità di configurare il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per la mancanza del numero dei soggetti minino per integrare il reato, non potendo il FA US essere individuato nel soggetto soprannominato RI e non essendo emerso alcun collegamento della ricorrente con la cosca Pesce.
2.18. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 192 e 649 c.p.p., per non essere stata accolta la richiesta di non doversi procedere per ne bis in idem, essendo già stata la FA giudicato per identica fattispecie nell'ambito del processo cosiddetto Abbuonante più altri.
2.19. violazione dell'art. 81 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, per non essere stata accolta la richiesta di applicazione della continuazione fra i reati oggetto del presente processo e quelli di cui al processo Abbuonante.
2.20. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non essere state riconosciute le ipotesi attenuate e l'art. 114 c.p.. MA RA:
2.22. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Rileva al riguardo che il
Tribunale motiva in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. in luogo di quello contestato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e che anche la motivazione della sentenza di appello si rivela mancante, facendo esclusivo riferimento al contenuto delle conversazioni intercorse fra il ricorrente ed altri soggetti coimputati e mancando alcuna motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico.
NA RC:
2.23. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per essere la motivazione solo apparente.
2.24. inosservanza di norme processuali nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi in ordine all'uso di impianti esterni alla Procura. Ci si duole poi della carenza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 basata esclusivamente sul riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dal teste LL ET. Si lamenta poi la mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. RO NA:
2.25. inosservanza di norme processuali nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6, art. 649 c.p.p. ed art. 81 c.p. Ci si lamenta, in primo luogo, della mancanza di motivazione nei decreti di autorizzazione in via di urgenza delle intercettazioni in relazione all'utilizzo di impianti installati fuori dalla procura. Evidenzia poi la mancanza di motivazione in ordine alla presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio sia per quel che concerne l'elemento oggettivo dell'idoneità della condotta che per quello soggettivo, cioè la volontà di condivisione del programma associativo. Con riferimento al reato di cui al capo b), evidenzia ancora che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata provata solo con riferimento a due episodi, mentre mancherebbe qualsiasi prova in ordine ad altri tredici episodi. Si lamenta poi la mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., essendo il ricorrente già stato giudicato per gli stessi fatti con sentenza della Corte d'appello di Reggio AL del 22/2/2002, nonché, in subordine, la mancata applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui alla suddetta sentenza di appello. Si duole, infine, della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle ipotesi attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e art. 73, comma 5. GR SS:
2.26. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 495 c.p.p.; rileva, al riguardo, che l'ordinanza reiettiva dell'eccezione proposta in punto di nullità delle operazioni di intercettazione era stata adottata in un'udienza nella quale la posizione del GR era stata stralciata.
2.27. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla doglianza sollevata in appello in ordine alla determinazione complessiva della pena inflitta, essendo stata omessa in primo grado la specificazione della pena inflitta per ciascun reato, l'individuazione di quello più grave e la determinazione degli aumenti per la continuazione.
2.28. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi in ordine all'uso di impianti esterni alla Procura.
2.29. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'interpretazione dei dati emergenti dalle intercettazioni, dai quali non sarebbe affatto emerso che lo GR era stabilmente inserito nel sodalizio criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da CA US merita parziale accoglimento con riferimento al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9, come nel seguito si dirà, mentre deve essere rigettato in relazione agli altri motivi proposti. I ricorsi proposti da UE NZ LI, FA US, FA NU, NA RC, RO NA e GR SS devono essere rigettati, per essere infondati i motivi proposti. I ricorsi proposti da AT NT e MA RA devono, invece, essere dichiarati inammissibili, per essere manifestamente infondati i motivi proposti.
3.1. Quanto al ricorso proposto da CA US con riferimento al reato di cui al capo a), rileva il Collegio che la sentenza impugnata tratta in maniera sistematica la problematica relativa alla configurabilità del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, analizzando, sulla base della ricostruzione degli elementi di prova emersi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, la ritenuta provata esistenza ed operatività nel territorio di NO di un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti rispetto al quale, alla luce di puntuali argomentazioni in fatto ed in diritto, ritiene di potere ravvisare gli estremi del delitto contestato al capo a), fra gli altri, anche all'attuale ricorrente. In tal senso il ricorrente, insieme a numerosi altri soggetti, viene ritenuto partecipe di una continuativa attività di spaccio di stupefacenti, sia pure riferibile a quantitativi modesti e svolta in un ambito territoriale limitato alla cittadina di NO ed occasionalmente anche in territorio lombardo, in grado di intrattenere consolidate relazioni con piccoli spacciatori della zona grazie anche all'ausilio fornito dagli appartenenti al nucleo familiare del coimputato RO NA. La sentenza impugnata riprende sul punto le argomentazioni contenute nella decisione di primo grado laddove viene ravvisata l'esistenza di un comune programma delinquenziale nell'ambito del quale era inserito anche CA US dedito all'attività di spaccio in Sesto San Giovanni ed appoggiato al sodalizio per quanto riguarda la fornitura dello stupefacente. Si fornisce, quindi, una ragionevole interpretazione dei dati probatori emersi dalle intercettazioni, alla luce dei quali si è ritenuta provata in primo grado, con valutazione condivisa dai giudici di appello, la stabilità dell'accordo fra gli associati, valorizzandosi in tal senso, non solo la pluralità dei dialoghi, ma anche il contenuto degli stessi dai quali era emerso il coinvolgimento degli imputati ed in particolare del CA in una frenetica attività di reperimento e successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Ed in tal senso le valutazioni effettuate dai giudici di merito in ordine al ruolo ricoperto all'interno del sodalizio da CA US per come emergente dalla sentenza di primo grado e ricostruito sulla base dell'interpretazione delle intercettazioni si sottrae ad un sindacato di legittimità, in quanto giudizio di fatto privo di contraddittorietà o illogicità manifeste.
Con riferimento al reato di cui al capo b) ed in particolare al ruolo che nel fatto avrebbe ricoperto CA US, esso emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado alla quale fa rinvio la sentenza impugnata: segnatamente vengono analizzate una serie di conversazioni intercorse fra il ricorrente e MA;
con argomentazioni altrettanto logiche viene ritenuto dai giudici di merito che al ricorrente doveva essere consegnato dello stupefacente e che il CA era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel nord Italia, sostanze che si procurava attraverso i contatti che aveva mantenuto con la AL e NO in particolare. Viene poi significativamente ricostruito nella sentenza di primo grado un episodio nell'ambito del quale il CA aveva svolto il ruolo di intermediario nella cessione di sostanze stupefacenti fra il MA ed una terza persona non identificata;
anche alla luce di tale episodio si riteneva, e l'affermazione non presenza vizi di legittimità, che il ricorrente aveva ricoperto un ruolo non occasionale nell'ambito dei traffici di sostanze stupefacenti facenti capo al sodalizio di cui al capo a) ed in tale ambito si era reso responsabile anche del reato di cui al capo b).
Passando al reato di cui al capo c), la doglianza relativa all'asserita violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. risulta fondata e merita accoglimento. Difatti nella sentenza di primo grado i giudici avevano ritenuto l'imputato responsabile del reato allo stesso ascritto, così come contestato al capo c) dell'imputazione, e cioè l'illecita detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso con altri, di una serie di armi comuni da sparo e da guerra tutte di provenienza illecita, ritenendo accertata, sulla base degli elementi emersi dalle intercettazioni, la disponibilità da parte del CA delle suddette armi. La Corte d'Appello ha ritenuto che lo stesso fatto dovesse essere diversamente qualificato, ricorrendo l'ipotesi di cui alla L. n. 497 del 1974, art.
9. Rileva al riguardo la Corte che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge che non si trattava affatto dello stesso fatto, detenzione illecita di armi e ricettazione delle stesse, ma certamente di un fatto nuovo e diverso non indicato nella contestazione e del quale, conseguentemente, non si è fatto minimamente cenno nel giudizio di primo grado. Il fatto di reato nuovo e diverso rispetto alla contestazione ravvisato dai giudici di appello era, appunto, costituito dal porre in vendita le armi sopra descritte, condotta ritualmente qualificata nell'ambito della L. n. 497 del 1974, art. 9, che come tale costituiva un diverso reato ipotizzato a carico dell'imputato, in relazione al quale occorreva procedere nelle forme ordinarie, con trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, come previsto dall'art. 518 c.p.p. Deve, al riguardo, rilevarsi che la condotta punita dalla L. n. 497 del 1974, art. 9 può, in astratto, concorrere con quella di detenzione e porto prevista dalla citata Legge, artt. 10 e 12 nonché con quella di ricettazione, non potendo ipotizzarsi necessariamente un assorbimento delle suddette condotte in quella prevista nella prima norma citata, il principio era stato già affermato da questa Corte (sez. 1 n. 5176 del 30/3/1994, Rv. 198634; sez. 1 n. 6235 del 18/4/1994, Rv. 198872) ed il Collegio ritiene di doverlo ribadire nel senso che i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, comuni da sparo, o da guerra nonché il reato di ricettazione di armi di provenienza illecita non rimangono assorbiti nella diversa e più grave fattispecie di vendita senza licenza prevista dalla L. n. 895 del 1996, art. 1, oggi sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 9,
trattandosi di delitti tutti aventi diversa materialità e differente ratio posti in relazione di reciproca autonomia funzionale, che concorrono tra loro. Nel caso di specie la Corte territoriale non si è minimamente preoccupata del possibile concorso fra la condotta di porre in vendita le armi ed i reati in relazione ai quali l'imputato era stato già giudicato in primo grado ed ha risolto sbrigativamente la questione, ritenendo erroneamente che lo stesso unico fatto integrasse il diverso reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art.
9. Non compete, invece, a questa Corte di legittimità entrare nel merito del concorso o dell'assorbimento, nel caso concreto, delle diverse contestazioni ipotizzabili a carico dell'imputato in relazione al fatto materiale di cui al capo c) dell'imputazione, essendo invece la possibilità del concorso fra i diversi reati argomento giuridico più sufficiente per affermare la diversità del fatto ritenuto dalla Corte territoriale in luogo di quello descritto nel decreto che dispone il giudizio.
Pur essendo certamente applicabile anche al giudizio di appello la disciplina dettata dagli artt. 521 e 522 c.p.p. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 604 c.p.p. (sez. U. n. 2477 del 6/12/1991, Rv. 189397), deve ritenersi che nel caso di specie la Corte territoriale non poteva farvi ricorso, avendo ravvisato un fatto nuovo e diverso rispetto a quelli oggetto del giudizio, sul quale, stante l'assenza di una rituale contestazione, giammai avrebbe potuto giudicare. Difatti la disciplina dettata dagli artt. 517 e 518 c.p.p. in tema di contestazioni suppletive è riservata esclusivamente al giudizio di primo grado con la conseguenza che nel caso di specie al giudice di appello era imposto trasmettere gli atti al pubblico ministero in relazione al diverso reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9, affinché l'organo istituzionalmente preposto all'esercizio dell'azione penale procedesse nelle vie ordinarie in relazione alla nuova notizia di reato ravvisata nel giudizio di secondo grado. Ed il fatto ritenuto dalla Corte d'Appello integrante il suddetto reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 era diverso sulla base della nozione costantemente accolta da questa Corte di legittimità e condivisa dal Collegio, in base alla quale per diversità del fatto deve intendersi un fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi una diversa imputazione ovvero un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (sez. 5 n. 38795 del 25/9/2001, Rv. 220800). Ed allora è da ravvisarsi nella decisione della Corte d'appello una violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza, in quanto nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione del giudice di secondo grado la struttura dell'imputazione è stata modificata, quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato al punto che, per effetto delle modifiche introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti globalmente considerati (sez. 6 n. 34879 del 10/1/2007, Rv. 237415). Segnatamente, nel caso di specie, da una contestazione attinente alla illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da spari ed armi da guerra tutte di provenienza delittuosa, rispetto alla quale l'imputato si è potuto difendere sia con riferimento alla materiale commissione del fatto che con riguardo ai profili giuridici dello stesso, si è passati, con la decisione di secondo grado, ad una condotta di offerta in vendita di armi caratterizzata da evidenti diversità sia sotto l'aspetto materiale che in relazione all'elemento psicologico. Di conseguenza una corretta applicazione del principio contenuto nell'art. 521 cod. proc. pen. combinato con quanto previsto nell'art.604 c.p.p., comma 1 avrebbe dovuto comportare l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio degli atti al pubblico ministero, perché proceda per il fatto diverso (sez. U n. 2477 del 6/12/1991, Rv. 189397; sez. 5 n. 40625 del 27/10/2006, Rv. 236303; sez. 1 n. 18509 del 17/3/2010, Rv. 247200). Ed infine con riferimento al reato di cui al capo d), la censura mossa con il ricorso non rappresenta altro che analoga doglianza proposta con i motivi di appello rispetto alla quale la Corte territoriale rende adeguata motivazione, affermando che telefonata con la quale era stata avanzata la richiesta estorsiva era stata attribuita al ricorrente sulla base del riconoscimento vocale effettuato da parte degli investigatori addetti all'ascolto delle intercettazioni i quali, come si da atto nella decisione di primo grado, più volte avevano avuto modo di ascoltare la sua voce in seguito alle intercettazioni delle diverse utenze utilizzate. Rileva il Collegio che le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di merito risultano pienamente conformi al principio costantemente affermato da questa Corte, in base al quale in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento della voce di taluni imputati (sez. 6 n. 17619 del 8/1/2008, Rv. 239725; sez. 6 n. 18453 del 28/2/2012, Rv. 252712). La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 con conseguente eliminazione della relativa pena inflitta al CA di anni uno di reclusione e rideterminazione della pena complessiva in anni dodici di reclusione. Gli atti devono contestualmente essere trasmessi al Pubblico Ministero presso il tribunale di Reggio AL, perché proceda nelle forme ordinarie in relazione al diverso reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 ravvisato dalla Corte d'Appello nel fatto descritto al capo c) dell'originaria imputazione. Il ricorso del CA deve essere, invece, rigettato in relazione alle restanti doglianze proposte.
3.2. Passando all'esame del ricorso proposto da AT NT con riferimento alla valutazione delle intercettazioni (2.2.), la sentenza impugnata da atto del contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso allo stesso, evidenziando che una serie di persone lo chiamavano e gli davano appuntamento alla "latteria" e gli parlavano utilizzando frasi criptiche, fornendo adeguata e ragionevole spiegazione in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatola in base alla quale si era ritenuto che il ricorrente fosse coinvolto in una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La doglianza non costituisce altro che la generica reiterazione dell'analoga questione proposta con i motivi di appello, rispetto alla quale la Corte territoriale fornisce adeguata motivazione, rappresentando, con argomentazioni di fatto non censurabili in questa sede, che nei dialoghi intercettati ci si riferisce sempre all'acquisto di sostanze stupefacenti;
a tal riguardo si fa riferimento al contenuto criptico delle conversazioni intercettate, alle cautele utilizzate nel parlare, all'incontrarsi in luoghi convenzionali quali la latteria, al riferimento al bisogno, al taglio del vino, al latte di mandorla, alla birra da portare nella latteria, alla necessità di saldare e si aggiunge che trattasi di soggetto che, pur essendo un assuntore di sostanze stupefacente, viene ad assumere anche il ruolo di spacciatore. In tal senso non merita pregio la circostanza dedotta nel ricorso (motivo 2.3) circa la mancanza di motivazione in ordine alla destinazione al consumo personale dello stupefacente di cui si fa menzione nelle intercettazioni;
difatti la sentenza impugnata da atto che accanto all'uso personale veniva accertata, a carico del ricorrente, un'attività di spaccio resasi necessaria proprio per procurarsi la droga di cui lo stesso aveva bisogno. Quanto al denunciato travisamento della prova, la Corte territoriale evidenzia come la disamina delle intercettazioni aveva consentito di disvelare un gruppo di soggetti, fra i quali l'attuale ricorrente, i quali, pur al di fuori del contesto associativo di cui al capo a), erano coinvolti in una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti così come ipotizzato al capo b) dell'imputazione con esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5. Con riferimento, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata fa riferimento ai precedenti penali già riportati dal ricorrente ed effettivamente dall'esame del certificato penale in atti, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, risulta che il ricorrente già prima della sentenza di primo grado aveva riportato delle altre condanne per delitto che, con argomentare non censurabile in questa, sede, sono state ritenute dal giudice di primo grado, con valutazione confermata in grado di appello, ostative alla concessione delle attenuanti generiche. Ed in tal senso conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
3.4. Il ricorso proposto da UE NZ LI si fonda in primo luogo sulla mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni con conseguente inutilizzabilità delle stesse, con riferimento ai due requisiti dell'idoneità degli impianti esistenti presso la procura e delle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano l'utilizzo di altri impianti. La questione, proposta con i motivi di appello e comune anche ai ricorrenti FA US (2.6.), FA NU (2.15), NA RC (2.24) e GR SS (2.28) è stata ampiamente e congruamente affrontata nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado con argomentazioni corrette in fatto e conformi ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio. Al riguardo la sentenza impugnata riporta testualmente il contenuto della motivazione apposta sui decreti di urgenza emessi dal pubblico ministero e su quelli di convalida del giudice per le indagini preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art.268 c.p.p., per potere disporre le intercettazioni attraverso l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica. La soluzione adottata risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. U. n. 919 del 26/11/2003, Rv. 226487; sez. U n. 30347 del 12/7/2007, Rv. 236754), condivisa dal Collegio, laddove, da un lato l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica era giustificato dalla momentanea indisponibilità dei suddetti impianti attestata espressamente dalla segreteria di quell'ufficio; nel caso di specie, appunto, si è fatto riferimento alla momentanea indisponibilità di strutture tecniche, cioè ad una circostanza di fatto attestata dalla segreteria che giustificava l'uso del potere attribuito al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari dall'art. 268 c.p.p., comma 3; da un altro lato, poi, si è ritenuto che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza fosse legata all'incessante divenire degli eventi, come può implicitamente desumersi dal contesto delle indagini in corso e dalla natura delle imputazioni riferite ad attività criminali di spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto alle quali era essenziale l'urgenza di acquisire da parte degli investigatori le emergenze derivanti dall'ascolto delle intercettazioni (sez. 2 n. 5103 del 17/12/2009, Rv. 246435; sez. 6 n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254101). Quanto poi al denunciato travisamento della prova con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni, la sentenza impugnata, dopo avere riportato ed analizzato il contenuto delle conversazioni intercettate riferite alla posizione del ricorrente, giunge alla ragionevole conclusione che l'oggetto dei dialoghi sia da ricondurre a cessioni di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente nei confronti di diversi soggetti;
come già rilevato in relazione alla posizione di AT NT, anche il UE, oltre ad essere assuntore di sostanze stupefacenti, è risultato essere, sulla base del compendio di intercettazioni citate nella sentenza impugnata ragionevolmente interpretato dai giudici di merito, anche dedito ad abituale attività di spaccio. Nel ricorso si prospettano soltanto critiche generiche alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale, limitandosi il ricorrente ad asserire che le intercettazioni sarebbero poco comprensibili ed omettendosi di indicare sulla base di quali elementi la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento nell'interpretazione della prova. In conclusione il ricorso proposto da UE NZ LI, risultando infondato, deve essere rigettato.
3.5. Il primo motivo di ricorso proposto da FA US (2.5) attiene al mancato consenso da parte della difesa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale espletata dinanzi ad un Collegio in diversa composizione mediante lettura degli atti;
la questione, pure oggetto dei motivi di appello, risulta compiutamente affrontata dalla Corte territoriale. Segnatamente la sentenza impugnata da atto che all'udienza del 21/9/2004, svoltasi dinanzi al Tribunale di Palmi in composizione diversa rispetto al collegio che aveva proceduto all'assunzione di parte delle prove, veniva disposta la rinnovazione degli atti a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento e che nell'occasione la difesa non aveva espresso alcun dissenso all'utilizzazione mediante lettura delle dichiarazioni dei testi escussi dal tribunale dinanzi ad un collegio in diversa composizione. La soluzione accolta si rifà alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, in base alla quale nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase, equivale a consenso espresso (sez. 2 n. 34723 del 4/6/2008, Rv. 241000; sez. 1 n. 18308 del 14/1/2011, Rv. 250220). Il principio era stato a suo tempo affermato dalle sezioni unite di questa Corte, ritenendosi, in senso contrario, che nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti (sez. U n. 2 del 15/1/1999, Rv. 212395); nell'occasione si era, quindi, precisato, anche rifacendosi alle decisioni della Corte Costituzionale n. 17/1 994 e 99/1996, che se nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento. A tale principio si sono costantemente rifatte le sezioni semplici di questa Corte, dovendosi escludere, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'esistenza di un qualsiasi contrasto di giurisprudenza sul punto in esame (sez. 1 n. 41095 del 21/9/2004, Rv. 230624; sez. 5 n. 3613 del 7/11/2006, Rv. 236044; sez. 1 n. 18308 del 14/1/2011, Rv. 250220).
3.6. Il secondo motivo proposto da FA US (2.6) e riproduce l'analoga doglianza proposta da UE NZ LI relativa alla motivazione circa l'impossibilità di utilizzare gli impianti installati presso la Procura della Repubblica e pertanto ci si può riportare a quanto già detto al precedente punto 3.4. con riferimento all'infondatezza del motivo proposto.
3.7. Quanto al terzo motivo di ricorso proposto da FA US (2.7), la motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente non risulta affatto apparente, facendosi riferimento al ruolo ricoperto dallo stesso nella consorteria criminale, trattandosi del soggetto sul quale potevano abitualmente contare i coimputati RO NA e FA NU per rifornirsi di sostanze stupefacenti da destinare all'attività di spaccio. La Corte territoriale evidenzia, con argomentazioni prive di contraddittorietà o illogicità manifeste, come il tenore delle conversazioni intercettate non lasci alcun dubbio in ordine al reale significato attribuito ai termini utilizzati, quali "latte, pittura bianca, santini o depliant"; inoltre nella sentenza di primo grado viene evidenziato come il ricorrente fosse in grado di rifornire di sostanze stupefacenti la figlia FA NU ed il genero RO NA, quando gli stessi ne rimanevano privi. Da tutti gli elementi probatori acquisiti i giudici di merito sono, ragionevolmente, pervenuti alla conclusione che FA US svolge abitualmente attività di vendita di cocaina ed eroina, potendo contare su clienti abituali ed agendo con la collaborazione della figlia e del genero.
3.8. Il quarto motivo di ricorso proposto dal FA (2.8.), risulta ugualmente infondato, in quanto la Corte rende adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi indicati dalla difesa, considerando irrilevanti ai fini del decidere le circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre in appello i testi indicati dalla difesa. Rileva sul punto la Corte che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341).
3.9. Quanto all'asserita impossibilità di configurare il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al quinto motivo di ricorso proposto da FA US (3.9.), la sentenza impugnata fa riferimento ad un sodalizio criminoso del quale facevano parte, fra gli altri, oltre all'attuale ricorrente, la figlia dello stesso FA NU e RO NA e quindi non si vede come possa porsi una questione relativa all'insussistenza del numero minimo di persone previsto nella norma incriminatrice per configurare il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E con riferimento all'identificazione dell'attuale ricorrente nella persona soprannominata "RI" dalla sentenza impugnata si evince che l'indicazione era stata offerta dalla stessa figlia del ricorrente FA NU.
3.10. Il sesto motivo di ricorso proposto da FA US attiene al mancato proscioglimento dell'imputato per essere già stato giudicato per il medesimo fatto nell'ambito del procedimento cosiddetto Abbuonante;
la Corte territoriale, al riguardo, da atto, come rilevato anche con riferimento alla posizione del coimputato RO NA, che trattasi di fatti del tutto differenti, evidenziando sul punto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio, che, ai fini dell'applicazione del principio del ne' bis in idem per medesimo fatto deve intendersi quello caratterizzato da un'identità degli elementi costitutivi del reato, cioè condotta, evento e nesso di causalità, intesi non solo nella loro dimensione storico naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge (sez. 2 n. 10472 del 4/3/1997, Rv. 209022; sez. 5 n. 1157 del 9/10/2007, Rv. 238442); in tal senso viene evidenziato che, pur trattandosi di contestazione che attiene in entrambi i casi alla cessione di sostanze stupefacenti, nella fattispecie concreta oggetto del ricorso in esame la cessione era avvenuta nei confronti di soggetti diversi e quindi è stata correttamente esclusa nel giudizio di merito l'identità del fatto, tal da imporre una pronuncia di non doversi procedere per violazione del principio del ne bis in idem.
3.11. Quanto poi alla mancata applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui al processo cosiddetto Abbuonante, di cui al settimo motivo di ricorso proposto da FA US (2.11), la Corte territoriale, correttamente, giustifica la conclusione alla quale è pervenuta sulla base della mancata indicazione di elementi in forza dei quali fondare l'identità del disegno criminoso che avrebbe determinato la commissione dei reati di cui ai due citati procedimenti, non essendo a tal fine rilevante la circostanza che sia stata violata in più occasioni la medesima disposizione di legge. Ed anche su questo punto la soluzione accolta risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e presa in considerazione da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro di valutazione rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (sez. 2 n. 18037 del 7/4/2004, Rv. 229052;
sez. 5 n. 10917 del 12/1/2012, Rv. 252950).
3.12. Passando al mancato riconoscimento delle ipotesi attenuate di cui si occupa l'ottavo motivo di ricorso proposto da FA US ( 2.12), la questione, pure oggetto dei motivi di appello, risulta ampiamente e congruamente trattata nella parte generale della sentenza impugnata, con riferimento a circostanze di fatto non censurabili in questa sede. In tal senso si fa riferimento all'esistenza di traffici non limitati ad un ristretto ambito territoriale, ma sviluppatisi fino alla Lombardia in un arco temporale di circa un anno con azioni quotidiane di rifornimento e cessione di sostanze stupefacenti, dovendosi, a tal fine, prendere in considerazione non l'entità della singola cessione, ma le dimensioni complessive del traffico.
3.13. Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui al nono motivo di ricorso proposto da FA US, la valutazione effettuata dai giudici di merito è stata fondata sulla base dei molteplici e specifici precedenti penali già riportati dall'imputato. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42683 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
3.14. Con riferimento, infine, al trattamento sanzionatorio di cui si occupa l'ultimo motivo di ricorso proposto da FA US, ugualmente non appare ravvisabile alcun vizio della motivazione, risultando, invece, congruamente determinata la pena, diminuita rispetto a quella irrogata in primo grado, così come calcolata dal giudice di prime cure sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.. Sulla base delle su esposte considerazioni, quindi, si impone il rigetto del ricorso proposto da FA US, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti.
3.15. Il primo motivo di ricorso proposto da FA NU coincide esattamente con l'analoga questione già affrontata al precedente punto 3.4. in relazione alla posizione di UE NZ LI relativa alla motivazione in ordine all'utilizzo per le intercettazioni di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica;
pertanto è sufficiente riportarsi a quanto sopra argomentato per rappresentare l'infondatezza della doglianza proposta.
3.16. Con riferimento al dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente in relazione ai reati alla stessa ascritti, di cui al secondo motivo di ricorso proposto da FA NU (2.16), dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la FA NU, unitamente al marito RO NA, era coinvolta in una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed in particolare l'attuale ricorrente rispondeva alle utenze telefoniche utilizzate dal marito per svolgere la sua attività di spaccio e lo accompagnava con la propria autovettura agli appuntamenti con i clienti tossicodipendenti. Ciò emergeva da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, analiticamente esaminate senza contraddizioni di sorta nel corso del giudizio di merito;
segnatamente la Corte territoriale evidenziava, sulla base di dati di fatto risultanti dalle conversazioni intercettate, come la ricorrente fosse pienamente coinvolta nell'attività di spaccio di sostanza stupefacenti alla quale era abitualmente dedito il marito, al punto di prendere direttamente accordi con i clienti per gli appuntamenti e mostrare particolare preoccupazione a che gli stessi pagassero tempestivamente e nella giusta misura.
3.17. Il terzo motivo di ricorso proposto da FA NU (2.17) riproduce pedissequamente il quinto motivo di ricorso proposto da FA US in ordine all'asserita impossibilità di configurare il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per mancanza del numero minimo di soggetti e, pertanto, ci si può riportare a quanto sopra detto al precedente punto 3.9. 3.18. Analogamente anche il quarto (2.18) ed il quinto (2.19) motivo proposti da FA NU riprendono le medesime doglianze proposte da FA US in ordine al mancato proscioglimento della ricorrente per l'esistenza di un precedente giudicato relativo ai medesimi fatti nonché in ordine alla mancata applicazione della continuazione fra i reati di cui al presente ricorso e quelli di cui al processo cosiddetto Abbuonante;
non essendo stata prospettata alcuna diversa questione in relazione alla specifica posizione relativa alla ricorrente FA NU, per ritenere infondati entrambi i motivi di ricorso, ci si deve riportare alle considerazioni sopra svolte ai precedenti punti 3.10. e 3.11. in relazione alla posizione di FA US.
3.19. Passando infine all'ultimo motivo di ricorso proposto da FA NU (2.18), quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il Collegio ritiene di doversi riportare, anche in relazione a tale motivo di ricorso, a quanto sopra argomentato al precedente punto 3.12 in relazione all'analoga doglianza proposta da FA US;
con riferimento poi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale fa buon del proprio potere discrezionale giustificando una mitigazione della pena irrogata dal giudice di prime cure attraverso la concessione delle attenuanti generiche, valutazione fondata dalla necessita avvertita dal giudice di appello di adeguare la pena al caso concreto ed all'entità della condotta realizzata e quindi al ruolo in concreto svolto dalla ricorrente nei fatti descritti nell'imputazione; ciò, evidentemente, ad avviso dei giudici di appello, impedisce la configurazione di un ulteriore attenuazione della pena nell'ambito della previsione contenuta nell'art. 114 c.p.. Tutte le su esposte considerazioni impongono di rigettare il ricorso proposto da FA NU per essere infondati i motivi proposti.
3.20. Il ricorso proposto da MA RA deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo dedotto. Prescindendo dalla doglianza in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado che non rileva in questa sede, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, la sentenza impugnata all'analitica disamina degli elementi di prova emersi dalle intercettazioni che riguardavano il ricorrente fa seguire, nella confutazione dei motivi di appello, valutazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, in forza delle quali si è ritenuto che i singoli ed accertati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti che vedevano coinvolto il ricorrente dovessero necessariamente essere letti in un contesto associativo finalizzato alla commissione di una pluralità di reati nel campo degli stupefacenti, non potendo, al contrario, essere inquadrati nell'ambito del concorso di persone nel reato. E la Corte territoriale aveva modo di evidenziare, con motivazione lucida, come dall'esame dell'intercettazioni era emerso che i rapporti fra il ricorrente ed i soggetti coindagati coinvolti nel sodalizio erano risalenti nel tempo;
che lo stesso in più occasioni aveva fornito dello stupefacente al CA;
che aveva ancora intrattenuto rapporti di natura illecita inquadrabili nell'ambito di cessione di sostanze stupefacenti con RO NA.
3.21. Passando al ricorso proposto da NA RC, la questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi in ordine all'uso di impianti esterni alla Procura coincide esattamente con l'analoga doglianza già affrontata al precedente punto 3.4.; pertanto è sufficiente riportarsi a quanto sopra argomentato per rappresentare l'infondatezza della doglianza proposta.
Quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la doglianza non rappresenta altro che analoga questione già proposta con i motivi di appello e rispetto alla quale la motivazione resa dalla Corte territoriale appare puntuale in fatto e priva di illogicità manifeste. Segnatamente la sentenza impugnata argomenta in modo adeguato in ordine all'individuazione del soggetto denominato ON, cioè colui che era stato contattato da due tossicodipendenti ed agli stessi aveva ceduto dello stupefacente, nella persona dell'attuale ricorrente, individuazione fondata sul riconoscimento fotografico effettuato dal teste Iappello ET, che risulta essere avvenuto con assoluta certezza, in assenza di elementi che potessero inficiarne l'attendibilità e che poi è stato confermato dal teste in dibattimento.
Con riferimento, infine, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la questione risulta correttamente affrontata dalla Corte territoriale come riportato in relazione alla posizione di altri ricorrenti al precedente punto 3.12.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.22. Quanto al ricorso proposto da RO NA, la questione relativa all'inutilizzabllità delle intercettazioni per mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi in ordine all'uso di impianti esterni alla Procura coincide esattamente con l'analoga doglianza già affrontata al precedente punto 3.4.; pertanto è sufficiente riportarsi a quanto sopra argomentato per rappresentare l'infondatezza della doglianza proposta.
In ordine all'eccepita mancanza di motivazione sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo a), la sentenza impugnata tratta della posizione del ricorrente unitamente a quella della moglie FA NU, dando atto che entrambi erano coinvolti in una continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto ritiene il Collegio di potersi riportare alle considerazioni sopra svolte In relazione all'analoga doglianza proposta dalla suddetta FA. Nello specifico la sentenza impugnata da atto di come entrambi i soggetti vendevano congiuntamente cocaina ed eroina, potendo contare su una discreta clientela ed utilizzando modalità ripetitive nello svolgimento dell'attività delittuosa analiticamente ricostruite dai giudici di merito.
Passando alla questione relativa alla riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b), in relazione al quale la prova sarebbe stata raggiunta solo per due episodi, mentre sarebbe del tutto carente per gli altri tredici episodi, la sentenza impugnata, attraverso l'analitico esame delle conversazioni intercettate, offre una ricostruzione, priva di contraddittorietà, di tutti gli episodi in contestazione esplicitando come si sia trattato di circostanze nell'ambito delle quali veniva avanzata da parte dell'acquirente una richiesta di sostanze stupefacenti ed ad essa sempre corrispondeva una fornitura della droga da parte dello RO.
Come già detto per FA NU, analogamente anche in relazione alla posizione del marito RO NA, i motivi dallo stesso proposti in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente per l'esistenza di un precedente giudicato relativo ai medesimi fatti nonché in ordine alla mancata applicazione della continuazione fra i reati di cui al presente ricorso e quelli di cui al processo cosiddetto Abbuonante riprendono le medesime doglianze proposte da FA US;
non essendo stata prospettata alcuna diversa questione in relazione alla specifica posizione relativa allo RO, il Collegio ritiene di dovere pervenire alla medesima conclusione di infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, facendo rinvio alle considerazioni sopra svolte ai precedenti punti 3.10. e 3.11. in relazione alla posizione di FA US. Ed anche con riferimento alla motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle ipotesi attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e art. 73, comma 5, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, come sopra riportato in relazione all'analoga doglianza prospettata da FA US ( 3.12), contiene un'esaustiva esposizione in ordine alle ragioni che non hanno consentito di configurare le ipotesi attenuate invocate dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni sopra svolte si impone il rigetto del ricorso proposto da RO NA per essere infondati i motivi proposti.
3.23. Il primo motivo di ricorso proposto da GR SS risulta del tutto generico in quanto il ricorrente fa menzione di atti del procedimento dai quali risulterebbe che, quando veniva emessa l'ordinanza reiettiva dell'eccezione proposta in punto di nullità delle operazioni di intercettazione, la posizione del ricorrente GR era stata stralciata, omettendo di indicare di quali atti si tratti e di trascriverne o illustrarne il contenuto, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (sez. 1 n, 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225; sez. 4 n. 3360 del 16/12/2009, Rv. 246499; sez. 5 n. 11910 del 22/1/2010, Rv. 246552).
3.24. Il secondo motivo di ricorso proposto da GR SS, attinente al trattamento sanzionatorio, risulta ugualmente infondato, in quanto, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la pena viene rideterminata individuando il reato di cui al capo a) come reato più grave ed applicando l'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui al capo b), non potendosi sul punto ravvisare alcun vizio rilevabile in sede di legittimità.
3.26. Il terzo motivo di ricorso proposto da GR SS attiene ancora alla già esaminata questione relativa all'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione in ordine all'utilizzo di impianti doversi da quelli installati presso la Procura. Pertanto ritiene il Collegio di potersi riportare a quanto sopra argomentato per rappresentare l'infondatezza della doglianza proposta.
3.27. L'ultimo motivo di ricorso proposto da GR SS attiene ad una questione di merito non rilevabile in sede di legittimità, potendo evincersi dalla sentenza impugnata un'esaustiva motivazione in ordine agli elementi probatori che hanno consentito alla Corte territoriale, in conformità con quanto deciso dal giudice di prime cure, di affermare che il ricorrente fosse stabilmente inserito nel sodalizio criminoso di cui al capo a). In tal senso vengono ragionevolmente valorizzati i collegamenti accertati fra il ricorrente ed il coimputato CO OS, realizzatisi attraverso il passaggio della scheda telefonica che veniva utilizzata per mantenere i contatti con gli acquirenti dello stupefacente nonché le altre risultanze delle intercettazioni dalle quali erano emersi contatti intrattenuti dallo GR con altri soggetti ritenuti coinvolti, in ragione del tenore dei dialoghi intercettati, nell'attività delittuosa del sodalizio nonché l'episodio verificatosi presso il distributore Agip sulla strada dei due mari. In conclusione il ricorso proposto GR SS deve essere rigettato, per essere infondati i motivi proposti.
4. Riepilogando, quindi, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CA US, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 con eliminazione della relativa pena di anni uno di reclusione e rideterminazione della pena complessiva irrogata in anni dodici di reclusione;
nel resto il ricorso proposto da CA US deve essere rigettato.
I ricorsi proposti da UE NZ LI, FA US, FA NU, NA RC, RO NA e GR SS devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. I ricorsi proposti da AT NT e MA RA devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Tutti i ricorrenti, infine, devono essere condannati alla refusione in favore della costituita parte civile Regione AL delle spese processuali da quest'ultima sostenute in questo grado di giudizio, che, in ragione dell'attività svolta, stimasi equo liquidare in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA US limitatamente al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione,
rideterminando la pena complessiva in anni dodici di reclusione. Ordina la restituzione degli atti relativi all'imputazione di cui al capo c) al P.M. presso il Tribunale di Reggio AL perché proceda nei confronti di CA US in ordine al diverso reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 ritenuto dalla Corte d'Appello. Rigetta nel resto il ricorso proposto da CA US.
Rigetta i ricorsi proposti da UE NZ LI, TT US, TT NU, NA RC, RO NA e GR SS, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da AT NT e MA RA che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Condanna tutti i ricorrenti alla refusione in favore della costituita parte civile Regione AL delle spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013