Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
In tema di processo a carico degli enti, il compenso liquidato al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 45, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, non può essere posto a carico dell'ente medesimo fino alla sua condanna in via definitiva e la relativa spesa deve nel frattempo essere anticipata dall'erario ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002.
Commentari • 4
- 1. Art. 15 - Commissario giudizialehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 45 - Applicazione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 13 - Sanzioni interdittivehttps://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profittohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2017, n. 54036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54036 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
54036-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.1170 Domenico Carcano Andrea Tronci UP 19/09/2017 R.G.N. 9688/2017 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese - relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Di AC LO, nato a [...] il [...] 2. DA AU, nato a [...] il [...] 3. LE GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2016 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati, previa riqualificazione del fatto nell'originaria imputazione di corruzione;
uditi i difensori, avv. LO Rossa, Stefano Castrale, Antonio Rossomando, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato LO Di AC, AU DA e GI LE responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato come corruzione propria), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, per quel interessa in questa sede, la Corte di appello escludeva l'aggravante di cui all'art. 323, secondo comma, cod. pen. nei confronti di tutti gli imputati e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. concesse ai soli imputati LE e DA (con equivalenza alla contestata aggravante) e riterminava quindi la pena per l'imputato Di AC in anni uno di reclusione;
revocava altresì la statuizione relativa alla liquidazione del danno morale in favore della parte civile EC PA.
2. Agli imputati era stato contestato di essersi accordati affinché il LE, quale giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, assegnatario di un procedimento penale riguardante illeciti penali commessi a favore della EC PA (società aggiudicataria della riscossione delle tasse automobilistiche in varie Regioni) e nei cui confronti era stata disposta dallo stesso LE la misura interdittiva ex art. 45, comma 3, d. lgs. n. 231 del 2001, nominasse il DA quale commissario giudiziale della suddetta società e affinché quest'ultimo a sua volta si avvalesse della collaborazione del Di AC e della di lui figlia UI Di AC (rispettivamente suocero e coniuge del LE), liquidando loro compensi per circa 117.000 euro;
e di essersi poi adoperati in modo da far nominare il Di AC amministratore unico della suddetta società, dopo la cessazione del commissariamento, che si sarebbe verificata con la revoca della misura interdittiva, proposta in assenza dei presupposti di legge dal DA al LE (non essendo il commissario legittimato ad avanzare tale richiesta ed essendo persistenti le esigenze cautelari).
3. Secondo quanto ricostruito dalle sentenze di merito, il LE, quale giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, aveva emesso in data 29 novembre 2012, su richiesta del P.M., misure cautelari personali a carico di vari soggetti indagati per reati commessi nell'ambito dell'attività di cui era concessionaria la EC PA, nonché aveva disposto, al fine di consentire alla società stessa di svolgere i servizi in concessione, il commissariamento della società, nominando come commissario giudiziale il commercialista torinese AU DA. Il 27 maggio 2013 i legali degli indagati aveva chiesto di conferire con il Presidente della Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino e con il P.M. assegnatario del fascicolo, rivelando di aver appreso dai loro ५ 2 clienti che il DA non era iscritto all'Albo dei liquidatori e dei soggetti preposti a rivestire cariche fallimentari, che si trattava di giovane inesperto per tale incarico, la cui moglie era molto amica della moglie del LE, e che si era fatto coadiuvare nel suo incarico dal "consulente" ing. LO Di AC, suocero del LE, e, per profili giuslavoristici, dalla stessa moglie del LE;
che, secondo quanto appreso dai soci della EC, si stava profilando la revoca della misura cautelare e che era stato proposto come amministratore unico il suocero del LE. Il contenuto di questi colloqui veniva esposto dai suddetti magistrati in note indirizzate ai vertici dei rispetti uffici. Il P.M. procedente aveva fatto presente che effettivamente in data precedente ai suddetti colloqui gli era stata preannunciata la possibilità di revoca del commissariamento (anche con la prospettiva del patteggiamento per l'illecito amministrativo) e che in data 30 maggio 2013 gli era stata sottoposta dal Giudice per le indagini preliminari LE la richiesta di parere per la istanza di revoca della misura cautelare, presentata in modo abnorme dallo stesso commissario DA, che aveva motivato la richiesta con la "mancanza di esigenze cautelari" senza avere peraltro competenze sul punto e non conoscendo gli atti di causa, tra l'altro utilizzando nel corpo della richiesta stessa il file dell'ordinanza cautelare redatta dal LE. Il Presidente della Sezione G.i.p. aveva, a sua volta, riferito circostanze concordi e coerenti con quelle del P.M., aggiungendo di aver convocato subito dopo i suddetti colloqui il magistrato LE che si era dichiarato all'oscuro della nomina del Di AC: questi aveva precisato di essersi separato di fatto dalla moglie dal febbraio 2013 e di aver autorizzato in modo generico il commissario DA ad avvalersi di ausiliari e in modo specifico a richiedere al Di AC, quale ex Presidente del C.S.I. IE (società che collaborava con la EC per profili informatici), notizie sui rapporti tra tale ente, la Regione e la azienda. Due giorni dopo, il 29 maggio 2013, LE aveva depositato, sollecitato a tal fine anche dallo stesso Presidente, una dichiarazione di astensione e in data 10 giugno 2013, allorquando il processo era già stato assegnato ad altro giudice, il DA aveva a sua volta depositato una dichiarazione di sostituzione motivata da «ragioni personali», ritirando l'istanza di revoca della misura cautelare del commissariamento già depositata. La Procura di Torino aveva poi provveduto ad escutere formalmente i legali in questione, che avevano confermato le informazioni rese in precedenza. La Procura aveva quindi provveduto anche ad ascoltare i soci e gli imputati del procedimento EC, i quali con dichiarazioni concordi avevano riferito di aver 3 percepito che il salvataggio della società dipendesse dalla nomina del suocero del LE. Era stato poi ascoltato il notaio Francesco NE VI, amico del LE, che aveva riferito di aver nel mese di dicembre 2012 effettivamente sconsigliato in generale quest'ultimo dal nominare il suocero nell'ambito di procedimenti giudiziari ma di non ricordare di aver fatto riferimento alla vicenda EC. Il nuovo commissario nominato dal Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito il LE aveva riferito che la gestione commissariale della EC si presentava come un incarico molto complesso sotto molteplici aspetti, di non conoscere il DA e di aver riscontrato una grave situazione di deficit patrimoniale dell'azienda, attribuibili in gran parte ad irregolarità fiscali, che dovette essere affrontata con la ricapitalizzazione della società, unica alternativa al fallimento;
aveva altresì dichiarato che i soci avevano indicato Di AC come il vero gestore della procedura, limitandosi il DA a sporadiche decisioni per lo più legate ai suoi poteri commissariali;
e che il giorno dopo le sue dimissioni, il DA aveva dato disposizioni all'amministrazione dell'azienda affinché venissero pagate immediatamente le fatture relative alle prestazioni del Di AC per i mesi di maggio e giugno 2013 (somme che questi si era rifiutato di restituire asserendo falsamente di essere state autorizzate dallo stesso nuovo commissario); che DA aveva percepito complessivi 157.915 euro, posti erroneamente a carico della EC, anziché dell'Erario. Il DA, interrogato dal P.M. di Milano, aveva confermato le dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, dichiarando di conoscere il LE da molti anni, di essere stato contattato privatamente dal LE affinché assumesse l'incarico di amministratore giudiziale di una società (era stato il LE a recarsi nel suo studio per parlare della questione); che il nome di Di AC gli era stato suggerito motu proprio dal LE subito dopo l'accettazione dell'incarico di commissario, ricevendo assicurazioni che tale circostanza era nota al Presidente della Sezione e che non doveva informare di tale circostanza il P.M. procedente in quanto avrebbe provveduto lui stesso;
che Di AC aveva partecipato il 9 dicembre 2012 ad una riunione tra lui ed il LE;
che Di AC gli aveva proposto un compenso molto oneroso, accordandosi alla fine per 150 euro l'ora, somma che il DA ritenne quale onere aziendale;
che per questioni legali aveva affidato alla moglie del LE una serie di incarichi, ottenendo da questi il beneplacito;
che il 2 maggio 2013, in una riunione con il Di AC, il LE e l'avv. Aiello, aveva rappresentato al magistrato la grave situazione patrimoniale in cui versava la società, ricevendo risposta che a breve la società sarebbe stata restituita ai soci, venendo invitato a concludere le attività entro un mese presentando anche la richiesta di revoca della misura cautelare in corso;
4 che Di AC gli aveva parlato della prospettiva di diventare amministratore della EC, non avendo tuttavia egli inteso che la proposta di revoca della misura fosse strumentale alla nomina del Di AC, non essendo stato informato di quanto emerso nelle due riunioni del maggio 2013 tenute dal Di AC;
che successivamente all'incontro avuto dai legali con il P.M. procedente, il LE gli aveva contestato di aver attribuito incarichi al suocero e alla moglie senza il suo assenso intimandogli di tacere la circostanza, in quanto diversamente sarebbe finito in un mare di guai. Il LE, nel suo interrogatorio, aveva ammesso talune circostanze, fornendo per il resto una versione ritenuta ictu oculi inattendibile. In particolare, aveva dichiarato di aver nominato il DA, senza consultarsi neppure informalmente con il P.M. e che questi era persona che conosceva e frequentava privatamente da anni (quale amico di amici) e che sapeva non essere iscritto nell'albo dei liquidatori e curatori e di avere alle PAlle uno studio non grandissimo», giustificando tale scelta con l'opportunità che non «avesse rapporti di tal genere». Aveva ammesso di aver parlato con il DA prima dell'emissione della misura cautelare e di aver lui stesso indicato a quest'ultimo il nominativo del Di AC ma solo per i rapporti avuti da questi in passato con il CSI e la società commissariata. Aveva altresì ammesso di aver consigliato il DA di rivolgersi ad un penalista, individuato nel prof. Lozzi, per valutare la possibilità giuridica del progetto di revoca del commissariamento e di aver discusso personalmente con il suddetto legale sulla legittimazione del commissario a proporre istanza di applicazione della pena. Per altro verso il LE aveva negato quanto affermato dal DA in ordine alle nomine del suocero e della moglie e alla possibilità di parlarne con il P.M. procedente e al suo diniego. Aveva altresì negato di essersi recato presso lo studio del DA, una volta emerso il rapporto con il Di AC, e di averlo minacciato.
4. La sentenza di primo grado aveva concluso che non vi fossero robusti e inequivoci elementi per affermare la responsabilità degli imputati per la contestata fattispecie di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen.: non vi era alcun indizio della preesistenza di un pactum sceleris tra gli imputati, ovvero che LE, quale pubblico ufficiale, avesse percepito o accettato la promessa di denaro o altra utilità ovvero che i compensi del DA, quale incaricato di pubblico servizio, fossero qualificabili come corrispettivo di tale accordo, trovando comunque titolo nella nomina di commissario. I fatti, secondo il primo giudice, andavano diversamente qualificati nel reato di cui all'art. 323 cod. pen.: la condotta esecutiva tipica era stata in prima 5 G battuta commessa dal LE che aveva abusato del suo ufficio, nominando l'amico DA quale commissario giudiziale, privo di competenze ed esperienza necessarie per la delicatezza e complessità dell'incarico; in seconda battuta, dal DA, che aveva abusato del suo ufficio di incaricato di pubblico servizio, nominando a sua volta come consulente della procedura il suocero e la moglie del giudice che lo aveva nominato;
era infine ravvisabile la condotta di istigazione rilevante ai fini dell'art. 110 cod. pen. posta in essere dal Di AC, nel cui interesse e vantaggio patrimoniale erano state intenzionalmente dirette le suddette condotte di abuso. Ricorrevano, secondo il primo giudice, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di abuso d'ufficio: l'omessa astensione in presenza di un interesse proprio (del commissario giudiziale) e di un prossimo congiunto (del giudice); il dolo intenzionale nel voler avvantaggiare sia l'amico DA sia la moglie ed il suocero;
la doppia ingiustizia del danno (in relazione sia alla nomina, suscettibile di valutazione patrimoniale, sia al compenso percepito, in quanto ingiusti e posti in essere in violazione dell'ordinamento).
5. In sede di appello proposto dagli imputati e dal P.G. (limitatamente, quest'ultimo, alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. concesse in favore del DA e del LE), la Corte di appello respingeva preliminarmente la censura formulata dagli imputati in ordine alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. (secondo gli imputati, il fatto giudicato era completamente diverso ed eterogeneo rispetto a quello descritto nell'imputazione originaria). Secondo la Corte territoriale, non si era trattata di una svolta a sorpresa, tale da pregiudicare le facoltà difensive e da non consentire una valida attività di contrasto a garanzia dei diritti spettanti agli imputati, quanto piuttosto di un epilogo prevedibile rispetto all'ipotesi accusatoria originaria, derivata da un'attenta valutazione degli elementi della fattispecie. La Corte di appello respingeva anche la critica relativa alla completezza del materiale probatorio, non avendo gli imputati subordinato il rito ad alcuna acquisizione probatoria.
6. Quanto alla ricostruzione dei fatti, la Corte di appello richiamava le fonti di prova esposte dalla sentenza di primo grado, osservando quanto segue in ordine ai motivi di appello. Sulla base delle evidenze probatorie, era provato che la nomina del DA fosse stata voluta e compiuta nell'ottica di introdurre un amministratore giudiziario di fiducia, in funzione di coprire e tutelare la posizione del Di AC. 6 Sulla genesi del conferimento di tale incarico erano significative per la Corte territoriale le dichiarazioni rese dal notaio NE VI, in ordine al colloquio avuto con il LE in epoca compatibile con quella della scelta del commissario giudiziale. La scelta del commissario, oltre a non essere avvenuta nel rispetto della normativa dettata dall'art. 47 d.lgs. n. 231 del 2011 (quanto all'udienza camerale), era stata effettuata sulla base della sola conoscenza privata tra i due (conoscendosi da almeno dieci anni, ma non avendo avuto pregressi rapporti professionali) e di colloqui privati - intavolati dal giudice prima a telefono nell'ottobre 2012, poi ad una cena alla fine di ottobre 2012 e presso lo studio del commercialista nella prima quindicina del successivo novembre dove lo stesso giudice si era personalmente recato a tal fine pur non avendo il DA alcuna competenza specifica (circostanza riferita allo stesso LE dal prescelto e confermata dal commissario che poi venne a sostituire il DA). Una volta incaricato il DA, per espletare l'incarico, LE gli aveva indicato il nome del suocero, persona che non aveva mai lavorato con il DA e che non era neppure da questi conosciuta. Sulla base di quanto emerso era da ritenersi quindi, secondo la Corte di appello, che la figura del DA fosse stata volutamente scelta quale "schermo formale" per consentire, grazie alla sua limitata esperienza e al rapporto confidenziale, di impostare la collaborazione con il suocero, non nominabile personalmente (per la evidente situazione di conflitto di interessi), soltanto sulla base di un situazione di fatto (non risultava infatti alcuna investitura formale specifica). Evidentemente, secondo la Corte di appello, le sollecitazioni dell'amico NE VI, non avevano scoraggiato il LE -che doveva ritenersi l'artefice della nomina. A consolidare tale conclusione vi era la circostanza che il Di AC si fosse rivelato essere il vero dominus della situazione, riferimento presente nell'azienda commissariata a differenza del DA, dimostratosi a tutti sfuggente;
ed era stato sempre il Di AC, sulla base di questa continuità a prospettare il progetto di un stabile riorganizzazione della azienda, con la sua nomina ad amministratore unico, da ottenere a fronte della revoca della misura cautelare. Il solido rapporto esistente tra il LE ed il DA era altresì dimostrato dalla richiesta (diversamente non spiegabile) presentata dal commissario di essere sostituito una volta che il LE aveva dichiarato di astenersi dal processo. La Corte territoriale riteneva prive di fondamento le argomentazioni difensive che giustificavano la scelta del Di AC per le sue pregresse competenze: restava il fatto che, una volta insediatosi il nuovo commissario, il Di AC era 7 completamente PArito dalla scena aziendale. Il legame del suo ruolo con quello del DA era confermato dal fatto che non era risultato alcun rapporto contrattuale tra la EC e il Di AC. Lo stesso DA, nonostante le rassegnate dimissioni, inoltre si era presentato in azienda affinché fossero pagate immediatamente le due ultime fatture a favore del Di AC.
6.1. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di appello rilevava che alla luce della contestazione in fatto del tutto legittimamente il primo giudice avesse ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio. LE, omettendo di considerare i suoi doveri di imparzialità, correlati alla funzione svolta, aveva nominato l'amico DA affidandogli un importante e delicato incarico, ben remunerato, abdicando alle sue funzioni di imparzialità e controllo (essendosi quest'ultimo mostrato privo di efficienza adeguata ai compiti conferiti, come dichiarato dal nuovo commissario). A ciò doveva aggiungersi che per la nomina del DA era stata omessa la fissazione della prevista udienza camerale, momento di garanzia a favore dell'ente incolpato. Era altresì emerso che erano stati conferiti ai familiari del LE ed in particolare al suocero Di AC incarichi lautamente retribuiti per il ruolo di ausiliario (l'incarico aveva consentito al DA di riscuotere a carico della EC il compenso, liquidato il 22 marzo 2013 dal LE, per euro 194.607,43, in acconto sul maggior credito). Anche nel proseguo della procedura, la gestione della procedura aveva visto il LE volto a favorire il suocero, valutando la fattibilità della proposizione di un'istanza di patteggiamento, sollecitando il commissario a redigere sul punto una relazione, nonché a depositare nella sua cancelleria la richiesta di revoca del commissariamento, che costituiva il presupposto affinché la EC si dotasse di un amministratore unico, ruolo che il Di AC aspirava ad assumere e che avrebbe ottenuto, se non fosse emersa la loro relazione di parentela. Non faceva velo a questa ricostruzione la tesi difensiva, secondo cui i legami familiari del LE con i Di AC non fossero così stretti, in quanto era in atto dall'ottobre 2012 una separazione dalla moglie: questa situazione risultava priva di prova e comunque smentita in parte dallo stesso LE che al suo superiore aveva dichiarato di essersi separato dal febbraio 2013. La versione del LE di essere all'oscuro delle nomine fatte dal DA risultava smentita dalle dichiarazioni del DA, secondo le quali, una volta emerso il rapporto di parentela, il LE avrebbe richiesto al predetto di non rivelare che lui fosse a conoscenza delle nomine: questa stessa tesi negatoria venne infatti sostenuta dal LE, una volta convocato dal Presidente della Sezione. 40 G 8 Quanto al DA, la Corte di appello evidenziava che questi a sua volta, nell'ambito della sua funziona pubblicistica, grato per il conferimento dell'incarico, che prevedeva la corresponsione di lauti compensi, aveva acconsentito ad inserire, su suggerimento del LE, il Di AC, quale consulente della procedura», essendo a conoscenza del loro rapporto di affinità (data l'amicizia di lunga data con il giudice e l'amicizia tra le loro mogli). Di riflesso, il Di AC aveva potuto lucrare a scapito della EC, non tenuta a corrispondere le somme, prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente. Né ancora il DA si era preoccupato delle sorti dell'azienda commissariata, una volta che si era palesato il pericolo di default, accettando la soluzione suggerita dal LE di «non fare nulla»: era stato invero il DA a depositare la richiesta per la revoca del commissariamento, comportamento inusuale in quanto non proveniente dal P.M. e neppure dai soci. Era significativa la circostanza che in coincidenza temporale con il deposito di tale richiesta era stata indetta la convocazione dell'assemblea dei soci in vista della nomina del Di AC quale amministratore unico, già preceduta da due riunioni preparatorie. A ciò doveva aggiungersi che la stessa richiesta proveniente dal DA era stata redatta utilizzando il file con il quale LE aveva redatto l'ordinanza cautelare e la stessa non era motivata dalla mancanza delle condizioni di applicabilità della misura o da condotte riparatorie. Lo stesso DA, con le sue dimissioni avvenute il 10 giugno 2013 in momento cruciale per l'azienda in quanto non era stato ancora approvato il bilancio 2012 - aveva confermato in modo plausibile il solido rapporto con il giudice;
inoltre, nonostante le rassegnate dimissioni, si era presentato in azienda il giorno successivo per presentare le fatture del Di AC, assicurandosi che venissero pagate immediatamente.
6.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello accoglieva i gravami degli imputati e del P.G., eliminando rispettivamente l'aggravante del danno di rilevante gravità e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. riconosciute in primo grado a DA e LE (le loro avevano, per la Corte di appello, alcun connotato di dichiarazioni non resipiscenza ed era mancata una concreta attività riparativa a comporre l'interesse leso). La Corte di appello procedeva quindi alla rideterminazione delle rispettive pene, confermando come congrua ai fin dell'art. 133 cod. pen. la pena-base determinata dal primo giudice (anni uno e mesi sei di reclusione per DA, Q G anni uno di reclusione per gli altri imputati), da ridurre per l'effetto della scelta del rito. Quanto alle statuizioni civili, la Corte di appello, pur riconoscendo che la EC PA avesse il diritto di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale patito, in quanto danneggiata dal reato, da liquidarsi in separata civile, escludeva che vi fosse prova di un danno di natura morale.
7. Avverso la suddetta sentenza ricorrono, a mezzo dei propri difensori e con atti separati, gli imputati indicate in epigrafe, deducendo i motivi, come di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
8. Nell'interesse di LO Di AC, si denunciano i seguenti motivi.
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 521, 598, 178 e 179 cod. proc. pen.. La Corte di appello avrebbe confermato la diversa qualificazione giuridica del fatto ed escluso, come dedotto dal ricorrente, che la stessa costituisse una svolta a sorpresa» del tutto imprevedibile, tale da pregiudicare le facoltà difensive. Diversamente, si era in presenza di fatto diverso, in quanto nell'originaria contestazione di corruzione non si faceva riferimento né alla violazione di legge contestata al DA e al LE (e a pressioni o istigazioni esercitate dal ricorrente nei confronti dei primi due) né alla doppia ingiustizia richiesta dall'art. 323 cod. pen.
8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 442, comma 1-bis, 192, 195 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso (facendo riferimento alla scelta del rito) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, non presenti nel fascicolo processuale, considerato anche che alcune di esse erano de relato e che quindi necessitavano della verifica della fonte (come nel caso della prova delle pressioni attribuite al ricorrente per ottenere il nuovo incarico, in relazione alla quale vi sono le dichiarazioni rese dai legali contrastanti con la versione resa da testimoni oculari).
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di concorso in abuso d'ufficio, difettando sia l'individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato (condotta, doppia ingiustizia e dolo intenzionale), sia la prova del concorso e/o istigazione dell'extraneus. La ricostruzione in fatto accolta dalla Corte di appello sarebbe del tutto sfornita di prova, risultando anzi smentito dalle risultanze processuali che la 10 со G nomina del DA sia avvenuta con l'intesa e la finalità di attribuire al ricorrente l'incarico di gestore della EC durante il commissariamento. Non sarebbe vero altresì che il commissario sia stato scelto per amicizia e condiscendenza, per di più inesperto e privo di competenze necessarie, e neppure che i provvedimenti adottati non siano finalizzati al buon funzionamento della gestione della stessa e della procedura, bensì al guadagno dei singoli. La circostanza che il DA si sia avvalso di tre professionisti rientrerebbe infatti nella assoluta normalità, trattandosi di consulenti addetti ad affrontare questioni legali in atto. Il DA era stato tra l'altro incoraggiato ad assumere l'incarico da un collega più anziano, così dimostrando di esserne all'altezza. Il ricorrente aveva svolto il suo incarico nell'interesse esclusivo della società e la proposta di fargli assumere l'incarico di amministratore unico non era stata fatta in modo subdolo o approfittando di ruoli parentali o militando competenze ed entrature, ma venne sollecitata da uno degli azionisti e accettata dal ricorrente solo a condizione di nomina unanime (di per sé incompatibile con disegni illeciti sottesi). Non sarebbe provata da alcuna fonte la connessione tra la revoca del commissariamento e il successivo incarico proposto: dalle dichiarazioni rese dai testi risulterebbe al riguardo tutt'altro (i soci che parteciparono alle riunione avrebbero affermato che né LE né DA dovevano essere a conoscenza del futuro ed eventuale ruolo del ricorrente una volta cessato il commissariamento). Il ricorrente passa poi ad esaminare gli snodi fondamentali della vicenda. A. Quanto all'incarico di gestore conferito al ricorrente, non vi sarebbe la prova in atti di un accordo tra gli imputati per favorire il ricorrente o che quest'ultimo abbia soltanto sollecitato l'incarico conferitogli o addirittura istigato. a tal fine. Il nominativo del ricorrente venne in rilievo solo quando si pose la necessità di affrontare le difficoltà di gestione molto caratterizzata dal punto di vista informatico, stante la sua competenza maturata nel CSI IE. Le opinioni richiamate in sentenza da alcuni testimoni (notaio NE VI, avv. Levi) non coinvolgerebbero direttamente il ricorrente. Il ricorrente sarebbe quindi rimasto estraneo a tutte le fasi essenziali della vicenda (la scelta del commissariamento, le modalità di nomina del commissario, la ventilata fine del commissariamento) e la sentenza avrebbe dovuto darne conto. B. Quanto all'operatività del ricorrente e alla retribuzione percepita, la sentenza avrebbe soltanto stigmatizzato la retribuzione percepita dal ricorrente relativamente alle modalità di corresponsione, ma non quanto al carattere 11 G dovuto della stessa: il pagamento da parte della EC era legittimo perché l'azienda era priva di vertici amministrativi e gestionali;
e comunque era dovuto al ricorrente, considerato che le critiche evidenziate dai Giudici riguardavano solo gli aspetti contabili e fiscali, ma non la gestione operativa della EC che fu molto apprezzata. Pertanto il compenso non avrebbe il carattere dell'ingiusto vantaggio, richiesto dall'art. 323 cod. pen. C. Quanto al prospettato incarico del ricorrente quale amministratore unico, non vi sarebbe alcuna prova che il ricorrente abbia operato da solo o unitamente con gli imputati per ottenere in modo fraudolento un successivo incarico in seno alla società. Le testimonianze accusatorie sul punto riferiscono fatti per «sentito dire>> senza essere confermate dalla fonte diretta. La versione resa dal ricorrente sarebbe in linea con le testimonianze di coloro che furono presenti ai fatti, escludendo il ricorso a pressioni, ricatti o altro;
la candidatura sarebbe venuta da uno dei soci, GH, senza alcuna influenza da parte degli imputati, come dimostrerebbero le dichiarazioni rese dalla LI (confermate dalla mail in atti); il ricorrente non avrebbe offerto la sua disponibilità come antidoto al fallimento, come risulterebbe dalle dichiarazioni dell'avv. Gianaria e del socio CA. Le testimonianze riprodotte dal ricorrente nell'impugnazione avrebbero lo scopo di far apprezzare alla Corte di legittimità il vizio di motivazione. D. Quanto alla richiesta di porre fine al commissariamento, tale scelta risulterebbe legittima. Si trattava infatti di atto, la cui predisposizione era stata affidata dal commissario ad un legale, di competenza dell'ente ai sensi dell'art. 50 d. lgs. n. 231 del 2001 e sulla cui legittimità si erano anche pronunciati l'avv. Macchia e l'avv. Gianaria. E. Quanto agli elementi oggetti del reato, non risulterebbe integrato né l'obbligo di astensione o l'omessa osservanza dell'obbligo di fissare l'udienza ex art. 47 d. lgs. n. 231 del 2001, né il vantaggio patrimoniale ingiusto. Il LE non si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi con la nomina del DA, avendo questi la capacità di svolgere l'incarico e non risultando la presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
la nomina del ricorrente non era scaturita da decisioni formali del magistrato, ma dalla necessità di dare alla società una effettiva gestione tecnica;
la mancata fissazione dell'udienza camerale non avrebbe avuto alcun rilievo causale, non venendo in discussione la scelta del commissariamento e dovendo la nomina del commissario avvenire in ogni caso senza contraddittorio delle parti. G 12 La mera irregolarità delle modalità di corresponsione del compenso al ricorrente e al DA non integrerebbe l'ingiustizia del vantaggio, trattandosi di retribuzioni che trovavano titolo nelle mansioni svolte (come evidenziato dallo stesso primo giudice, quanto al danno patrimoniale cagionato alla parte civile). F. Privo di ogni riscontro risulterebbe anche il dolo intenzionale: LE non intese favorire il DA e quest'ultimo non scelse il ricorrente per favorirlo in un disegno illecito.
8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla esclusione delle concesse circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello sarebbe incorsa in un errore nella motivazione, quanto alla quantificazione della pena (la pena base non sarebbe di un anno di reclusione ma di un anno e sei mesi di reclusione). Quanto alle suddette circostanze e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la sentenza non offrirebbe alcuna argomentazione, disattendendo le riflessioni svolte con l'appello e i criteri di legge.
8.5. Nullità dell'ordinanza del 24 novembre 2014 del Giudice per le indagini preliminari (già impugnata con l'appello) e della sentenza di appello per vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 538 e ss.gg. cod. proc. pen. Una volta escluso tanto il danno patrimoniale che quello morale mancherebbero i presupposti dell'azione civile, con conseguente erronea mancata estromissione della parte civile.
9. Nell'interesse di AU DA, si presentano i seguenti motivi.
9.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per aver riconosciuto la responsabilità dell'imputato per un fatto diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio. La circostanza che il fatto fosse prevedibile non escluderebbe la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per diversità del fatto. Nell'originaria imputazione non si faceva riferimento ad alcuna violazione di legge (nelle specie, la mancata astensione), né alla doppia ingiustizia, previsti per l'abuso di ufficio, con conseguente impossibilità dell'imputato di difendersi. A ciò deve aggiungersi che per la corruzione era richiesto solo il dolo generico e non quello intenzionale richiesto per il diverso reato ritenuto in sentenza.
9.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 442, comma 1-bis, 192, 195 cod. proc. pen., in relazione alla utilizzazione di atti non presenti nel fascicolo e con riferimento alle dichiarazioni de relato. 13 G Mancherebbero agli atti le dichiarazioni dell'avv. Levi, solo parzialmente richiamate dalla annotazione di p.g., e le dichiarazioni rese da persona informate sui fatti alla Procura di Torino e richiamate nelle s.i.t. rese alla polizia giudiziaria della Procura di Milano;
come anche le dichiarazioni rese dalle fonti dirette indicate dai dichiaranti.
9.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 cod. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente collocato la conversazione del LE con l'amico notaio NE VI in epoca anteriore alla nomina del ricorrente, quando invece la stessa è avvenuta nel dicembre 2012, come ha dichiarato lo stesso notaio. Tale errore è rilevante in quanto su questa circostanza la Corte di appello ha collocato l'elemento psicologico del reato. Quanto al reato ritenuto in sentenza e alla doppia ingiustizia, non sarebbe stata indicata quale violazione di norma o di regolamento si sarebbe verificata in capo al DA nel nominare il Di AC, dando luogo ad una lesione del diritto di difesa e ad una compromissione del contraddittorio, in mancanza di indicazioni nella imputazione. Nulla vietava al ricorrente di effettuare la suddetta nomina, che appariva necessaria, come la stessa sentenza di primo grado aveva evidenziato. La Corte di appello non avrebbe affatto considerato che la nomina del DA non fu una prima scelta (essendosi rivolto al RO, come confermato da quest'ultimo). La nomina del Di AC non solo era necessaria ma anche adatta a ricoprire il ruolo affidatogli dal ricorrente, come riferito dal teste IA. 0In ogni caso si sarebbe trattato di una mera raccomandazione sollecitazione da parte del LE quanto al nominativo del Di AC, non costituente reato. La sentenza sarebbe in contrasto con gli atti del procedimento anche in ordine alla sussistenza del dolo intenzionale, non essendo sufficiente che il ricorrente fosse a conoscenza del rapporto di parentela tra il giudice e il Di AC. Risulterebbe in contrasto con gli atti processuali che il ricorrente fosse una figura interposta sulla base della sua inesperienza, concretizzatasi al momento in cui la sua gestione si era rivelata caratterizzata da notevoli perdite, in gran parte causata da irregolarità fiscali: il teste RO avrebbe dichiarato che l'incarico era impegnativo, ma professionalmente utile per un giovane commercialista;
le perdite erano derivanti da precedenti gestioni e non da quella del ricorrente (né poteva attivarsi per la riduzione delle sanzioni, in pendenza dell'accertamento). 14 G Parimenti sarebbe in contrasto con gli atti la ritenuta inefficienza del ricorrente rispetto ai compiti conferiti. Quanto alla mancata presentazione del bilancio, l'assemblea per la approvazione del bilancio poteva essere convocata solo nei termini previsti dall'art. 2364 cod. civ. nella specie non compatibili con le dimissioni del ricorrente e comunque risultava documentato dalla difesa che il ricorrente stesse lavorando per l'approvazione del bilancio;
per il resto, il ricorrente avrebbe svolto compiti molto impegnativi e di rilievo (la stesura di contratti con le Regioni;
la revisione e predisposizione dei modelli organizzativi;
la regolarizzazione della questione dell'IVA). Ancora in contrasto con gli atti processuali risulterebbe la questione della nomina del Di AC come amministratore unico: a fronte di allusioni contenute in s.i.t. de relato e nella relazione del P.M., l'unica fonte diretta non presa in considerazione aveva affermato che la decisione di nominarlo come quella della quantificazione del compenso erano venute dai soci e che il Di AC avrebbe accettato solo con voto unanime;
in sintonia con quanto riferito anche dal socio CA in ordine alla mancata prospettazione da parte del Di AC della sua nomina come ipotesi salvifica per la azienda per evitare il commissariamento. In ogni caso, il ricorrente non partecipò alle riunione con i soci né in tale sede venne fatto il suo nome. Sarebbe pertanto illogico e in contrasto con gli atti processuali sostenere che vi fosse un progetto in fieri in ordine alla nomina del Di AC. Quanto alla violazione dell'art. 50 d.lgs. n. 231 del 2001, la interpretazione che sorregge il ragionamento della Corte di appello sarebbe errata, in quanto è pur sempre l'ente a poter presentare la richiesta di revoca e il giudice può comunque decidere in merito d'ufficio, sulla base di qualsiasi informazione (che può provenire anche dal commissario). D'altra parte, come sostenuto dalla difesa con memoria, tale diversa interpretazione era stata avallata da un professionista di altissima caratura, come il legale nominato ad hoc dall'ente, e dall'avv. Macchia, e la istanza rispondeva all'esigenza di restituire la azienda alla proprietà, in quanto andavano assunte importanti decisioni per l'esistenza stessa dell'ente, che non competevano certo al commissario. Quanto all'ingiusto vantaggio patrimoniale, anche la sentenza di primo grado avrebbe ammesso che il compenso versato al commissario era dovuto (il successivo commissario era stato ricompensato con una cifra superiore in ordine ad un periodo più breve, sempre ponendolo a carico della EC). Quindi si trattava di compenso lecito e non contra ius. 15 G 9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La motivazione in ordine alla revoca delle concesse circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. sarebbe lacunosa e contraddittoria, avendo da un lato svilito la portata delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenute invece decisive per l'affermazione della responsabilità dei concorrenti, dall'altro non preso in considerazione la disponibilità a retrocedere il compenso (dichiarazioni di AS), atto sicuramente espressivo di resipiscenza. Anche la dosimetria della pena risulterebbe censurabile, avendo parificato posizioni tra loro ben diverse (il ricorrente e il LE) e contenendo nella motivazione un errore quanto alla pena base inflitta dal primo giudice (non un anno e sei mesi di reclusione bensì anni uno di reclusione).
9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 185 cod. pen. e 538 e ss.gg. cod. proc. pen., anche in relazione all'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del 21 novembre 2014. La Corte di appello, escludendo che si sia stato un danno patrimoniale alla parte civile CEG, non ha ritenuto di escludere quest'ultima e la relativa statuizione in suo favore. 10. Nell'interesse di GI LE si denunciano i seguenti motivi. 10.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen. L'operazione compiuta dal primo giudice non sarebbe una mera riqualificazione del fatto, ma una mutazione del fatto stesso e pertanto la relativa sentenza doveva essere dichiarata nulla dal Giudice dell'appello. Il fatto originariamente contestato si basava infatti su un dato fattuale ben preciso - il previo accordo» per compiere un articolato disegno illecito, mentre la nuova figura di reato risulterebbe costruita sulla base di elementi fattuali, non chiaramente indicati in sentenza. Tra l'altro tra i reati di corruzione e di abuso di ufficio non vi sarebbe un rapporto di continenza, fondandosi su elementi totalmente differenti. La vicenda sarebbe assimilabile a quella oggetto della pronuncia di legittimità (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802), nella quale come nel caso in esame il capo di imputazione non conteneva l'indicazione degli elementi costituitivi del reato di abuso di ufficio, neppure ricavabili in via induttiva. La diversa qualificazione violerebbe in ogni caso i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso SS c. Italia e rinvenibili nell'art. 111 Cost., in ordine alle modalità con cui la stessa possa essere effettuata 16 d'ufficio dal giudice, a garanzia dell'effettività del contraddittorio: essa deve essere uno sbocco prevedibile e non «a sorpresa». Né può ritenersi sanato il vulnus alla difesa con il diritto di appello, posto che la sentenza di primo grado non ha compiutamente formalizzato la nuova contestazione, fondandosi su dati fattuali sfuggenti non sufficientemente descritti dal primo giudice. Invero, il primo giudice aveva attribuito al ricorrente da un lato una condotta attiva (l'aver nominato l'amico DA) e dall'altro una condotta omissiva (l'omessa astensione in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto), non confrontandosi con il tema della doppia ingiustizia e lasciando incerto anche il dato temporale. La sentenza impugnata non avrebbe fatto chiarezza, complicando ulteriormente il quadro della vicenda, venendo a smentire alcuni passaggi cruciali della sentenza di primo grado ed introducendo nuove prospettazioni: la condotta addebitata al ricorrente non sarebbe consistita tanto nell'omessa astensione, quanto soprattutto nell'aver indebitamente favorito il DA, nominandolo commissario, violando i doveri di imparzialità e di controllo;
sarebbero poi state individuate ulteriori violazioni non indicate nel capo di imputazione e neppure dalla sentenza di primo grado (artt. 45 e 79 d. lgs. 231 del 2001). In modo contraddittorio, la sentenza impugnata, pur confermando la sentenza di primo grado che aveva escluso che i compensi percepiti dai - concorrenti potessero qualificarsi come danno ingiusto avrebbe identificato proprio in questi ultimi il danno ingiusto. 10.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen. Sarebbe inutilizzabile il materiale probatorio non presente agli atti: i giudici di merito avrebbero utilizzato le s.i.t. degli avv. Macchia, Strata, Gianaria e Levi rese presso la Procura di Torino, nonché quelle rese dall'avv. Levi presso la Procura di Milano, non allegate in forma integrale al fascicolo processuale e inserite in un'annotazione di p.g. per limitati stralci, così privando l'imputato di un'effettiva ed integrale difesa (l'eccezione riguarda anche le dichiarazioni confermative di quelle precedenti rese alla Procura di Milano). 10.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., quanto alla ricostruzione della condotta tipica del reato di abuso d'ufficio. I Giudici di merito sarebbero pervenuti all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sulla base di testimonianze de relato, dichiarazioni riportanti voci correnti, apprezzamenti personali completamente slegate dai fatti, dichiarazioni rese dai coimputati, senza riscontri esterni;
dichiarazioni travisate, 17 28 omettendo invece di confrontarsi con gli elementi probatori favorevoli agli imputati. Quanto alla nomina del DA quale commissario giudiziario, i Giudici di merito avrebbero desunto la incapacità e la inattività del DA esclusivamente dalle dichiarazioni del nuovo commissario AS, prive di riscontro, basate su voci correnti («ambienti interni dell'azienda») e quanto mai discutibili, in quanto opinioni personali, oltre che contraddette da dati documentali e fraintese nel loro contenuto (il notevole deficit di cui parla AS non sarebbe invero riconducibile alla breve gestione del DA, ma a quella precedente;
la mancata presentazione del bilancio 2012 non costituirebbe un'anomalia, non essendo ancora scaduto il termine di legge al momento delle dimissioni;
la stessa Corte di appello avrebbe escluso il danno di rilevante gravità; nessuna norma di legge prevede che la scelta del commissario debba essere effettuata su soggetti iscritti ad albi); al contrario non avrebbero dato rilievo alle dichiarazioni contrarie (i positivi giudizi espressi da GO, GH, IA, anche riportate per stralci nelle sentenze, e le dichiarazioni di NE VI, RO). Relativamente all'aver favorito il DA, la conoscenza personale non comporterebbe l'obbligo di astensione, non essendo vietato l'affidamento di un incarico a persona conosciuta personalmente. Nel tentativo di individuare la violazione di legge sulla quale ancorare la responsabilità del ricorrente, sarebbe stata valorizzata la mancata fissazione dell'udienza camerale, non menzionata nel capo di imputazione e comunque irrilevante in quanto pertinente alla sola scelta della misura cautelare (mai messa in discussione) e non a quella del commissario. I Giudici non avrebbero considerato le giustificazioni addotte dal ricorrente sui motivi della scelta (l'estraneità del DA al mondo delle banche, fortemente interessate nella vicenda, come avrebbero dimostrato le evidenze probatorie). 10.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., quanto all'individuazione dell'evento del reato e al requisito della «doppia ingiustizia». La motivazione risulterebbe carente con riferimento a tale necessario elemento della fattispecie. Tanto la sentenza di primo grado che quella impugnata avrebbero individuato l'evento nell'ingiustizia del danno: la sentenza impugnata, pur avendolo identificato con il compenso percepito dagli amministratori, avrebbe finito per contraddirsi laddove ha ritenuto comunque «dovuti» i compensi versati ai due coimputati e escludendo anche il danno morale, e ponendo l'accento su un 18 G aspetto non considerato dal primo giudice, ovvero le modalità di corresponsione dei compensi (erroneamente non ritenuto a carico dell'ente, sulla base della lettura delle norme del d.lgs n. 231 del 2001, non trovando base normativa il diritto di risalva dello Stato). La sentenza impugnata avrebbe inoltre fondato la sua decisione su un precedente di legittimità (n. 16895 del 2008), peraltro riguardante altra situazione (la nomina in tal caso era stata fatta sulla base di verbali ideologicamente falsi e i compensi erano stati liquidati in violazione di nome di legge): nel caso in esame mancherebbe la norma sulla base della quale ritenere ingiusti la condotta e l'evento. 10.5. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 43, 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale. La sentenza impugnata, pur confermando la decisione del primo giudice, ha finito per recuperare l'elemento fattuale dell'«accordo» escluso dal Giudice dell'udienza preliminare, sulla base di travisamenti probatori. In primis, le emergenze probatorie dimostrerebbero concordemente che il Di AC non venne indicato come uno dei possibili collaboratori originariamente individuati dal commissario e che su tale rosa il ricorrente non ebbe nulla da eccepire;
che Di AC venne indicato dal ricorrente solo come persona idonea a fornire precisazioni e consigli sulla gestione della rete informatica a commissariamento già avviato. Non vi sarebbe invece la prova (non avendola indicata la Corte di appello) che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del ruolo assunto dal Di AC su incarico del DA e della possibilità che questi venisse nominato amministratore unico. In secondo luogo, la prova che i tre imputati avessero operato per favorire la nomina del Di AC quale amministratore unico della EC risulterebbe erroneamente desunta dal soggetto proponente la istanza di revoca del commissariamento: l'ente era stato privato dei suoi vertici e pertanto solo il commissario avrebbe potuto rappresentare i suoi interessi. In ogni caso, potendo la revoca essere effettuata d'ufficio, sarebbe stato possibile per il giudice, se l'intento era di favorire il suocero, procedere di sua iniziativa. In terzo luogo, la Corte di appello avrebbe tratto la prova della consapevolezza da parte del ricorrente della volontà del suocero di diventare amministratore della EC dalla concomitanza temporale tra la presentazione dell'istanza di revoca del commissariamento e la convocazione dell'assemblea dei non proverebbe nulla, minando al soci: tale circostanza contrario la 19 G verosimiglianza della ricostruzione fattuale (l'istanza non avrebbe potuto essere accolta lo stesso giorno, come l'assemblea non avrebbe potuto deliberare nella stessa data). In quarto luogo, la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado, avrebbe risposto alla censura versata nell'appello in ordine alla non partecipazione del ricorrente a riunioni relative all'ente con il commissario ed il Di AC, non risultando tale dato probatorio dalle dichiarazioni dei soci, riportate negli stralci della sentenza di primo grado. In quinto luogo, la sentenza impugnata avrebbe impropriamente evidenziato una contraddizione della versione fornita dal ricorrente in ordine alla collocazione temporale della separazione: avrebbe invero equivocato il significato attributo alla versione resa al Presidente Gianfrotta, posto che la crisi coniugale che aveva portato alla separazioni di fatto doveva essere sorta precedentemente, come dichiarato in sede di interrogatorio. In sesto luogo, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto come pacifica la circostanza dell'oggetto del colloquio con il notaio NE Vidiri (consiglio di non coinvolgere il Di AC nell'affare EC), quando invece dalla lettura delle s.i.t. rilasciate da quest'ultimo risulterebbe soltanto un consiglio di tipo generale. Infine, la sentenza avrebbe ritenuta provata la sollecitazione venuta dal ricorrente alla convocazione da parte del DA della assemblea dei soci per la modifica delle statuto e a nomina del Di AC, quando al contrario nessuno dei soci avrebbe riferito tale circostanza (LL aveva indicato il GH come autore dell'iniziativa): la Corte di appello avrebbe erroneamente dato rilievo a circostanze riferite de relato. 10.6. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello erroneamente valorizzato la mancata confessione per escludere il riconoscimento delle circostante attenuanti generiche. 10.7. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 74, 78 e 80 cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la censura dell'appello con cui era stata chiesta l'esclusione della parte civile, non avendo nell'atto di costituzione indicato il preciso nocumento, diretto ed immediato, subito in conseguenza del reato, come previsto dall'art. 78, lett. d), cod. proc. pen. La sentenza risulterebbe comunque contraddittoria per aver da un lato escluso come non dovute le spese del commissariamento e dall'altro ammesso la S sussistenza del danno patrimoniale. 2 20 0 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non hanno fondamento, lambendo in alcuni punti l'inammissibilità, e devono essere quindi rigettati in ogni loro articolazione.
2. Va preliminarmente affrontata la questione, comune ai ricorsi, relativa alla "diversa" definizione giuridica data al fatto dal Giudice di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata rispetto a quella enunciata nell'imputazione.
2.1. Il Collegio, nel condividere le conclusioni svolte sul punto in udienza dal Procuratore generale e in ordine alle quali i ricorrenti hanno avuto modo di poter svolgere le loro controdeduzioni nel corso della discussione orale, ritiene che il fatto ascritto agli imputati e accertato in sede di merito debba essere ricondotto nella originaria qualificazione di corruzione propria. La sentenza emessa dal primo Giudice, pur dando atto che la vicenda oggetto del procedimento nascesse da "un intreccio fra interessi privati, relazioni familiari, legami di amicizia e delicati ruoli istituzionali", aveva ritenuto che dalle evidenze processuali non emergesse la prova tanto dell'accordo corruttivo tanto della dazione o accettazione della promessa del denaro o altra utilità, qualificando quindi la condotta degli imputati nell'ambito del paradigma dell'art. 323 cod. pen. Le condotte illecite poste in essere dal LE e dal DA erano state infatti ricostruite quali autonomi segmenti illeciti della vicenda, rispettivamente consistenti nel conferire il primo l'incarico di commissario all'amico DA e nel nominare il secondo a sua volta quali consulenti della procedura i parenti dell'amico LE, entrambe le condotte istigate dal Di AC, quale extraneus, nel cui interesse erano state commesse. La sentenza di appello, nel ricordare i termini della contestazione "in fatto" (l'apporto concorsuale fornito dal LE, Di AC e DA, che si erano "accordati" affinché il LE nominasse il DA quale commissario giudiziale e affinché quest'ultimo si avvalesse della collaborazione del Di AC, liquidando loro compensi per circa 117 euro, operando i concorrenti in modo da far nominare il Di AC amministratore unico della EC, grazie alla revoca del commissariamento proposta dal DA), ha ritenuto che legittimamente la vicenda era stata ricondotta nel reato di abuso d'ufficio. Nel ripercorrere la ricostruzione del fatto, la Corte di appello ha tuttavia accertato tutti gli elementi - sia pure per facta concludentia - dell'accordo illecito 21 W intervenuto tra gli imputati che veniva a costituire, nell'originaria ipotesi accusatoria, il "collante" delle condotte dagli stessi realizzate. D'altra parte, che questa sia stata la ricostruzione in fatto operata dal Giudice dell'appello è evidente dalle stesse censure avanzate dai ricorrenti, che hanno nei loro motivi contestato la motivazione là dove aveva accertato l'esistenza di un siffatto accordo tra gli imputati. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come tutta la gestione della vicenda relativa al commissariamento giudiziale della EC fosse stata condotta dagli imputati al fine di far assurgere il Di AC al ruolo di dominus all'interno dell'azienda, prima, con il suo inserimento come consulente "di fatto" del commissario, e, poi (non riuscendoci) con la revoca del commissariamento, propedeutica all'assunzione da parte di questi della carica di amministratore formale della società stessa. Secondo la Corte distrettuale, la nomina del DA era stata infatti "voluta e compiuta" al fine di creare uno "schermo formale" per realizzare grazie al rapporto confidenziale esistente con il LE - questa collaborazione del Di AC con la EC. A conferma di questo illecito progetto, la Corte di appello ha richiamato la circostanza del costante interesse del LE, che, anche dopo la nomina del DA e la indicazione del suo suocero quale collaboratore, aveva continuato a favorire l'ascesa di quest'ultimo, valutando la fattibilità della proposizione di un'istanza di patteggiamento, sollecitando il commissario a redigere sul punto una relazione, nonché a depositare nella sua cancelleria la richiesta di revoca del commissariamento, che costituiva presupposto affinché la EC si dotasse di un amministratore unico. Richiesta redatta utilizzando il file dell'ordinanza cautelare a firma del LE. DA, grato per l'incarico per il quale era in previsione la corresponsione di lauti compensi (poi liquidati a suo favore il 22 marzo 2013 dal LE a carico della EC per euro 194.607,43, in acconto sul maggior credito), aveva a sua volta acconsentito non solo ad avvalersi del Di AC come consulente, ma a mantenere significativamente "sommersa" la sua nomina (evitando investiture formali che avrebbero rivelato l'evidente conflitto di interesse tra il giudice e il consulente) e a lasciargli il campo nell'azienda, disinteressandosi delle sorti dell'azienda, persino una volta emerso il rischio di default, accettando la soluzione suggerita dal LE di «non fare nulla» e prestandosi a depositare la irrituale richiesta per la revoca del commissariamento (in coincidenza con la convocazione dell'assemblea dei soci in vista della nomina del Di AC quale amministratore unico). 2222 2 L'esistenza del "solido rapporto" tra il LE e il DA era poi stato confermato, secondo la Corte di appello, dalla richiesta di quest'ultimo di essere sostituito nell'incarico, una volta astenutosi il LE. La stessa Corte territoriale ha anche fatto rilevare come lo stesso Di AC, le cui mire di acquisire il ruolo di amministratore unico della EC si erano concretamente rivelate all'interno dell'azienda, fosse PArito dalla scena aziendale con le dimissioni del DA e come quest'ultimo si fosse tuttavia premunito, nonostante la cessazione dell'incarico, di far liquidare società commissariata"immediatamente" dalla - ancorché non tenuta giuridicamente a tale corresponsione le fatture per il compenso a favore del Di AC. Orbene, così accertati i termini della vicenda da parte della Corte di appello, ovvero dell'accordo intervenuto tra gli imputati nei termini descritti dall'ipotesi accusatoria, deve ritenersi che la condotta accertata in sede di merito rientri nell'ipotesi corruttiva originariamente contestata (non risultando contestati in fatto gli elementi propri della ipotesi di cui all'art. 319-ter cod. pen.). Configura infatti il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (tra tante, Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347). LE e DA avevano infatti posto al servizio di interessi privati le loro rispettive funzioni, in funzione di reciproci favori illeciti: il primo, quale giudice del procedimento, conferendo un ben remunerato incarico pubblico all'amico DA, affinché si prestasse a rendere possibile il coinvolgimento del suocero all'interno della procedura e poi la sua ascesa ad amministratore unico della EC;
il secondo, quale commissario giudiziale nominato dal LE, aveva acconsentito, grato per l'incarico ricevuto, a nominare quale suo consulente "di fatto", lautamente compensato, il suocero dell'amico, per poi, abdicando alle sue funzioni, farne consolidare il ruolo di dominus della procedura, realizzando di seguito le condizioni, con la presentazione della richiesta di revoca del commissariamento, perché potesse assumere la carica di amministratore unico della EC. Né fa velo a questa ricostruzione la deduzione difensiva che Di AC non fu la "prima scelta" del DA come consulente della procedura, posto che il reato di corruzione non esclude che i termini dell'accordo corruttivo si siano realizzati in progress. 23 G Quanto alla prova di tale accordo, la Corte territoriale ha posto in evidenza come lo stesso emergesse da un complesso di emergenze fattuali univocamente convergenti, quali segnatamente: a) la conoscenza esclusivamente privata del DA da parte del LE;
b) i pregressi contatti privati avuti dal LE con il DA per discutere della nomina (il primo anche recandosi personalmente presso lo studio del commercialista); c) la consapevolezza di entrambi costoro che DA non fosse all'altezza dell'incarico (DA aveva comunicato al LE di non essere iscritto all'albo dei liquidatori e di non avere alcuna competenza specifica); d) la nomina del DA effettuata illegittimamente, ovvero senza il previsto contraddittorio delle parti;
e) l'indicazione del nominativo del Di AC venuta dal LE come collaboratore da nominare nella procedura;
f) la assenza di una formale investitura del Di AC quale coadiutore della procedura;
g) l'essere divenuto il Di AC l'effettivo punto di riferimento della gestione del commissariamento, mentre DA si era rivelato a tutti suggente, evitando le interlocuzioni con i soci (quandanche sollecitate) e non preoccupandosi delle sorti dell'azienda (attenendosi alla soluzione suggerita dal LE di "non fare nulla"); h) la pianificazione da parte di Di AC della futura collaborazione all'interno della società, una volta cessato il commissariamento;
i) il costante interessamento del LE alla cessazione del commissariamento (prima valutando la fattibilità della proposizione di un istanza di patteggiamento, poi sollecitando il commissario a presentare una relazione nonché a depositare nella sua cancelleria la richiesta di revoca del commissariamento); I) la illegittima presentazione da parte del commissario della suddetta richiesta di revoca, utilizzando il file dell'ordinanza cautelare redatta dal LE, in concomitanza temporale con la convocazione dell'assemblea in vista della nomina del Di AC come amministratore unico e in assenza delle condizioni giustificative;
m) la liquidazione dei compensi di DA e Di AC al di fuori delle regole e delle formalità previste per la procedura commissariale;
n) la richiesta del DA di farsi sostituire una volta astenutosi il LE;
o) la scomparsa dalla scena aziendale del Di AC una volta dimessosi il DA;
p) la richiesta venuta dal DA, nonostante le sue dimissioni e la nomina di altro commissario, di far liquidare "immediatamente" dalla società i compensi del Di AC, lasciandone ignaro il nuovo responsabile della procedura;
q) il comportamento tenuto dal DA e da Di AC, una volta richiesto loro la restituzione dei compensi percepiti a carico dell'ente (il primo si era dichiarato pronto alla restituzione, il secondo aveva accampato false giustificazioni, deducendo che il pagamento era stato autorizzato dal nuovo commissario). 24 Q 2.2. La qualificazione giuridica così operata non può ovviamente produrre conseguenze sul piano sanzionatorio, in assenza dell'impugnazione del P.M. Non possono essere accolte le critiche sviluppate dalle difese in udienza in ordine all'impossibilità della qualificazione del fatto nell'originaria imputazione, fondate sulla teoria del giudicato progressivo o sulla preclusione derivante dall'effetto devolutivo dei gravami. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (per tutte, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Il concetto di "punto della decisione", come hanno ricordato le citate Sezioni Unite, riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Ne consegue quindi, nel caso in esame, che nessuna preclusione deriva dall'effetto devolutivo dell'impugnazione in ordine all'accertamento effettuato dal primo giudice, avendo gli imputati devoluto in sede di impugnazione anche i "punti" dell'accertamento del fatto e della sua qualificazione giuridica.
3. Quanto affermato al paragrafo che precede viene ad assorbire le censure versate nei ricorsi volte a contestare la "diversa" qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 323 cod. pen.
4. Relativamente al ricorso di Di AC si osserva quanto segue. 25 G 4.1. Per il primo motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 521, 598, 178 e 179 cod. proc. pen.), si rinvia a quanto rilevato nei par. 2 e 3 del "considerato in diritto".
4.2. Il secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 442, comma 1-bis, 192, 195 cod. proc. pen.) non ha fondamento. In sede di appello, il ricorrente aveva eccepito da un lato la mancata acquisizione di alcune sommarie informazioni (di cui si faceva riferimento negli atti di p.g.) e dall'altro che andavano distinte ai fini della ricostruzione dei fatti le dichiarazioni di coloro che furono presenti ai fatti da quelli che riferivano de relato, non investendo tra l'altro il profilo della violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. La risposta della Corte di appello ovvero che gli imputati non avevano subordinato il rito ad alcuna acquisizione probatoria è corretta. Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento" (per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Tammaro Rv. 216246). Il che vale sia per le annotazioni di p.g. sia per le dichiarazioni de relato per le quali non si applica il 195 cod. proc. pen. (fatta salva l'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria, costituita dall'assunzione del teste indiretto, tra tante, Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, G., Rv. 239080; Sez. 3, n. 23273 del 30/04/2015, G., Rv. 263884). Il ricorrente, nell'accedere al rito abbreviato, non aveva condizionato la sua richiesta di ammissione all'escussione dei testi "diretta fonte" informativa, precludendosi in tal modo anche la possibilità di sollevare la questione d'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., la cui operatività è destinata al giudizio dibattimentale ed alla formazione in contraddittorio della prova, alla quale chi ottiene il rito abbreviato ha rinunciato in via pattizia e volontaria in cambio dello sconto di pena ottenibile.
4.3. Il terzo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale) formula in gran parte censure che investono direttamente l'apprezzamento delle evidenze probatorie e che quindi non sono consentite in questa sede. Il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le 26 5 varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, esulando la "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e nell'ottica del ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (tra tante, da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza, completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il migliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a differenza di altre. Anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Non è infatti consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, mentre, invece, è consentito, a determinate condizioni, dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che incontrovertibilmente non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (tra tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Dall'esame del ricorso emerge chiaramente che le articolazioni del motivo in esame hanno la finalità di contestare direttamente l'apprezzamento di fatto operato dai Giudici di merito piuttosto che sottoporre alla Corte di legittimità la Ꭿ 27 G tenuta logica della motivazione, che risulta in ogni caso priva di lacune, aporie o salti logici o altre manifeste illogicità denunciabili in questa sede. In particolare, esaminando i singoli punti del motivo, si osserva quanto segue. Quanto alla prova del concorso del ricorrente, quale extraneus del reato, il ricorrente, contestando l'esistenza di un "accordo" tra gli imputati, si limita a sostenere la mancanza di prova sul punto, non confrontandosi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che come descritto nel par. 2 del "considerato in diritto", aveva ricostruito in modo coerente e convincente la vicenda, con analisi aderente ai dati fattuali disponibili, come in precedenza esaminato. Relativamente al carattere "dovuto" della retribuzione versata al ricorrente, risulta corretto il rilievo della Corte di appello al riguardo. Infatti, non solo l'incarico di Di AC non trovava una fonte giustificativa in un incarico formale (non risultava investito formalmente dal commissario, né tantomeno aveva alcun rapporto contrattuale con la società commissariata), ma il suo compenso, quale collaboratore del commissario giudiziale, era stato illegittimamente posto a carico dell'ente, anziché dell'Erario. Va rammentato che, qualora nel corso del procedimento per l'accertamento della sua responsabilità amministrativa da reato l'ente venga commissariato ai sensi dell'art. 45, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, l'acconto sul compenso liquidato al commissario non può essere posto a carico dell'ente medesimo fino alla sua eventuale definitiva condanna e la relativa spesa deve nel frattempo essere anticipata dall'erario ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, norma applicabile anche nel suddetto procedimento (Sez. 4, n. 15157 del 05/02/2008, La Fiorita S.c.a R.I., Rv. 238974). A norma dell'art. 4 del T.U. sulle spese di giustizia infatti «le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Soltanto una volta divenuta esecutiva la condanna, l'art. 79 del d.lgs. n. 231 del 2001 pone le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso a carico dell'ente. Gli stessi principi valgono naturalmente, ai sensi dell'art. 4 cit., anche per il coadiutore del commissario, la cui opera è integrativa dell'attività di quest'ultimo, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura. 28 G Si tratta ancora di censura di precluso merito quella afferente all'incarico del ricorrente quale amministratore unico della EC: non correlandosi alla motivazione, il ricorrente si pone in diretto confronto con il materiale probatorio, sottoposto alla Corte di cassazione per ottenerne un diverso apprezzamento. Quanto alla dedotta legittimità della richiesta di porre fine al commissariamento, la censura è generica. Il commissariamento giudiziale una misura finalizzata ad evitare che, in determinate situazioni, l'accertamento della responsabilità dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività: al posto della sanzione o della misura cautelare interdittiva, idonea ad interrompere l'attività dell'ente, si prevede, per un periodo temporaneo, una sorta di "espropriazione" dei poteri direttivi e gestionali che sono assunti dal commissario, sulla base delle indicazioni impartite dall'autorità giurisdizionale. In questo senso, si giustifica anche l'onere del commissario di attuare i modelli di organizzazione e di controllo, in quanto la sostituzione trova la sua ragione d'essere anche nel far recuperare una situazione di legalità organizzativa all'ente, evitando che si possano ripetere gli stessi illeciti. Peraltro, come evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 43108 del 28/09/2011, Enna Euno Spa, Rv. 250846), in occasione della nomina in sede cautelare del commissario giudiziale, il giudice deve indicare i "compiti ed i poteri" dello stesso, tenendo conto della specifica attività svolta dall'ente e della situazione in cui si trovava il vertice della società. Si tratta di indicazioni funzionali per la corretta gestione dell'ente nella delicata fase cautelare, ma che acquistano un rilievo particolare anche in relazione alla valutazione di adeguatezza della misura sostitutiva in questione: dinanzi alla forte invasività delle misure interdittive nella vita dell'ente il legislatore ha voluto che il giudice tenga conto della realtà organizzativa dell'ente sia per "neutralizzare il luogo nel quale si è originato l'illecito", sia per applicare la misura valorizzandone l'adeguatezza e la proporzionalità, nel rispetto del criterio dell'extrema ratio, limitando, ove possibile, la misura solo ad alcuni settori dell'attività dell'ente. Ed è quindi alla luce del ruolo e dei poteri conferiti al commissario nominato nella fase cautelare che va verificato il perimetro esatto della sua attività, con l'individuazione degli organi societari che devono essere sostituiti. Sul punto il motivo è quindi aspecifico, non indicando se il potere di cui si deduce la legittimità fosse stato conferito al commissario. Ancorché siano assorbite dalla qualificazione giuridica del fatto le deduzioni dirette a contestare la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. per la mancanza degli elementi costitutivi, si deve in ogni caso rilevare che le stesse G 2 929 ripropongono questioni in fatto, non correlandosi al tessuto argomentativo della sentenza. E' opportuno comunque precisare, trattandosi di dato valorizzato dalla Corte di appello a fini della prova del reato, che, nella fase cautelare, il provvedimento di nomina del commissario, a differenza del procedimento previsto dal disposto degli artt. 15 e 79 del d.lgs. n. 231 del 2001, è contestuale alla verifica dei presupposti che giustificano la prosecuzione dell'attività dell'ente, sicché è il giudice della cautela che, nello stesso provvedimento con cui dispone la prosecuzione, nomina anche il commissario (Sez. 6, n. 20560 del 25/01/2010, Impresa Ferrara Snc, Rv. 247043). Sicché il contraddittorio anticipato spiega i suoi effetti anche sulla nomina del commissario giudiziale in fase cautelare.
4.4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non può essere accolto. Quanto alla richiesta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., il ricorrente si limita ad evidenziare che la richiesta era meritevole di accoglimento per il ruolo avuto nel reato e per il buon comportamento processuale, non argomentando peraltro sulla specificità del motivo contenuto nell'appello sul punto, che costituiva la condizione per la sua trattazione da parte del giudice dell'appello (e quindi per denunciare in questa sede l'omessa valutazione). L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è infatti inammissibile per difetto di specificità dei motivi (e quindi legittima il giudice del gravame a non tenerne conto) quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Anche sulla dosimetria della pena, valgono gli stessi rilievi, risultando in ogni caso la motivazione conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte in tema di motivazione quando venga inflitta come nella specie una pena al di - - sotto della media edittale (tra tante, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tal caso, non è infatti necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Quanto all'errore nel calcolo della pena, va rilevato che lo stesso ha interessato la sola redazione della motivazione, risultando peraltro chiara ed evidente la volontà del giudice: la Corte di appello ha infatti affermato di confermare per il ricorrente la pena-base inflitta in primo grado (nella specie, 30 G anni uno e mesi sei di reclusione), per poi indicare, per mero errore redazionale, nella esplicitazione dei calcoli una pena diversa (all'evidenza invertendo le pene inflitte per altro imputato). Emergendo in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, così da potersi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, l'errore è irrilevante (tra tante, Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153).
4.5. Non alcun pregio l'ultimo motivo in ordine alle statuizioni civili. Sulla base della ricostruzione della vicenda processuale descritta in precedenza, correttamente è stata ritenuta la EC soggetto danneggiato dal reato e quindi, come tale, legittimata alla costituzione quale parte civile nel processo. In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo infatti il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (per tutte, Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 26237101) Avendo la Corte di appello confermato la condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale, va ribadito che, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (ex multis, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386; Sez. 3, n. 16324 del 26/02/2015, R.G.N., non mass.; Sez. 3, n. 19844 del 29/01/2014, Polini,, non mass.).
5. Relativamente al ricorso di DA, si osserva quanto segue.
5.1. In ordine al primo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.) e al secondo motivo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 442, comma 1-bis, 192, 195 cod. proc. pen.), si rinvia a quanto già osservato per gli analoghi motivi presentati dall'imputato Di AC, ricorrendo le medesime ragioni per il rigetto delle censure presentate dal ricorrente DA. 5 31 5.2. Il terzo motivo, là dove denuncia il travisamento di un dato processuale (la collocazione temporale del colloquio del LE con il notaio NE VI), è privo di fondamento. Il rilievo difensivo non risulta rilevante, in quanto non idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Secondo il ricorrente, tale dato sarebbe stato di "estrema rilevanza" in quanto su di esso la Corte di appello avrebbe basato l'incipiens dell'elemento psicologico e a tal fine ha riportato altro passaggio della motivazione, nel quale tale dato sarebbe stato utilizzato (pag. 28). E proprio dalla lettura complessiva della motivazione, si evince che il colloquio in questione venne utilizzato dalla Corte di appello per dimostrare (pag. 28) che il LE - artefice della nomina del Di AC non venne neppure "scoraggiato" nei suoi propositi illeciti dalle sollecitazioni venute dall'amico NE VI, che, in epoca compatibile con la nomina del DA, lo aveva invitato ad evitare di nominare il suocero. Quindi la circostanza che tale colloquio sia avvenuto dopo la nomina del DA non incide sulla tenuta logica della motivazione.
5.3. Quanto ai restanti rilievi versati nel terzo motivo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 cod. pen.), le censure nella parte in cui contestano la carenza della imputazione originaria rispetto alla ritenuta ipotesi di abuso d'ufficio sono assorbite da quanto già osservato al par. 3 del "considerato in diritto". Le critiche che invece investono la logicità della motivazione sviluppano in gran parte argomentazioni di precluso merito, nei termini di cui si è già detto in ordine ai limiti del sindacato di legittimità al par.
4.3 del "considerato in diritto". Il ricorrente infatti sollecita una diversa e nella sua prospettiva - più adeguata lettura delle evidenze processuali e deduce illogicità motivazionali, ponendosi in diretto confronto con le evidenze processuali. Peraltro, anche laddove, il ricorrente si sia premurato di allegare gli atti processuali a suo - avviso travisati - la deduzione si sostanzia nella richiesta rivolta alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, al di fuori dei casi, quindi, dei casi di travisamento della prova previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Quanto in particolare al dedotto travisamento in ordine alle dichiarazioni rese dal nuovo commissario AS e dalla teste Adriana LL, va viepiù osservato che il dato che si assume travisato era stato tra l'altro già utilizzato nella sentenza di primo grado (rispettivamente pag. 16 e 12). Ne consegue che, 32 G anche a voler tacere della ammissibilità e rilevanza delle questioni dedotte, non è comunque deducibile in questa sede il relativo vizio di travisamento (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217). Il ogni caso, la motivazione complessiva della sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda in modo non manifestamente illogico, affrontando tutte le questioni in questa sede riproposte. Quanto all'interpretazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 231 del 2001, valgono le medesime osservazioni già esposte in ordine ad analoga questione sollevata dal ricorrente Di AC. Relativamente alla mancanza della "doppia ingiustizia", la questione dedotta, per quanto non rilevante ai fini della sussistenza dell'ipotesi corruttiva, è comunque priva di fondamento. Per la posizione del DA, è sufficiente richiamare quanto osservato dalla Corte di appello in ordine alla illegittimità della procedura di liquidazione del suo compenso, posto a carico dell'ente, anziché dell'Erario. In ordine a tale questione si rinvia a quanto già rilevato per il ricorrente Di AC al par.
4.3 del "considerato in diritto".
5.4. Il motivo sul trattamento sanzionatorio non può essere accolto. In ordine alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la motivazione resiste alle critiche del ricorrente, in quanto riposa su argomentazioni coerenti e non inficiante da vizi giuridici, mentre ancora una volta le deduzioni difensive propongono una diversa lettura delle risultanze processuali. Neppure è censurabile la dosimetria della pena, posto che non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880). Situazione nella specie, non ricorrente, tenuto conto anche che la pena inflitta al ricorrente è comunque attestata sul minimo edittale. Anche per il ricorrente DA, valgono le osservazioni fatte per il coimputato Di AC in ordine all'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla indicazione della pena-base.
5.5. Per l'ultimo motivo relativo alle statuizioni civili si ribadisce quanto già affermato in ordine all'analoga censura avanzata dal coimputato Di AC al par.
4.5. del "considerato in diritto".
6. Relativamente alle censure del ricorrente LE si osserva quanto la segue. 33 6.1. Il primo motivo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen.) è assorbito dalla qualificazione giuridica del fatto nella imputazione originaria.
6.2. Il secondo motivo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.) propone censure analoghe a quelle esaminate per gli altri ricorrenti, che devono essere rigettate per le ragioni già esposte al par.
4.2 del "considerato in diritto".
6.2. Il terzo motivo (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) si articola in censure che non possono essere accolte. Molti degli argomenti spesi dal ricorrente sono per un verso di precluso merito per altro verso si sostanziano nella contestazione di aspetti rilevanti solo in funzione della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen.
6.2.1. Quanto alla nomina del DA quale commissario giudiziale, va rilevato che il nuovo commissario AS non ha fatto riferimento a "voci correnti" quanto piuttosto a notizie apprese da persone determinate (i soci, come indicato dai primi giudici, a pag. 18 della sentenza), anche se non compiutamente identificate. Il divieto previsto dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova infatti applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate (per tutte, Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011, Fisichella, Rv. 251608). La sentenza impugnata non ha altresì utilizzato valutazioni personali dello AS, ma soltanto dati obiettivi emersi dalla sua gestione commissariale. Sono infatti ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni del testimone "tecnico", ovvero particolarmente esperto in un dato settore, che riferisca dati di fatto, sia pur nella percezione "qualificata" consentita dalle sue speciali conoscenze (Sez. 2, n. 40840 del 19/09/2007, Ranieri, Rv. 238758). Va poi osservato che i Giudici di merito hanno accertato che il commercialista DA risultasse già sulla carta e prima ancora della sua nomina quale soggetto del tutto inidoneo a svolgere il compito, sulla base di un ragionamento privo di manifeste illogicità (non era strutturato per l'incarico, tanto da ricorrere a vari collaboratori esterni, non era iscritto all'albo, non aveva avuto esperienze similari). Anche in appello, sono state richiamate le dichiarazioni di AS per sostenere che si trattava di soggetto dimostratosi privo di efficienza adeguata ai compiti, ma non certo attribuendo al DA il grave deficit aziendale (neppure riconosciuto quale danno cagionato dall'imputato), quanto piuttosto stigmatizzando la sua grave inerzia a fronte di una siffatta situazione (non era stato presentato il bilancio dell'esercizio 2012; le banche si 34 stavano accingendo a revocare gli affidamenti, dovevamo essere sanate le irregolarità fiscali che costituivano la causa delle notevoli perdite dell'ente). Le obiezioni difensive sviluppate su tale punto mirano a parcellizzare gli elementi valorizzati dai Giudici di merito, proponendo una lettura alternativa delle evidenze processuali, con inammissibili invasioni nel merito delle fonti di prova. Quanto ai "positivi" giudizi sulla gestione del commissariamento della EC che si assumono pretermessi, anche a voler tacere della genericità del rilievo, è sufficiente osservare come lo stesso AS avesse constatato un'apparente regolarità delle attività, rivelatosi invece ai controlli effettuati gravemente carente;
inoltre i soci erano stati rassicurati dal Di AC che tutto stava proseguendo nel verso giusto (s.i.t. Costantino CA, sentenza di primo grado pag. 11) o comunque tenuti all'oscuro sull'andamento della società (s.i.t. Adriana LL, sentenza di primo grado pag. 12). Né viene ad inficiare la motivazione, in ordine alle capacità professionali del DA, l'omessa considerazione delle dichiarazioni del notaio NE VI e del RO, posto che la circostanza riferita dallo AS (DA non era conosciuto nel settore professionale specifico) era stata confermata dallo stesso DA in sede di interrogatorio (avendo dichiarato di aver avvertito il LE di non avere alcuna esperienza specifica, cfr. sentenza impugnata, pag. 27). Neppure appare dirimente stabilire la necessità o meno che la nomina del commissario sia stata fatta ricadere tra soggetti iscritti all'albo dei liquidatori: i Giudici di merito hanno invero utilizzano tale dato, congiuntamente ad altri univocamente convergenti, in funzione della dimostrazione delle "vere" motivazioni che avevano giustificato la scelta del DA.
6.2.2. Anche le deduzioni relative al contestato conflitto di interessi nella scelta del DA come commissario giudiziale non hanno pregio. Il ricorrente, nel sostenere che la scelta del nominativo del DA fosse giustificata dalla sua estraneità dal mondo delle banche e comunque formalmente legittima, non si confronta con la motivazione complessiva della sentenza impugnata ed in particolare là dove ha accertato che la scelta del commissario fu fatta dal ricorrente, quale giudice del procedimento, esclusivamente in funzione del perseguimento di interessi privati, ovvero nell'ottica di introdurre un amministratore giudiziale di fiducia che coprisse e tutelasse la posizione del suocero. Pertanto, è ultroneo stabilire se la nomina fosse in sé lecita (perché vietata da atti imperativi) o legittima (perché conforme a norme giuridiche riguardanti la sua validità ed efficacia), essendo sufficiente, ai fini della rilevanza penale della condotta, che la stessa nomina, anche se formalmente regolare, prescindesse, 35 per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (tra le tante, (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian, Rv. 244530). Nel reato di corruzione propria, la parzialità si rivela nell'atto segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse (esclusivo o prevalente) del privato, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio: ciò che caratterizza la c.d. "corruzione propria", infatti,è l'asservimento della funzione agli interessi privati. Nella specie il rapporto creatosi tra il LE ed il DA era diretto alla "mercificazione e affarismo" nell'esercizio dei pubblici poteri, dando vita ad un univoco reciproco scambio di favori. Quanto alla legittimità delle modalità di nomina del commissario, si rinvia a quanto già osservato al par.
4.3 del "considerato in diritto".
6.3. Relativamente alle censure circa il carattere dovuto dei compensi percepiti dal DA e dal Di AC, sviluppate dal ricorrente in funzione della dimostrazione della insussistenza della cosiddetta "doppia ingiustizia", richiesta dal reato di cui all'art. 323 cod. pen., quandanche assorbite dalla qualificazione giuridica del fatto, sono comunque infondate per le medesime ragioni sviluppate nel par.
4.3 del "considerato in diritto".
6.4. Anche il motivo relativo all'elemento psicologico non può essere accolto. Come si è detto in premessa, il ricorrente ha colto, per contestarlo, l'elemento valorizzato da parte della Corte di appello dell'accordo" che costituiva, nell'imputazione originaria, il momento unificante delle condotte attribuite agli imputati. Si è già osservato al par.
2.2 del "considerato in diritto". che nessuna preclusione derivava al Giudice dell'appello sul punto. Quanto alle censure avanzate dal ricorrente per denunciare i "travisamenti probatori" sulla base dei quali la Corte di appello avrebbe tratto il suo convincimento, va osservato che molte di esse sviluppano argomenti di merito che, lungi dal dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, si dilungano inammissibilmente nella rappresentazione di "più" logiche e persuasive letture degli atti processuali. Per il resto, le critiche sono prive di fondamento. In particolare, relativamente alla prova della consapevolezza da parte del LE del coinvolgimento del Di AC nella vicenda EC, il motivo non si confronta con l'accertamento compiuto dai Giudici di merito (già più volte rammentato in precedenza), finendo per proporre una critica generica e meramente oppositiva. 36 G In ordine alla legittimazione del commissario giudiziale a proporre l'istanza di revoca del commissariamento valgono le medesime osservazioni fatte al par.
4.3 del "considerato in diritto", risultando la censura parimenti affetta da genericità. La censura che contesta la significatività della concomitanza temporale tra la presentazione dell'istanza di revoca del commissariamento e la convocazione dell'assemblea dei soci non ha pregio. Il ricorrente mira a parcellizzare un dato fattuale che, congiuntamente ad altri, è stato ritenuto univocamente dimostrativo del "disegno" perseguito dagli imputati. La Corte di appello ha invero evidenziato la cadenza temporale degli eventi per inferirne, in modo non manifestamente illogico, lo stretto collegamento tra le vicende della procedura e lo scenario che si stava realizzando all'interno della società. E' irrilevante la dedotta omessa risposta al rilievo versato nell'appello in ordine alla contestata partecipazione del LE a riunioni "riferite dai soci", posto che il passaggio della sentenza di primo grado (pag. 28) non è stato riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata né è stato viepiù utilizzato dalla Corte di appello per fondare la responsabilità del ricorrente. Quanto alla collocazione temporale della separazione coniugale del ricorrente, la Corte di appello non ha affatto valorizzato a fini probatori, come assume il ricorrente, la contraddizione del LE sul punto. Piuttosto, la stessa Corte fa fornito risposta alla censura difensiva volta a dimostrare che il rapporto di parentela con il Di AC non fosse così stretto a causa della già intervenuta separazione coniugale. Sul punto, la Corte di appello si è limitata a rilevare che la tesi difensiva fosse sguarnita di prova, avendo viepiù lo stesso ricorrente dichiarato al Presidente della Sezione una data più recente. Anche la censura relativa al contenuto del colloquio avuto dal ricorrente con l'amico notaio risulta priva di pregio. La Corte di appello ha infatti soltanto valorizzato la coincidenza temporale dell'episodio con i fatti del procedimento penale. Parimenti privo di fondamento è l'ultimo rilievo, concernente l'iniziativa della convocazione dell'assemblea per la modifica dello statuto e la nomina dell'amministratore unico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, proponendo censure che risultano aspecifiche, oltre che infondate. La circostanza che la Corte di appello abbia fondato il suo convincimento su dichiarazioni de relato non dà luogo, come già detto in precedenza, all'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. nel rito abbreviato non condizionato all'integrazione probatoria. In ogni caso, quanto 37 ८ all'affidabilità di queste dichiarazioni, è sufficiente rilevare che la Corte di appello ha utilizzato più fonti probatorie che veniva tra loro a riscontrarsi.
6.5. Non si rinvengono vizi censurabili in questa sede relativamente all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello ha infatti ritenuto che non vi fossero elementi favorevoli che giustificassero la mitigazione della pena: così il comportamento processuale (l'aver reso l'interrogatorio), non connotato da significativa resipiscenza, non avendo altresì il ricorrente attuato alcuna attività riparativa a comporre l'interesse leso.
6.6. Quanto infine alla costituzione di parte civile della EC, il ricorrente propone censure analoghe agli altri ricorrenti e che pertanto devono essere rigettate per i medesimi motivi. Non ha fondamento anche la questione della violazione dell'art. 78, lett. d), cod. proc. pen. Secondo un orientamento largamente condiviso e dal quale non vi è motivo alcun per discostarsi, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi, sicché per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti come nel caso in esame con immediatezza (tra le tante, Sez. 6, n. 32705 del - 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325).
7. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente CalvaneseErsilia Cal Dariyo Cordeno DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Flera Esposito