Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari, rimane fermo il potere-dovere del tribunale di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di rito - potere riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 1996, n. 71 - anche a seguito della nuova disciplina dell'udienza preliminare introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in quanto la delibazione del giudice all'esito dell'udienza preliminare conserva la sua natura "processuale", relativa alla sufficienza di elementi per sostenere l'accusa in giudizio, ma non esprime valutazioni di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2002, n. 28012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28012 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 12/06/2002
1. Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - N. 2173
3. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - N. 1974/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT CA
avverso Ordinanza del Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Casucci udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Abbate che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 16 novembre 2001 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame quale giudice del rinvio, in accoglimento parziale dell'appello del P.M. nei confronti del provvedimento del GIP del Tribunale di Marsala, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TI CA, in relazione al delitto di associazione per delinquere.(capo A), ne disponeva gli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti (ferma restando la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art.310 c. 3 c.p.p.). Il Tribunale, affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto sub A al rilievo che nelle more era stato disposto il rinvio a giudizio per tale capo (mentre per il delitto di cui ai capi G era stato dichiarato non luogo a procedere), esclusi il pericolo di inquinamento probatorio e quello di pericolo di fuga, riteneva sussistente l'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., ovviabile, in considerazione dell'età avanzata del ricorrente, con la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:
- a norma dell'art. 606 lett. b) e c) per violazione degli artt. 623, 627 c.p.p. perché il Tribunale in sede di rinvio era tenuto ad ottemperare alle indicazioni della Corte di cassazione, che imponeva di esaminare nel merito il gravame del P.M.,
- a norma dell'art. 606 c. 1 lett. c) per violazione dell'art. 273 c. 1, 292 c. 2 e 310 a norma dell'art. 606 e, 1 lett. e) per mancanza di motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, per aver ritenuto preclusa ogni possibilità di analisi della sussistenza degli stessi per essere stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio, senza tenere conto del valore di fonte normativa (e non semplicemente ermeneutica) della sentenza n. 71 del 15.3.96 della Corte Costituzionale. La citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stata emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice. Tali articoli di legge non sono stati modificati, perché la novella apportata con la L n. 479/99 ha inciso soltanto sugli artt.421, 422, 424 e 425 c.p.p., che peraltro, pur avendo cambiato il quadro normativo di riferimento, non hanno trasformato il decreto che dispone il giudizio in un - provvedimento "motivato" nel quale viene espresso un giudizio di responsabilità, perché conserva la natura di provvedimento tendente ad affermare la necessità del processo. Il provvedimento impugnato si distingue inoltre per la sua caratteristica di essere titolo genetico della misura, pronunciato quindi senza essere preceduto da una specifica valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
dal momento che il GIP di Marsala si era pronunciato in senso negativo. Nei procedimenti di impugnazione il devolutum impone al giudice del gravame la rivalutazione della precedente decisione e nel caso l'oggetto dell'impugnazione era costituito dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esame che il Tribunale dichiarava essergli precluso;
ma, nonostante l'affermata preclusione, accoglieva l'appello del P.M., pronunciando provvedimento genetico senza l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza dei fatti dai quali essi sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, in violazione dell'art. 273 c. 1, 292 c. 2 lett. c) e c bis) c.p.p. e della regola costituzionale per la quale nessuno può essere assoggettato ad alcuna forma di detenzione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria;
- a norma dell'art. 606 lett. c)- ed e) c.p.p. per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, in violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. che impone il provvedimento cautelare quando sussiste il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, per il provvedimento impugnato il pericolo paventato non riguarda la possibile costituzione di altre associazioni ma la emissione di fatture ritenute false, fatti per i quali vi è stata sentenza di proscioglimento, con un risultato di manifesta contraddittorietà. MOTIVI DELLA DECSIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 623 e 627 c.p.p. non e fondato. Il principio di diritto, vincolante per il giudice del rinvio, era nel caso costituito dall'obbligo di pronunciarsi nel merito dell'impugnazione del P.M. nonostante con essa non si fosse proposta alcuna questione sulla verifica delle esigenze cautelari ma avesse avuto ad oggetto solo la questione attinente la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale si è pronunciato sulla ricorrenza degli indizi di colpevolezza (ancorché con motivazione che il ricorrente censura) e quindi seguendo le indicazioni della Corte di cassazione, ha doverosamente verificato la ricorrenza delle esigenze cautelari.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 273 c. 1, 292 c. 2 e 310 c.p.p., al rilievo, che quest'ultimo articolo è stato modificato con sentenza n. 71, del 1996 della Corte Costituzionale. Il ricorso è fondato.
Le sentenze della Corte Costituzionale, dichiarative l'illegittimità costituzionale di una norma, hanno, efficacia erga omnes. Solo la modifica normativa, può quindi privare di efficacia gli interventi del giudice delle leggi.
È pacifico che nel caso l'art. 310 c.p.p. non è stato modificato. Ma l'interprete non può arrestarsi a questa constatazione, perché a norma dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (RD. n. 262 del 1942) l'abrogazione delle leggi può conseguire alla incompatibilità, tra le nuove disposizioni, e, le precedenti, ovvero perché la nuova legge regola ex novo la materia già regolata dalla legge anteriore.
La ricordata sentenza: n. 71/96 della, Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
Con legge n. 479 del 16 dicembre 1999 la disciplina dell'udienza preliminare ha subito una. profonda innovazione. Si tratta quindi di verificare, nell'esercizio proprio della funzione dell'interprete, se, la nuova formulazione degli artt. da 421 a 425 c.p.p. ha comportato un'abrogazione implicita degli artt. 309 - 310 c.p.p. per come integrati dal ricordato intervento della Corte Costituzionale. Non sfugge che questa Corte di legittimità con precedente pronuncia (Cass. Sez. 2^ 14.11.2000 - 15.3.2001 n. 10675) ha già offerto valutazione dell'incidenza della nuova formulazione degli artt. 421, quarto comma, 422, 424, terzo comma, e 425 c.p.p., valutazione condivisa dal Tribunale nel provvedimento impugnato, ma oggetto di critica da parte del ricorrente.
È quindi necessario prendere le mosse da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella motivazione della ricordata sentenza:
L'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito dell'udienza preliminare non si sviluppa (infatti) secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario alla dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere (...) resta (...) una sentenza di tipo processuale, destinata a null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente e contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta solo nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria..."
Passando ora all'esame della nuova formulazione dell'art. 425, deve constatarsi essa non ha superato la definizione dei limiti come tracciati dal Giudice delle leggi, perché tale norma al comma 3 riferisce ancora l'insufficienza, la contraddittorietà e la non idoneità degli elementi acquisiti ai fini "di sostenere l'accusa in giudizio". La delibazione del giudice all'esito dell'udienza preliminare conserva la sua natura "processuale". Non formula valutazioni di colpevolezza ma di sufficienza di elementi per sostenere l'accusa in giudizio.
Inoltre la modifica della disciplina di riferimento non ha inciso sull'art 429 e alla lettera d) ancora si limita a richiedere "l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono", mentre l'art. 292 c. 2 lett. c) c.p.p. (nel rispetto del principio di cui al secondo comma dell'art. 13 Cost.) richiede "l'esposizione...degli indizi... con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza".
Non va, pertanto, trascurata la specificità del provvedimento impugnato, avente natura genetica in relazione alla misura cautelare, specificità che al Tribunale non è sfuggita ma che tutta sembra sia stata sottovalutata e che invece esaspera la mancanza di motivazione che neppure de relato può essere rinvenuta nell'ordinanza che dispone il giudizio, perché per disposizione normativa quest'ultima ne è priva.
3. Il provvedimento impugnato deve in conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale di Palermo, perché si pronunci nel merito del ricorso del P.M. indicando, secondo quanto prescritto dall'art.292 c. 2 lett. c) c.p.p., gli elementi di fatto dai quali sono desunti gli indizi di colpevolezza e i motivi per i quali essi assumono rilevanza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti sono rimessi al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002