Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
Il provvedimento del giudice d'appello con il quale, rilevandosi nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto oggetto del giudizio da quello contestato, viene ordinata la trasmissione degli atti al PM, ha natura composita di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, primo comma, cod. proc. pen., potendosi individuare un interesse dell'imputato all'impugnazione volto al ripristino dell'originaria imputazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse configurarsi un'ipotesi di "fatto diverso" nel "fatto diversamente circostanziato" e ha conseguentemente annullato la decisione impugnata che aveva erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa contestazione di alcune circostanze aggravanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 38795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38795 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/09/2001
1. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 1365
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 4834/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA CR, nato a [...], il 25 luglio avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 29 settembre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Sentiti, per il ricorrente, l'avv. Giovanni Grariglia e, per la parte civile, l'avv. Manlio Morcella;
O S S E R V A
Con l'impugnata decisione è stata dichiarata la nullità - "per diversità del fatto, a seguito dell'omessa contestazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n. 2, 61 n.1 e 61 n.5 c.p." - della sentenza 10 aprile 1999 con la quale il Tribunale di Orvieto, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. alla richiesta ex art.444 c.p.p., aveva applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione a GG CR, tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt.582, 583 cpv n.3, 61 n.4 c.p.; disponendosi la trasmissione degli atti al Procurato re della Repubblica per l'esercizio dell'azione pena le nei termini suddetti. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi motivazionali.
Resiste la parte civile con memoria difensiva.
Il ricorso è ammissibile e ad un tempo fondato.
Sotto il primo profilo, va detto che il provvedimento del giudice di appello con cui, rilevandosi nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto ai sensi degli artt.516-521 e 598 c.p.p., viene ordinata la trasmissione degli atti al P.M., ha natura composita di sentenza di annullamento, a carattere mera mente processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione in virtù della regola generale fissata dagli artt. 3 Cost. e 568 c. 1 c.p.p. (Cass. Sez. 4^, 25 ottobre 1994, Bartolotti;
Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Faglisi): ne' può dirsi, come rileva il P.G. di udienza, che in tal caso manchi un interesse dell'imputato alla impugnazione, dovendo esso invece essere ravvisato in quello al ripristino dell'originaria imputazione.
Sotto l'altro aspetto, è da condividere la tesi propugnata dal ricorrente, vale a dire della insussistenza, nella specie, delle condizioni per l'annullamento della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al P.M..
Il vero è che la corte di merito ha confuso la nozione di "fatto diverso" impiegata nell'art. 516 c.p.p., con quella di "fatto diversamente circostanziato", presa in considerazione dal successivo art. 517.
La "diversità" del fatto, per cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al P.M., va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero in un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: non può quindi riguardare l'esistenza di una circostanza aggravante, perché a tale situazione (come a quelle della connessione con altro reato e della continuazione) provvede appunto l'art. 517 c.p.p. cit., che autorizza, in buona sostanza, le contestazioni non a modifica ma suppletive di quella con tenuta nel decreto che dispone il giudizio. E la distinzione non è di poco momento, posto che l'omessa contestazione di una o più circostanze aggravanti non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art.604 c.p.p., che possono determinare l'annullamento della sentenza di primo grado. Ed invero, al giudice d'appello - diversamente da quanto acca de allorché vi sia stata condanna "per un fatto diverso" - non è consentito rimediare all'omessa rilevanza attribuita a talune circostanze aggravanti emerse nel giudizio di primo grado e non contestate all'imputato, annullando la decisione impugnata e rimettendo gli atti al pubblico ministero.
In tal senso, in definitiva, ha operato la corte perugina, la cui decisione deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame, da espletarsi nel rispetto del principio di diritto su enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2001