Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10917
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei".

Commentario1

  • 1Più reati: unico disegno criminoso o stile di vita illecito? (Cass. 3272/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2020

    Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10917
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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