Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 2
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d'ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d'accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 323 cod. pen., dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato).
In tema di reati contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e conseguentemente il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato il delitto di peculato con riferimento alla condotta del presidente di un ordine degli architetti, il quale aveva attinto per finalità private ai fondi dell'ordine ed aveva poi giustificato l'uscita - anche mediante una falsa fattura di acquisto di beni - rappresentando l'esistenza di esigenze istituzionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2015, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 18/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 276
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 37416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OS UI OV, nato a [...] il [...];
2. PA AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/12/2013 della Corte d'appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Anna LI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Massironi Tiberio e Cosimo Palumbo per OS e l'avv. Jacopo Pensa per PA, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, sollecitando, in via subordinata per OS l'accertamento di prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 25/05/2012 ha affermato la responsabilità di OS UI OV e PA AR in relazione al reato di cui al capo 1), qualificato ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 c.p. riguardante la concessione di limitati incarichi professionali in favore di PA, e riqualificato la medesima imputazione ai sensi dell'art. 323 c.p., in relazione alle residue pratiche richiamate nel capo di imputazione, per le quali si registrava il conferimento dell'incarico professionale da parte di PA in favore dell'arch. TT, convivente del OS e l'interessamento di quest'ultimo nelle relative pratiche amministrative;
ha affermato inoltre la responsabilità di PA AR in relazione al capo 6) attinente ad una ipotesi di peculato.
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia richiamata, con sentenza del 04/12/2013, ha riqualificato tutti gli episodi di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 323 c.p. ed assolto dalle accuse di corruzione PA, determinando nei confronti di OS la sanzione di anni tre e mesi sei di reclusione e nei confronti di PA, in relazione al residuo delitto di peculato, previa concessione di attenuanti generiche, di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena. L'attività illecita si era sviluppata, secondo la sentenza, nell'esercizio della funzione svolta da OS in qualità di capo settore della programmazione territoriale del comune di Gallarate, nell'aver richiesto ad imprese edili con le quali entrava in contatto per ragioni di ufficio, il conferimento di incarichi alla propria compagna TT, ed a PA AR, cui veniva attribuita la funzione di direttore dei lavori, in relazione a pratiche sulle quali egli esercitava la sua funzione amministrativa, violando il dovere di imparzialità, in quanto aveva previamente fornito indicazioni specifiche ed assicurazioni sulle modalità di azione e sulla possibilità di accelerazione di provvedimenti ai quali i privati erano interessati.
2.1. I difensori di OS con un primo motivo di ricorso deducono violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento al mancato accertamento di inutilizzabilita delle intercettazioni ambientali disposte a partire dal 07/02/2008 sull'autovettura BMW in uso al ricorrente. Si osserva riguardo che la Corte d'appello, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, ha ritenuto scaduto il termine di 15 giorni entro il quale era stata autorizzata la captazione nel giorno precedente a quello individuato in primo grado, ed ha riconosciuto nel provvedimento di proroga risalente alla data scaduta la presenza di una nuova autorizzazione, nel presupposto che tale atto non contenesse una motivazione per relationem di secondo grado, determinazione che si ritiene invece illegittima.
Si esclude che tale atto possa qualificarsi quale decreto autorizzativo, in quanto privo di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di reato e della valutazione sull'indispensabilità delle intercettazioni, oltre che di indicazioni sull'oggetto del controllo.
Si contesta inoltre la corrispondenza al reale del rilievo operato dalla Corte circa la mancata individuazione di atti rilevanti nei due giorni non coperti da autorizzazione, in quanto l'illegittimità del provvedimento emesso il 7 febbraio rende inesistenti anche i successivi provvedimenti di proroga. Si richiama l'interesse a tale accertamento in questo procedimento, in quanto le comunicazioni potrebbero essere utilizzate anche nei diversi giudizi che hanno avuto origine dal medesimo controllo, posto che l'autonomo percorso del presente giudizio è conseguenza di una decisione di separazione delle relative posizioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla diversità del fatto contestato rispetto a quello per cui è stata accertata la responsabilità, erronea applicazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 604 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
Richiamata la circostanza di fatto che la contestazione originaria prevedeva l'imputazione per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., di cui erano specificati in fatto tutti gli elementi costitutivi, si ritiene che l'affermata responsabilità per reato completamente diverso è stata conseguenza dell'accertamento di un episodio storico differente, in quanto diversi sono i ruoli attribuiti all'imputato ed alle persone offese ed altrettanto diverse le condotte ascritte, situazione che ha prodotto una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito, che impone la dichiarazione di nullità della pronuncia di primo grado per la diretta influenza di tali mutamenti sull'esercizio del diritto di difesa. La Corte d'appello ha omesso di argomentare sul punto, poiché si è limitata a richiamare massime giurisprudenziali, senza occuparsi dell'analisi di quanto verificatosi nel caso concreto, pur costituendo tale rilievo l'oggetto della specifica censura nell'atto di appello.
A maggiore specificazione del rilievo si osserva che la contestazione riguardante l'abuso d'ufficio avrebbe richiesto, quale necessario sviluppo del tema di indagine, l'esame delle singole pratiche per verificare l'abuso di potere dell'interessato rispetto all'ufficio ricoperto, accertamento che non è stato svolto, posto che, in relazione a sette delle otto pratiche richiamate nel capo di imputazione non risultano acquisiti neanche i documenti amministrativi, ne' sono state eseguite consulenze tecniche, mentre in un caso l'atto amministrativo considerato risulta emesso da un comune in cui OS non aveva mai svolto l'attività pubblica.
2.3 Con ulteriore motivo si deduce vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto l'aspetto del travisamento della prova,
riguardo all'individuazione degli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio, con riferimento alla finalità di acquisizione di incarichi privati, la cui esistenza è stata nella stessa sentenza smentita in altro punto della motivazione. Si rileva inoltre che in nessuna delle intercettazioni richiamate dalla Corte si fa riferimento a qualcuna delle pratiche indicate nel capo d'imputazione, e si richiama la carenza documentale già rilevata. A fronte di tale vuoto dimostrativo si deducono le carenze di riscontri in ordine all'intervento del ricorrente su specifiche pratiche, mentre gli elementi di prova indicati nel ricorso dimostrano che l'iter amministrativo non era seguito personalmente dal ricorrente, ma sottoposto a controlli incrociati, circostanza che esclude la determinazione autonoma dell'interessato in proposito, e quindi la possibilità della consumazione del reato contestato.
3.1. La difesa del coimputato PA deduce vizio di motivazione con riferimento all'accertamento di sussistenza del reato di peculato, la cui individuazione in sentenza si assume fondata sulle intercettazioni, sull'acquisizione documentale e sulle dichiarazioni testimoniali, e si individuano tutti gli elementi di fatto che si ritengono non valutati dalla Corte d'appello, suscettibili di smentire la versione accusatoria, con particolare riferimento all'inattendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni dimostrata in forza della produzione di alcuni pagamenti pregressi. Si specifica che al riguardo non può ritenersi intervenuto un doppio accertamento conforme di responsabilità, in quanto il giudice d'appello ha escluso la rilevanza di una valutazione aritmetica svolta dal giudice di primo grado sulle risultanze della fattura, rivisitata dalla Corte territoriale, in conseguenza delle rilevate incongruenze sulla non corrispondenza degli importi indicati, dimostrata dalla difesa.
Si osserva inoltre che la fattura prodotta sia stata ritenuta fulcro di riscontro dell'attendibilità delle testi, malgrado la particolarità delle attestazioni sul loro contenuto avesse portato la difesa a sollecitare un accertamento peritale, con motivazione i cui fondamenti risultano contraddetti dalle produzioni documentali, che danno conto di una formazione del documento contestuale alla richiesta di esibizione, che contraddice l'assunto posto a base della mancata rinnovazione del dibattimento sul punto, costituito dalla pretesa non modificabilità delle produzioni.
3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa qualificazione dei fatti quale truffa in luogo che come peculato, in quanto il PA, pur essendo presidente dell'ordine professionale, non aveva la disponibilità materiale del denaro, dovendo richiedere la formazione del documento, falso in tesi di accusa, proprio per ottenere l'erogazione dell'importo da parte del tesoriere.
3.3. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla contestazione della qualità di pubblico ufficiale rivestita dal presidente del consiglio dell'ordine, ove, come nella specie, egli eserciti attività non istituzionale.
3.4. Nell'interesse di PA è stata depositata memoria con la quale si deducono vizi nel provvedimento ascrivibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con cui si rileva la mancanza di corrispondenza tra reato accertato ed imputazione, nella parte in cui, a fronte di un'accusa che riguarda l'appropriazione di beni con la falsa annotazione di un acquisto di un vassoio di argento del costo di Euro 1.500, entrambe le sentenze di merito chiariscono che il prezzo effettivo di tale bene era stato di Euro 850, per la necessità di adeguare l'accusa alle risultanze documentali, di cui era emerso il contrasto con quanto riferito dalle testi di accusa. Si contesta a tal proposito l'illogicità delle difformi valutazioni di credibilità delle testi, malgrado fossero smentite dalle risultanze citate.
Si lamenta inoltre la mancata considerazione dell'assenza di interesse dell'appropriazione, a fronte della dimostrata spendita di una somma ben maggiore presso lo stesso esercizio da parte di PA, evento non ricordato dalle testi.
Si segnala la particolare delicatezza di una valutazione di prova testimoniale il cui contenuto era mutato nel corso del tempo, ed aveva condotto alla nuova audizione della medesima teste, sei mesi dopo la prima escussione, per offrire argomenti a sostegno della modifica delle dichiarazioni rese, procedimento di ammissione della prova non consentito nel giudizio accusatorio.
3.3. Si rileva illogicità della motivazione quanto al mancato esperimento dell'accertamento informatico sulla contabilità dell'esercizio commerciale, richiesto a prova contraria a seguito delle produzioni documentali della teste intervenute nella seconda audizione, e necessario al fine di verificare la data di formazione dell'atto la cui non modificabilità, estremo che aveva condotto al rigetto dell'istanza, smentito dalla difforme ricostruzione sulla versione offerta con la produzione della fattura esistente presso l'esercizio commerciale.
3.4. Con ulteriore motivo si deduce violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di OS è fondato, quanto alla eccezione di nullità della contestazione, mentre quello formulato nell'interesse di PA deve essere rigettato.
2.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata quale primo motivo di ricorso nell'interesse di OS è infondata. La sentenza della Corte territoriale osserva sul punto che il decreto di proroga, sopraggiunto il 07/02/2008, conteneva tutti gli elementi richiesti per una nuova autorizzazione, e ciò legittimava il controllo successivo, mentre, quanto alle registrazioni captate il giorno precedente non coperte dall'autorizzazione per la già intervenuta scadenza del termine fissato nella precedente autorizzazione, e non individuabile nel provvedimento successivo, per la sua evidente non retroattività, mancava una deduzione specifica imprescindibile, riguardante la considerazione dell'elemento di prova eventualmente raccolto in quel lasso temporale a fondamento dell'accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di primo grado.
In questa sede non si contesta la mancanza di specificità dell'eccezione, con riguardo alla sua riferibilità al dato probatorio eventualmente acquisito il 06/02/2008, ma si richiama l'ipotetica utilizzabilità di tale elemento di prova in diverso procedimento. La deduzione risulta del tutto infondata, a fronte della necessità che l'impugnazione sia sostenuta da un interesse concreto, che deve essere valutato nell'ambito del medesimo procedimento cui il gravame si riferisce, la cui esistenza appare smentita dalla stessa prospettazione difensiva.
Non è possibile affrontare in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate successivamente alla data indicata, per la mancanza nel decreto di autorizzazione del 07/02/2008 degli elementi necessari a conferirgli validamente la natura di nuovo provvedimento autorizzativo, in senso contrario a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, in quanto la relativa eccezione è priva dell'allegazione, o dell'indicazione della collocazione specifica dell'atto nel fascicolo processuale, nel quale non è stato possibile reperire il provvedimento, cosicché il ricorso sul punto risulta mancante del necessario requisito dell'autosufficienza (con specifico riferimento agli atti legittimanti l'intercettazione da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 24925 del 11/04/2013, imp. Cavaliere Rv. 256540) stante l'obbligo per la parte ricorrente di assicurare la verifica della presenza degli atti richiamati nell'impugnazione nel fascicolo processuale, al fine di consentire l'effettività del controllo in questa sede.
2.2. Risulta invece fondata l'eccezione sulla nullità della contestazione. Come si è esposto in narrativa la configurazione dell'accusa ha subito notevoli modificazioni nel corso del giudizio, sicché in proposito occorre verificare se, fermo il fatto storico dal quale OS si è difeso, le modificazioni intervenute abbiano realizzato solo una difforme loro qualificazione giuridica, il cui intervento imporrebbe esclusivamente la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 521 c.p.p., comma 1 o sia invece intervenuto un mutamento del fatto per effetto della nuova qualificazione, in diretta correlazione con l'individuazione degli elementi costitutivi del diverso reato ritenuto, che avrebbe imposto la loro specifica contestazione da parte dell'organo di accusa, come richiesto dal comma 2 della disposizione citata.
L'analisi del capo di imputazione impone di concludere nel senso della richiamata nullità. Invero, perché si versi nella fattispecie di cui all'art. 521 c.p.p., comma 1 è necessario che si ravvisino nella contestazione contenuta nel capo di imputazione tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie, e che si prospetti rispetto ad essi solo una diversa configurazione giuridica ( in questo senso, da ultimo Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258138). In tal caso il giudicante deve esclusivamente verificare che tale configurazione sia stata sottoposta all'analisi dell'interessato, così da consentirgli il dispiegamento del diritto di difesa, anche rispetto a tale difforme qualificazione, secondo i criteri richiamati nelle note sentenze della Corte Europea, 11 dicembre 2007, IC c. Italia nonché del 25 marzo 1999, SS e AS c. Francia.
Nel caso di accertamento dell'abuso di ufficio risulta essenziale che siano individuati nell'accusa la violazione di legge, la natura intenzionale della stessa, con riferimento allo specifico vantaggio o danno che costituisce la finalità della violazione, nonché l'ulteriore ingiustizia derivatane (il requisito della cd. doppia ingiustizia), poiché essi costituiscono gli elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all'art. 323 c.p. (per tutte sul punto Sez. 6, n. 26324 del 26/04/2007 P.M. in proc. Borrelli ed altri, Rv. 236857). A fronte di tale insuperabile necessità si deve rilevare invece che la contestazione nel caso concreto riguarda, anche all'esito dell'intervenuta riqualificazione giuridica, l'attribuzione a OS di un comportamento così descritto nell'editto di accusa "In funzione di capo del settore programmazione territoriale area urbanistica del comune di Gallarate, costretto o indotto ... ad attribuire alla propria compagna arch. TT Federica unitamente all'arch. PA AR la progettazione e/o la direzione dei lavori in tal modo autorizzati, ricevendo da tali assegnazioni denaro o altre utilità, ovvero accettandone la promessa. Attività illecita consistita da parte del OS: nel non rilevare nel corso delle istruttorie la necessità di procedere con piani attuativi in luogo che nella forma semplificata della D.I.A.(per tutte vedasi pratica Expert); nel dichiarare nel corso delle istruttorie dei piani attuativi la conformità al PRG di piani di lottizzazione invero difformi (per tutti vedasi PL di via Varese); nell'omettere di rilevare le mancanze documentali e procedimentali dei piani attuativi in variante al PRG (vedasi la mancata allegazione della VAS a tutti i piani integrati approvati dopo il 31/03/2005 data a partire dalla quale la VAS era prescritta dalla L.R. n. 12 del 2005); nell'omettere di rilevare palesi incongruenze nei calcoli afferenti volumetrie e superfici lorde di pavimento ( per tutti vedasi PU di largo De Gasperi e di PL di via Varese) per poi subordinare l'adozione e/o approvazione dei relativi progetti urbanistici ed edilizi all'assegnazione all'arch. TT ... unitamente all'arch. PA dei correlativi incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori".
Come si ricava da quanto riportato l'indicazione degli elementi costitutivi del diverso reato ritenuto risulta del tutto assente, ed essi non possono neppure ricavarsi in via induttiva dall'imputazione. Del resto, costituisce principio fondamentale dello statuto dell'accertamento penale che la configurazione del capo di imputazione deve identificare l'imprescindibile cornice entro cui deve muoversi il procedimento, alla quale rapportare la verifica dell'ampiezza ed effettività del riconoscimento delle garanzie indicate nell'art. 111 Cost., comma 3 le cui disposizioni risultano modulate su quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU. Nel caso concreto l'accusa, modellata sulla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., - poi riqualificata in primo e secondo grado ai sensi delle disposizioni già richiamate - preliminarmente non individua la specifica violazione di legge attribuita al OS, poiché a questi materialmente contesta la condotta tenuta presso gli amministrati, in luogo che indicare tale estremo in fatto. La conferma indiretta di tale richiamata genericità si trae alla circostanza che, in primo ed in secondo grado, anche con riferimento alle fattispecie qualificate nelle due occasioni negli stessi termini come abuso di ufficio, la condotta tipica viene individuata in maniera differente, poiché nella sentenza di primo grado essa si rapporta alla violazione dell'obbligo di astensione nella deliberazione di alcune pratiche, mentre nella sentenza d'appello la condotta viene individuata nella violazione del dovere di imparzialità, rimandando implicitamente alle prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.. Peraltro, ben al di là di tale già allarmante genericità, rimangono del tutto assenti sia dal capo di imputazione, che dalle indicazioni evincibili dalle argomentazioni della sentenza, gli ulteriori elementi specifici della fattispecie, attinenti all'individuazione dell'ulteriore violazione, generatrice dell'ingiusto vantaggio o del danno, che deve caratterizzare l'imprescindibile elemento della doppia ingiustizia tipizzata nella struttura del reato ritenuto, ed investire l'elemento intenzionale caratteristico della fattispecie.
Nè appare possibile ritenere che si sia fatto riferimento implicito a tale indicazione nell'elencazione contenuta nel capo di imputazione, ove si richiama la pretesa illiceità dell'attività svolta da OS in relazione alla pratiche in esso elencate, poiché è dato evincere proprio dallo sviluppo argomentativo della sentenza di primo grado che nessun accertamento concreto sull'effettiva illegittimità di tali provvedimenti è stato svolto, in quanto la consulenza disposta dal P.m. venne conferita con esclusivo riguardo alla pratica Expert, citata nel primo punto contenuto nell'elencazione del capo di imputazione, e tale accertamento non risulta aver condotto, a quel che è dato specificamente ricavare dalle conclusioni della sentenza di primo grado sul punto, alla conferma della prospettata illegalità degli atti richiamati, mentre nella stessa pronuncia si sottolinea l'impossibilità di formulare giudizi sulle ulteriori contestazioni, in quanto era mancata rispetto ad esse qualsiasi approfondimento sulla correttezza del procedimento seguito e, conseguentemente sulla possibilità di individuarvi l'indebito vantaggio. Alla luce delle argomentazioni contenute in sentenza l'abuso di ufficio risulta in concreto ravvisato nella circostanza che OS, pur svolgendo le funzioni pubbliche attribuitegli, abbia di fatto prestato, per il tramite di professionisti a lui vicini, funzioni private, curando poi l'approvazione della pratiche a cui era estraneo solo formalmente.
La ricostruzione richiamata evidenzia quindi l'accertamento di un fatto storicamente diverso rispetto a quello descritto nel capo di imputazione, oltre che giuridicamente non rapportabile in questo procedimento alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p. per la mancata indicazione nell'imputazione degli elementi costitutivi del diverso reato ritenuto.
A fronte della situazione giuridica accertata deve concludersi che l'interessato non sia stato posto in grado di difendersi rispetto ad un'accusa della quale siano stati definiti gli specifici contorni di fatto e diritto, in violazione quindi delle disposizioni costituzionali e convenzionali sopra richiamate, con le ricadute che la genericità dell'accusa determina anche sull'individuazione dell'iniziativa del P.m. nell'esercizio dell'azione penale, la cui carenza integra la nullità assoluta di cui all'art. 179 c.p.p.. La situazione descritta impone di ricondurre quanto accertato nel corso dei procedimenti di merito alla fattispecie di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2 che dispone l'obbligo per il giudice, ove emerga un fatto diverso da quello contestato, la trasmissione degli atti al P.m. perché provveda a quanto di competenza.
3.1. In senso opposto deve concludersi con riferimento alle contestazioni formulate nell'interesse di PA.
Deve ricordarsi che l'accertamento ha avuto origine grazie alle captazioni telefoniche, che condussero ad appurare che lo stesso PA prese l'iniziativa di suggerire alla madre - in senso opposto a quanto prospettato dalla difesa nel corso dell'odierna discussione - di imputare le proprie spese natalizie all'ordine professionale che rappresentava;
l'accertamento successivo, che condusse al reperimento di una fattura presentata a tale organismo in quel lasso temporale, ed avente ad oggetto beni la cui cessione non trovava riscontro nella contabilità della ditta emittente, unitamente alla conferma di tali circostanze acquisita grazie alle testimonianze delle commesse dell'esercizio, hanno sostenuto l'accertamento di responsabilità. In relazione a tali circostanze la difesa si limita a reiterare le osservazioni di merito sulla non affidabilità delle testimonianze acquisite, e della documentazione rinvenuta presso l'esercizio commerciale, oltre a svolgere considerazioni sulla scarsa attendibilità di un comportamento del genere realisticamente attribuibile al PA, a fronte di ulteriori e maggiori esborsi da questi affrontati verso quell'esercizio commerciale, argomenti di fatto già esaminati, in maniera coerente e puntuale dalla Corte di merito, che evidenziano la proposizione in questa sede di censure di fatto estranee all'ambito del giudizio di legittimità. Deve invero ricordarsi che, a fronte della conversazione telefonica richiamata, nel corso della quale PA indica alla madre quale modalità di condotta tenere, risulta emersa la presenza di un documento contabile diverso rispetto a quello rinvenuto nella contabilità del negozio, e soprattutto il ricordo delle dipendenti dell'esercizio della specifica richiesta di predisposizione di un documento non veritiero da parte della cliente - madre di PA, che li condusse ad realizzare l'artificio documentale, per venirle incontro.
La pretesa inattendibilità delle testimoni, al di là del dato valutativo richiamato sul punto in entrambe le sentenze di merito, è circostanza superata dalla riscontrata discrasia documentale della fattura recante la stessa data, lo stesso numero d'ordine, oltre che la medesima indicazione del cliente, tra quella presentata all'ordine per il rimborso e quella risultante nella contabilità del negozio, discrasia che non può essere giustificata da alcun interesse dell'esercente, stante la coincidenza dell'importo finale, il cui contenuto sostiene il ricordo della particolare richiesta effettuata dalla cliente, riferita dalle dipendenti escusse.
Rispetto a tale approfondimento non risulta fondata l'impugnazione riguardante la decisione della Corte di merito di non ammettere la consulenza sul software dell'azienda, al fine di verificare se fossero intervenute interpolazioni successive della contabilità, trattandosi di istanza formulata ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1 la cui ammissione è subordinata alla valutazione del giudice di impossibilità di decidere allo stato degli atti, decisione che risulta, in relazione alla determinazione di insussistenza di tale condizione di fatto, coerentemente motivata.
Con riferimento alle risultanze richiamate non appare dirimente, riguardo alla possibile incidenza sull'affermazione di responsabilità, la circostanza che la sottrazione possa quantificarsi in Euro 850, alla luce della certificazione acquisita, in luogo che in Euro 1.500, secondo quanto ricordato dalle testimoni in un primo tempo, atteso che la determinazione della sanzione nel minimo previsto esclude che il diverso dato quantitativo possa assumere rilevanza, anche solo al fine di diversamente determinare la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 133 c.p.. 3.2, Infondata è la sollecitazione alla diversa qualificazione dei fatti quale truffa. È del tutto pacifico infatti che la differenza tra i due reati si colloca nel diverso rapporto dell'agente con l'oggetto dell'apprensione, dovendo escludersi qualsiasi accesso alle utilità da parte dell'autore della truffa, che deve utilizzare gli artifici e raggiri proprio per entrare in possesso dei beni oggetto del reato, relazione con il bene che sussiste invece, anche solo sul piano giuridico, nell'ipotesi di peculato (in senso analogo, da ultimo Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014 - dep. 04/03/2014, P.M. in proc. Lo Presti e altro, Rv. 259507).
Nel caso di specie è del tutto pacifico che il denaro, sia pure formalmente depositato presso il tesoriere, fosse nella disponibilità giuridica del presidente, che vi aveva accesso e responsabilità esclusiva riguardo alle determinazioni di spesa. In relazione alle sue capacità al riguardo egli aveva solo l'obbligo di documentare i prelievi, e per farlo non aveva necessità di ricorrere ad artifici, ma semplicemente di dichiarare il titolo di spesa, nulla potendo obbiettare il tesoriere sull'opportunità dell'esborso o sul contenuto dell'atto, se non verificare la sua esistenza. Conseguentemente non vi era necessità di ricorrere ad artifici per entrare in possesso delle utilità, ma esclusivamente di fornire un supporto documentale alla materiale apprensione delle somme, per poter ricostruire la causale dell'esborso.
Conseguentemente la fattispecie risulta correttamente inquadrata nel reato di cui all'art. 314 c.p.. 3.3. Analoga infondatezza raggiunge la contestazione di sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale del presidente dell'ordine professionale, con riferimento alla specifica attività che ha dato causa all'impossessamento, sulla base dell'assunto dell'indipendenza dell'azione di acquisto compiuta rispetto ai compiti istituzionali, dando per ammessa la correttezza dell'inquadramento nel caso richiamato, del resto univocamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi (sul punto da ultimo Sez. 6, n. 39351 del 20/10/2010 - dep. 09/11/2010, Mecozzi e altro, Rv. 248811). L'osservazione prescinde del tutto dall'accertamento di fatto, ove non i considera che pacificamente PA non ha attinto da fondi raccolti su iniziativa privata, ma direttamente dal fondo cassa dell'istituzione che rappresentava per interessi privati, formalmente giustificando l'uscita con scopi riconducibili alle funzioni che esercitava, quali quelle di rappresentanza ad esse connesse, e costitute nella specie dalla necessità di premiare determinati professionisti rappresentati dall'ordine in occasione di ricorrenze o festività.
Al di la del contesto conviviale della causa dell'esborso, questo non è avvenuto facendo ricorso ad una contribuzione ad hoc sollecitata presso i singoli iscritti a titolo personale, situazione nella quale, in linea astratta, poteva porsi in dubbio la qualità di pubblico ufficiale, ma attingendo a fondi nel possesso dell'interessato proprio per far fronte ai suoi obblighi istituzionali, anche se rientranti nelle consuetudini sociali, che pertanto ai primi si ricollegano. La circostanza accertata, che non risulta posta in dubbio nel gravame, impone di concludere nel senso della correttezza della qualificazione giuridica formulata.
4. In ragione di quanto esposto si dispone l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, della sentenza impugnata e di quella del Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 25/05/2012 nei confronti di OS UI OV, oltre che la trasmissione del atti al P.m. presso il Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Si rigetta invece il ricorso di PA AR, che pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2 la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 25/05/2012 nei confronti di OS UI OV e dispone la trasmissione del atti al P.m. presso il Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Rigetta il ricorso di PA AR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015