Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei".
Commentario • 1
- 1. Più reati: unico disegno criminoso o stile di vita illecito? (Cass. 3272/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2020
Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10917 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 12/01/2012
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 45
Dott. FUMO Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 28432/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LI N. IL 01/01/1977;
avverso l'ordinanza n. 1549/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Letta la requisitoria del PS che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Milano, decidendo quale giudice dell'esecuzione a seguito di sentenza di annullamento con rinvio da parte della prima sezione di questa corte di cassazione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di BB KH, istanza volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti accertati con le due sentenze definitive di seguito indicate:
- GUP tribunale Trento 17.3.2005, relativa a reati in tema di stupefacenti consumati tra il settembre 2000 e il 3.3.2004;
- corte di appello di Milano 27.7.2008, relativa alla partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti e allo smercio degli stessi, con condotta consumata tra il 6.6.2004 e il 12.11.2004.
Ricorrono separatamente per cassazione BB e il suo difensore e deducono ciascuno inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e manifesta illogicità della motivazione.
Premesso che tra accusa e difesa era intervenuto accordo volto all'applicazione della pena complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione, pena presupponente il riconoscimento del vincolo della continuazione, la corte d'appello di Milano emise ordinanza, con la quale unificava le due sentenze sopraindicate e applicava la pena de qua. A seguito di ricorso del procuratore generale, la prima sezione della corte di cassazione annullava il provvedimento e rinviava per nuova determinazione.
Ebbene, tale nuova determinazione è avvenuta in dispregio delle direttive dettate dalla sentenza di annullamento, in dispregio dell'accordo raggiunto e in dispregio dei principi generali che regolano l'istituto della continuazione.
La corte di cassazione ha più volte sottolineato come la unicità del disegno criminoso possa e debba essere desunta da una serie di elementi, quali l'analogia dei fatti criminosi, l'arco temporale in cui essi sono stati consumati, la contiguità spaziale, l'accertamento di analoghe e specifiche modalità di svolgimento delle condotte delittuose.
Nonostante tali vincolanti indicazioni, la corte d'appello - in sede di rinvio - ha ritenuto insufficienti i manifesti indici rivelatori della unicità della condotta, che chiaramente si colgono dalla lettura delle due sentenze. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che concorrano tutti gli indici rivelatori sopraelencati, ben potendo essere presenti solo taluni di essi, se significativi. In particolare, va valutata l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi.
Si tratta di circostanze che, tutte nessuna esclusa, emergono nel caso di specie.
Secondo il giudice di rinvio, tuttavia, le condotte tenute dal ricorrente, erano perfettamente autonome, nonostante, come esplicitamente si ammette nel provvedimento impugnato, vi sia, comunque, comune provenienza geografica dei responsabili e nonostante che alcuni nomi ricorrano in entrambi gli episodi. Voler sostenere il contrario significa negare l'evidenza. In particolare va sottolineata l'analogia e l'uniformità delle condotte. Il ricorrente ha sempre posto essere acquisti di sostanza stupefacente di tipo cocaina;
egli acquistava per poi successivamente rivendere a terzi. È dunque evidente la sussistenza di un unico disegno criminoso, preordinato, fin dall'inizio dell'attività delittuosa, alla consumazione di un numero indefinito di reati in tema di stupefacenti. Erroneamente poi la corte milanese sostiene che elemento aggregante sarebbe lo stato di tossicodipendenza, laddove gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sono ben altri, vale a dire quelli sopra elencati. Non si comprende come il giudice di rinvio possa non aver colto la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attività illecita.
La palese contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza risiede proprio nel fatto che il giudice del rinvio, pur in presenza di svariati e significativi indici rivelatori indicati dalla corte di cassazione (contiguità, sovrapponibilità spaziale, unità temporale delle condotte, analogia e sistematicità uniformità degli episodi), abbia negato il riconoscimento del vincolo della continuazione. Il fatto che BB comperasse, a seconda delle circostanze, da tutti coloro che erano in grado di agevolare la realizzazione del suo disegno criminoso viene erroneamente interpretato come sintomo di diversità, piuttosto che di unitarietà di tale disegno. Non si vede perché un soggetto non possa fare,contemporaneamente,parte di più associazioni delinquenziali.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità è inequivoca. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e merita rigetto, il ricorrente va condannato alle spese del grado.
Il giudice di rinvio ha preso atto della vicinanza temporale tra gli episodi giudicati a Trento e a Milano, ma ha posto in evidenza che dell'associazione di cui alla seconda sentenza non facevano parte le persone dalle quali il ricorrente risultava aver acquistato lo stupefacente nelle occasioni individuate dal GUP trentino. Ha poi posto in evidenza che le condotte addebitate ali1 BB hanno avuto luogo in diverse città. E stata anche valutata l'analogia di tali condotte e la obiettiva prossimità - ma non coincidenza - temporale;
e tuttavia tali elementi sono stati motivatamente ritenuti non sufficienti per arguire che il ricorrente fosse stato mosso da un unico disegno criminoso, tale non potendo definirsi il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanze stupefacente. Invero, come è noto, non va confusa la continuazione con la sussistenza di una concezione della vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da essa possono scaturire. E evidente infatti che, nel nostro ordinamento, la reiterazione della condotta criminosa è valutata secondo due diversi ed opposti parametri. Da un canto, vi è l'istituto della continuazione, che è sostanzialmente introdotto nell'ordinamento per un principio di favor rei, vale a dire per non gravare il colpevole di tante pene quanti sono i reati, quando vi sia la prova che tali reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso. Dall'altro, vi sono istituti che penalizzano la reiterazione criminosa, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere. In tal caso, la reiterazione criminosa non è sintomo di un'unica volontà di violazione della legge che si è articolata in varie azioni tra loro collegate, ma è l'espressione di un programma di vita, di una concezione dell'esistenza, si vorrebbe dire, improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento.
La differenza tra le due concezioni e i due istituti non potrebbe essere più profonda. Orbene, è evidente che non sempre taluni indici rivelatori hanno lo stesso peso con riferimento alle differenti fattispecie criminose. Una certa uniformità di condotta sarà inevitabile in reati che, di per sè, si caratterizzano per uno schema elementare e inevitabilmente ripetitivo. Tra tali reati compaiono certamente quelli relativi allo spaccio di sostanza stupefacente. Come l'esperienza insegna, il più delle volte un soggetto sarà al contempo acquirente e venditore nella lunga catena che può andare dal produttore all'acquirente all'ingrosso, al dettagliante, fino al consumatore. Nè il fatto che l'odierno ricorrente trattasse solamente cocaina può di per sè essere ritenuto significativo, atteso che, secondo una consolidata massima di esperienza, i canali di distribuzione sono diversi a seconda della diversa natura delle sostanze stupefacenti e che non tutti i trafficanti hanno disponibilità di più di un canale. Sulla base di tali considerazioni (alcune espresse, altre sottintese nel provvedimento impugnato), è di tutta evidenza che le denunciate carenze interpretative e motivazionali dell'ordinanza del giudice di merito non sussistono, in quanto lo stesso ha posto in evidenza come BB KH, in realtà, fosse persona dedita sistematicamente al traffico di sostanza stupefacente. Per tutto quanto si è detto, ciò non implica necessariamente che tutte le sue condotte siano, secondo un'inaccettabile automatismo, riassumibili sotto un unico disegno criminoso, essendovi, appunto, differenza tra l'unicità di un programma che abbraccia la commissione di vari reati e la programmaticità del ricorso al crimine come sistema di vita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012