Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso. (Nella fattispecie, le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all'assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie).
Commentario • 1
- 1. Collegio, sostituzione giudice: prove testimoniali utilizzabili se parte non si opponeAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2008, n. 34723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34723 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
A
9.v. 4/06/06
Sl. 747/08 347 23 / 08 N. 22340/07 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 4 del mese di giugno dell'anno 2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati dott. Francesco MONASTERO Presidente
Consigliere dott. Matilde CAMMINO
Consigliere dott. Alberto MACCHIA
Consigliere dott. Adriano IASILLO
dott. Giuseppe MELIADO' Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
ON UI NC n. PA (Avellino) il 24 febbraio 1940 avverso la sentenza emessa in data 16 giugno 2006 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto l'annullamento delle sentenze di primo grado e di appello sentito il difensore dell'imputato, avv. Massimo Preziosi del foro di Avellino, che ha chiesto
1""annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati";
osserva:
lui
Con sentenza in data 29 maggio 2003 il Tribunale di Avellino dichiarava OT UI
NC colpevole del reato di ricettazione aggravata (artt.648, 61 n.7 c.p.) per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto con la successiva negoziazione, cinquanta certificati di deposito provento del furto commesso ai danni dell'agenzia 5 della Banca di Roma di Frascati il 4 ottobre 2003. L'imputato veniva condannato, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
veniva inoltre disposta la confisca di quanto in sequestro. Con la medesima sentenza veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del OT in ordine al reato di evasione commesso il 16 dicembre 1993 perché estinto per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 16 giugno 2006 -pronunciandosi sugli appelli proposti dall'imputato nonché, relativamente alla pena, dal pubblico ministero- riformava parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di appello, che recepiva quella del giudice di primo grado, il OT dopo essersi recato una prima volta a Vienna unitamente a
ON DA nell'aprile 1993 e avervi incontrato l'avv. Helm per trattare l'acquisto di un albergo con l'ausilio dell'interprete OS (viaggio questo ammesso dal OT) si era nuovamente recato a Vienna nel dicembre dello stesso anno incontrando l'avv.Helm per negoziare cinquanta certificati di deposito in suo possesso, di provenienza furtiva perché sottratti il 4 ottobre 1993 da un'agenzia di Frascati della Banca di Roma. Questo secondo incontro era tuttavia negato dal
OT, il quale nel dicembre 1993 si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di
Avellino.
I giudici di appello, che ritenevano infondate le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa in relazione alla pretesa violazione dell'art.525 co.2 c.p.p., pur rilevando le incertezze manifestate dal teste OS nel corso dell'esame dibattimentale e in sede di individuazione fotografica (OS aveva individuato in fotografia il OT, riconoscendolo come la persona presente all'incontro con l'avv. Helm del dicembre 1993), affermavano che ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato aveva "efficacia dirimente" l'esito della "perizia grafologica" eseguita sulle sottoscrizioni con le generalità del OT apposte sia sul documento redatto in occasione dell'incontro di Vienna del 15 aprile 1993, sia sulla procura conferita dal OT all'avv. Helm nella stessa data, sia infine in calce all""attestato fiduciario” datato 16 dicembre 1993 che attestava la consegna all'avv. Helm da parte del OT dei certificati di deposito in originale per l'importo di 50 miliardi di lire. Secondo la Corte di appello, che richiamava per relationem la dettagliata by lue M
motivazione della sentenza di primo grado, la tesi sostenuta dal Tribunale di Avellino della preordinazione dell'incontro dell'aprile 1993 con l'avv. Helm alla negoziazione dei titoli sulla cui futura acquisizione il OT poteva contare (i titoli erano stati oggetto di furto solo nell'ottobre
1993) non era da escludere, considerato l'ingente valore dei titoli che rendeva plausibile la preventiva organizzazione da parte dell'imputato della loro negoziazione. Nella sentenza di appello si evidenziava poi che il OT aveva sostenuto falsamente, essendo stato smentito dal teste
Valentini, di essere stato incaricato dal SISDE di effettuare indagini sul traffico di titoli rubati.
Quanto, infine, alla circostanza che nel dicembre 1993 il OT si trovasse agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Avellino, secondo i giudici di appello non poteva escludersi che l'imputato si fosse recato a Vienna in quanto non risultavano effettuati controlli dai Carabinieri nel giorno (16 dicembre 993) in cui sarebbe avvenuto il secondo incontro con l'avv. Helm e la fotocopia del documento risultante sulla parte retrostante della rinuncia a comparire sottoscritta dall'imputato relativamente alla convocazione per un'udienza in camera di consiglio del 15 dicembre 1993 dinanzi al Tribunale di Avellino consentiva di individuare solo una richiesta di ricovero in data 14
dicembre 1993 per un trauma cranico pregresso.
Avverso la predetta sentenza il OT ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore.
Con i motivi di ricorso si deduce:
1) la violazione dell'art.606 co.1 lett.c c.p.p., con riferimento agli artt.525 co.2 e 190
c.p.p. avendo i giudici di appello erroneamente valutato la questione, sollevata con i motivi di appello, del giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado (succeduto ad un altro giudice che aveva già ammesso le prove all'udienza del 18 ottobre 1999) il quale all'udienza del 21 febbraio
2000 si era limitato a dichiarare aperto il dibattimento, aveva dato per letto il capo d'imputazione ed aveva direttamente disposto che si procedesse all'esame dei testi “saltando” la fase dell'ammissione della prova;
erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che "il giudice diverso, precedente all'odierno estensore” avesse affrontato esclusivamente le questioni preliminari, nella fase che precede l'apertura del dibattimento;
secondo il difensore invece tutte le prove assunte sarebbero inutilizzabili in mancanza di richiesta di ammissione di prova e del relativo provvedimento da parte del giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado, la quale dovrebbe pertanto essere annullata;
2) la violazione dell'art.606 co.1 lett.e c.p.p., con riferimento all'art.192 co.2 c.p.p. (con conseguente illogicità, contraddittorietà ed apoditticità della sentenza) in relazione all'individuazione fotografica in data 25 settembre 2000 e alla ricognizione di persona eseguita ex art.213 c.p.p. all'udienza del 17 aprile 2003 da parte del teste OS, valutata by ни 4
dai giudici di appello come "un semplice indizio e non esclusivo inequivoco elemento di prova”; nella sentenza impugnata, in particolare, i dubbi espressi in dibattimento dall'OS sarebbero illogicamente giustificati con l'oggettiva trasformazione fisica dell'imputato nel lungo lasso di tempo intercorso❞ senza tuttavia che tale trasformazione risulti essere stata oggetto di accertamento e senza tener conto che tra l'individuazione fotografica, in cui peraltro il teste si era limitato a riscontrare nella fotografia del OT una mera "familiarità”, e la ricognizione, negativa, ex art.213 c.p.p. erano trascorsi due anni e sei mesi;
non si sarebbe tenuto conto, inoltre, che l'OS, il quale aveva incontrato nell'aprile '93 a Vienna il OT, lo aveva scagionato per quanto riguardava l'incontro del dicembre dello stesso anno cui, secondo quanto riferito dal teste, il
ON si era presentato con una persona che non conosceva, dall'accento meridionale;
in relazione alla “perizia grafologica" il cui risultato era stato considerato "dirimente” dalla
Corte di appello pur essendo stata effettuata su una fotocopia mal riuscita che consentiva di dedurre secondo i giudici di appello il dato pressorio dallo stesso carattere della scrittura, mentre proprio la pressione esercitata dalla mano sul foglio, unica caratteristica inimitabile secondo lo stesso consulente del pubblico ministero, sarebbe di fondamentale importanza per stabilire se la firma apposta in calce alla procura a vendere i titoli appartenesse effettivamente al OT, mentre l'attribuzione a quest'ultimo della dissimulazione della propria scrittura sarebbe una mera ipotesi priva di valore scientifico;
in relazione al collegamento logico tra il primo incontro del 14 aprile 1993 e la data del furto dei titoli (4 ottobre 1993) avendo la Corte di appello affermato, basandosi sulla "costante prassi criminale", che il OT nell'aprile '93 avrebbe potuto contare sulla futura acquisizione dei titoli che sarebbero stati sottratti tuttavia solo sei mesi dopo;
in relazione all'evasione dagli arresti domiciliari in Avellino avvenuta il 16 dicembre 1993, data in cui il OT, secondo la tesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di appello unicamente sulla base della firma "UI OT" apposta in calce al documento recante tale data, si sarebbe trovato a Vienna per incontrare l'avv. Helm;
numerosi sarebbero gli elementi probatori contrari a tale assunto in quanto: 1) il maresciallo dei Carabinieri De Carlo, esaminato quale teste, aveva sostenuto che il OT veniva controllato "spesso", anche a giorni alterni, senza annotare gli accessi in alcun registro, per cui non poteva escludersi che alla data del 16 dicembre 1993 fosse stato effettuato un controllo;
2) il 15 dicembre 1993 il OT era ristretto agli arresti domiciliari e aveva consegnato (ex art. 123 co.2 c.p.p.) la dichiarazione di rinuncia a comparire al comandante dei
Carabinieri di Avellino Caruso che si era recato nella sua abitazione per procedere alla traduzione come risultava dalle sottoscrizioni del OT e dell'ufficiale di P.G. con l'apposizione della medesima data sullo stesso foglio (la Corte di appello aveva ipotizzato, apoditticamente secondo il lin difensore, che la dichiarazione fosse stata inoltrata tramite un messo o mediante un mezzo tecnico, senza tener conto che comunque un fax poteva essere inviato mediante una linea telefonica, interdetta al OT all'atto dell'esecuzione della misura coercitiva); doveva quindi escludersi che, come affermato da OS, il OT potesse trovarsi a Vienna nei tre giorni precedenti al 16 dicembre 1993; 3) dal 15 al 16 dicembre 1993 il OT era ricoverato presso l'ospedale di
Avellino come da cartella clinica e dal certificato di visita del medico dell'ASL allegati in fotocopia al ricorso;
4) l'OS aveva affermato che il sedicente OT si trovava a Vienna da tre giorni prima del 16 dicembre 1993, mentre l'avv. Helm aveva dichiarato che "OT" si era trattenuto per altri tre giorni dopo l'incontro, per cui l'assenza" dell'imputato dagli arresti domiciliari si sarebbe incredibilmente protratta per sei giorni;
5) l'avv. Helm non aveva riconosciuto in fotografia il OT e il suo collega EL, che aveva presenziato all'incontro del dicembre 1993, aveva dichiarato di non conoscerlo;
6) non c'era traccia dell'acquisto di biglietti di viaggio per l'Austria o di passaggio alla frontiera del OT per l'incontro con l'avv. Helm del dicembre 1993, a differenza del precedente incontro del mese di aprile;
7) non c'era riscontro in relazione alle telefonate che il OT avrebbe fatto ad OS e all'avv. Helm;
8) nella procura in data 16 dicembre 1993 c'era la sottoscrizione "UI OT" a sinistra del foglio, senza l'indicazione di data e luogo di pugno dello scrivente, mentre nel documento dell'aprile '93 la sottoscrizione "UI
NC OT" era sulla destra del foglio con data e luogo manoscritti.
Il ricorrente rileva infine che la deposizione dell'avv. Helm, il quale sostanzialmente aveva scagionato il OT non riconoscendolo in fotografia, non era stata esaminata pur essendo stata acquisita all'udienza del 29 maggio 2003 sull'accordo delle parti ex art.493 co.3 c.p.p. (era stata tuttavia esclusa dal giudice di primo grado) e nemmeno si era tenuto conto degli ulteriori elementi favorevoli all'imputato che emergevano dal rapporto di polizia federale di Vienna del 9 maggio
1994 sottoscritto dall'ispettore Raus, che del pari era stato acquisito ex art.493 co 3 c.p.p. all'udienza del 29 maggio 2003.
Con i motivi nuovi depositati in data 2 maggio 2008 il difensore del ricorrente, in relazione al primo motivo di ricorso, puntualizza che dal combinato disposto degli artt.511 e 525 c.p.p. risulta che l'ammissione della prova deve essere delibata e decisa dal giudice che partecipa al dibattimento, mentre nel caso di specie il provvedimento ammissivo era stato invece emesso da un giudice diverso;
che il “potere di integrazione sino al momento della delibazione" richiamato nella sentenza impugnata non consentiva di escludere la violazione dell'art.525 co.2 c.p.p., che le Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.2 del 1999 avevano statuito che in caso di mutamento della persona del giudice monocratico (o della composizione del giudice collegiale) il dibattimento dovesse essere integralmente rinnovato, con la ripetizione degli adempimenti
Len ни successivi alla trattazione delle questioni preliminari. In ordine al secondo motivo il difensore afferma che il carattere indiziario del procedimento avrebbe imposto l'applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 192 co.2 c.p.p., mentre nel caso di specie la pregressa disponibilità dei certificati di deposito di illecita provenienza era stata desunta dalla presunta negoziazione degli stessi in Vienna il 16 dicembre 1993, circostanza contraddetta dalle emergenze processuali.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo e alle ulteriori deduzioni contenute nel primo dei motivi nuovi si osserva che questa Corte (Sez. Un. 15 gennaio 1999 n.1, Iannasso) ha affermato che il principio dell'immutabilità del giudice posto dall'art.525 co.2 c.p.p. a pena di nullità assoluta impone che, quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art.492 c.p.p.), dall'esposizione introduttiva (non più prevista dopo la sostituzione dell'art.493 c.p.p. ex art.40 della legge 16 dicembre 1999 n.479) e dalle richieste di ammissione delle prove (art.493 c.p.p.), dai provvedimenti relativi all'ammissione
(art.495 c.p.p.), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt.495 e ss. c.p.p..
Nel caso in esame all'udienza del 18 ottobre 1999 svoltasi dinanzi al Pretore di Avellino dott.
Ceccarelli era stata ammessa la prova orale richiesta da entrambe le parti, era stato ammesso l'esame dell'imputato e le parti erano state autorizzate alla citazione dei testi della propria lista, esclusi i testi stranieri, per la successiva udienza del 21 febbraio 2000. A quest'ultima udienza, svoltasi dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Avellino dott.ssa Valletta veniva dichiarata l'apertura del dibattimento, veniva dato per letto il capo d'imputazione e si procedeva all'escussione dei testi presenti, senza che il difensore di fiducia presente (e il pubblico ministero) chiedessero nuovamente l'ammissione delle prove che venivano comunque assunte secondo le richieste accolte all'udienza del 18 ottobre dal precedente giudice. La Corte ritiene che sostanzialmente, essendosi all'udienza del 21 febbraio 2000 proceduto con l'acquiescenza delle parti all'assunzione delle prove già ammesse, non si sia verificata alcuna lesione del diritto alla prova in quanto deve ritenersi che, implicitamente, le parti, astenendosi dal proporre nuovamente le loro richieste istruttorie, si fossero riportate a quelle sulla cui ammissione era stata emessa l'ordinanza pronunciata alla precedente udienza. Del resto il consenso delle parti non deve essere necessariamente espresso in modo formale, potendo risultare anche da un comportamento concreto, come nel caso in esame il silenzio mantenuto dalle parti allorché il giudice, nel procedere alla rinnovazione del dibattimento, aveva direttamente disposto l'esame dei testi presenti, implicitamente riportandosi al provvedimento di ammissione già emesso in contraddittorio alla precedente udienza. Questa Corte peraltro ha by lu 7
recentemente rilevato (Cass. sez. VI 6 luglio 2007 n.39067, De Maio) che non si rinviene nel codice di rito alcuna norma che regolamenti la rinnovazione del dibattimento -rinnovazione che deve intendersi come celebrazione di un nuovo processo in presenza di un giudice diversamente composto, che per volontà delle parti può anche utilizzare le conoscenze acquisite nel processo originario e che non esistono nel codice di rito formule sacramentali obbligatorie, sanzionate attraverso il sistema delle nullità in caso di mancata scansione delle previste cadenze procedimentali, per rinnovare il dibattimento. Ne consegue, secondo la citata pronuncia che questo Collegio condivide, la necessità di una iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione, o semplicemente l'opportunità di una qualche rivisitazione della precedente fase e, pertanto, il tacito 0 implicito consenso equivale a consenso espresso.
La nullità assoluta ed insanabile sancita dall'art. 525 co.2 c.p.p. può pertanto ritenersi integrata quando, intervenuto un mutamento nella composizione del giudice, risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che quindi la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente esclusa o rifiutata. Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in quanto la prova orale, da ritenersi regolarmente ammessa all'udienza del 21 febbraio 2000 in assenza di opposizione o comunque di richieste delle parti diverse da quelle formulate in precedenza, risulta acquisita nel corso del dibattimento nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale- dallo stesso giudice che ha preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove (Cass. Sez. Un., 26 settembre 2000
n.26, Scarci e altri).
Anche il secondo motivo e il secondo dei motivi nuovi sono infondati.
Il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato risulta basato infatti su censure che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni- contraddittorietà, illogicità, etc. deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere
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riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali". Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato confermato dalle stesse Sezioni Unite (Sez. Un.
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30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone;
Sez.Un 31 maggio 2000 n.12, Jakani;
Sez. Un.24 settembre
2003 n.47289, Petrella). eNella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente sostanzialmente legittima e il contenuto della motivazione fornisce, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente risposta ai rilievi difensivi. Infatti la Corte distrettuale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato fosse entrato in possesso dei titoli di provenienza furtiva (il OT, va precisato, era libero nei giorni successivi al furto dei titoli, in quanto risultava essere stato ristretto in carcere dal 15 ottobre
1993 al 27 novembre 1993 e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) che aveva tentato di negoziare tramite l'avv. Helm di Vienna. Nella sentenza impugnata la responsabilità dell'imputato è stata desunta, in particolare, dall'accertata sottoscrizione da parte dell'imputato del documento datato 16 dicembre 1993 (Treuhandestatigung) con il quale veniva attestata la consegna all'avv. Helm da parte del OT dei certificati di deposito in originale e veniva contestualmente conferito all'avv. Helm l'incarico di vendere i suddetti titoli pattuendosi anche la percentuale per l'operazione di sconto bancario dei titoli medesimi nella misura del 30%, con versamento al OT del rimanente 70% (titoli che, come si desume dalla sentenza di primo grado, cui i giudici di appello hanno fatto richiamo per relationem e che in maniera dettagliata espone tutte le risultanze dibattimentali, vennero sequestrati dalla polizia svizzera presso la Geobank di Ginevra ove erano stati depositati da personaggi legati alla società finanziaria Asamina, presso la quale erano stati a sua volta depositati dall'avv.Helm).
Le deduzioni difensive circa l'attendibilità delle conclusioni della consulenza grafica eseguita su incarico del pubblico ministero ed acquisita agli atti sull'accordo delle parti si risolvono in una generica censura in fatto, inammissibile in questa sede in cui non può essere discusso il contenuto della valutazione della prova ma deve solo verificarsi se nel discorso giustificativo si configuri una frattura di ordine logico di entità tale da essere percepita ictu oculi. Peraltro i rilievi della difesa diretti a contrastare le univoche conclusioni della consulenza grafica che, come affermato nella sentenza impugnata, "ha dato dettagliatamente e diffusamente conto dei criteri adottati, evidenziando tra i parametri valutativi, anche il dato pressorio"- risultano generiche anche perché sprovviste dell'indispensabile supporto di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche.
Altrettanto può dirsi per quanto riguarda la valutazione dell'individuazione fotografica effettuata dall'OS e del successivo mancato riconoscimento del OT da parte del teste in dibattimento, in quanto i giudici di appello hanno vagliato criticamente le dichiarazioni del teste evidenziando, con argomentazione logicamente plausibile essendo il decorso del tempo un fatto obiettivo (dieci anni dal fatto erano trascorsi dal 1993, anno in cui l'OS aveva presenziato agli hu incontri dell'avv. Helm con le persone provenienti dall'Italia, alla data dell'udienza del 17 aprile
2003 in cui il teste aveva avuto modo di osservare di persona l'imputato), le incertezze manifestate dall'OS anche per quanto riguarda la presenza a Vienna del OT nell'aprile del 1993 ("mi sembra”), incertezze che rendevano scarsamente significativo il mancato riconoscimento e che comunque non inficiavano la precedente individuazione fotografica anche se ne riducevano il valore a semplice elemento indiziario.
Quanto al collegamento strumentale tra l'incontro del OT con l'avv. Helm dell'aprile
1993 a quello del dicembre dello stesso anno, la stessa Corte di appello si è limitata a non escludere l'esistenza di tale collegamento affermato nella sentenza di primo grado, evidenziando peraltro che non si trattava di un aspetto fondamentale e quindi, sostanzialmente, tralasciando di utilizzarlo nel suo percorso argomentativo.
Significato indiziario è stato invece attribuito all'inattendibilità della versione difensiva dell'imputato, smentita dal teste Valentini, di aver effettuato indagini per conto del SISDE... su un traffico di titoli rubati, riferimento quest'ultimo adeguatamente valorizzato nel contesto della motivazione della sentenza impugnata che sostanzialmente è,immune da vizi logici,.
In ordine, infine, a tutti i rilevi difensivi tendenti a confortare la tesi difensiva della presenza del OT in Avellino il 16 dicembre 1993 (e nei giorni precedenti), la Corte osserva che la data del 16 dicembre 1993 è quella (non manoscritta, come rilevato dalla stessa difesa) apposta sull'attestato fiduciario" e che tale data, nel contesto di un documento non dotato dei crismi dell'ufficialità, non necessariamente corrisponde a quella di effettiva consegna dei titoli all'avv.
Helm da parte del OT. Del resto i giudici di appello, con riferimento specifico alla documentazione allegata alla rinuncia a comparire dell'imputato in relazione all'udienza camerale in data 15 dicembre 1993 dinanzi al Tribunale di Avellino, non hanno mancato di sottolineare che
"nell'ottica certamente assai accorta ed astuta di colui che intraprende una condotta delittuosa della portata di quella in esame, ben potrebbe essere stata organizzata allo specifico fine di lasciare una traccia benché equivoca della sua presenza in Avellino". Sotto questo profilo, anche la documentazione relativa al ricovero ospedaliero del OT allegata al ricorso (da cui peraltro risulta che né la consulenza neurologica né gli accertamenti specialistici eseguiti in ambito ospedaliero-elettroencefalogramma, radiografia del cranio- evidenziarono segni obiettivi del pregresso trauma cranico, per il quale era stato disposto il ricovero, o di altri disturbi rilevanti) non appare idonea a contrastare le conclusioni dei giudici di appello. Quanto alla circostanza che il
OT fosse controllato nel mese di dicembre del 1993 da parte dei Carabinieri, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, i giudici di appello hanno posto in adeguata evidenza la compatibilità di un allontanamento del OT per recarsi a Vienna con i be ши ло
suddetti controlli (che, ovviamente, non erano continui avvenendo anche a giorni alterni e che, comunque, non venivano all'epoca annotati dai Carabinieri).
Quanto, infine, alle ulteriori deduzioni difensive, la Corte osserva che si tratta di elementi contraddetti da altre risultanze processuali o comunque di censure in fatto che tendono a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base di una diversa lettura, più favorevole al ricorrente, delle risultanze processuali (mancato riconoscimento dell'imputato in fotografia da parte delll'avv. Helm e del suo collega EL;
mancato accertamento dell'acquisto di biglietti di viaggio per l'Austria o di passaggio alla frontiera del OT nel dicembre 1993; mancato riscontro alle telefonate che il OT avrebbe fatto ad OS e all'avv. Helm;
differenze tra la sottoscrizione del documento datato 16 dicembre 1993 e quello dell'aprile '93).
Relativamente al verbale delle dichiarazioni rese in sede di rogatoria dell'avv. Helm, la cui utilizzabilità era stata esclusa dal giudice di primo grado trattandosi di atto ripetibile non assistito dal rispetto del principio del contraddittorio, e al rapporto di polizia federale di Vienna del 9 maggio
1994 sottoscritto dall'ispettore Raus, acquisiti all'udienza del 29 maggio 2003 sull'accordo delle parti ex art.493 co.3 c.p.p., va premesso che possono essere utilizzati, ai fini della decisione, gli atti acquisiti con il consenso dei soggetti interessati, solo qualora non abbiano ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", come quella derivante da una loro assunzione "contra legem"
(Cass. sez. I 23 gennaio 2003 n. 8739, Cirillo;
sez.III 23 maggio 2007 n.35372, Panozzo). La Corte osserva peraltro che il contenuto dei suddetti atti (riportato nel ricorso) non sarebbe stato valido a minare la ricostruzione logica dei fatti contenuta nella sentenza impugnata in quanto l'avv. Helm aveva comunque sostenuto che il "OT" che aveva trattato con lui l'acquisto di un albergo nell'aprile del 1993 (l'imputato aveva ammesso questo incontro e il teste OS l'aveva confermato) era la stessa persona che nel dicembre dello stesso anno gli aveva consegnato i titoli di provenienza furtiva e, inoltre, il rapporto della polizia federale di Vienna conteneva parti valutative in ogni caso inutilizzabili.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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