Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
Sono ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni del testimone "tecnico", ovvero particolarmente esperto in un dato settore, che riferisca dati di fatto, sia pur nella percezione "qualificata" consentita dalle sue speciali conoscenze, non anche quelle contenenti valutazioni dei predetti dati di fatto secondo il soggettivo apprezzamento del testimone, che potrebbero entrare a far parte del materiale probatorio soltanto attraverso una consulenza tecnica (od una perizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2007, n. 40840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40840 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/09/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 850
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040883/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN MB, N. IL 25/02/1949;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.03.01 il Tribunale di Milano dichiarava AN MB responsabile del reato di circonvenzione di incapace e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e L.
4.000.000 di multa, perché in distinte occasioni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità psichica di AN RA, induceva questo ad erogargli a titolo di prestito, privo di qualsiasi forma di garanzia, la somma complessiva di L. 230.000.000, somma mai restituita.
Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena già indicata, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo una provvisionale di L. 100.000.000.
Sull'impugnazione proposta da AN MB, la Corte d'Appello di Milano, in data 30.05.03, confermava la sentenza di primo grado e condannava altresì l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado di appello, oltre che a rifondere alla parte civile le spese di assistenza e rappresentanza del grado. Con ricorso proposto il 16.10.03, i difensori di fiducia di AN MB, avv. LA RUSSA Ignazio e avv. BAZZONI Adriano del Foro di Milano, impugnavano la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado la difesa deduceva, come primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza stessa ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 643 c.p., per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di incapacità della persona offesa. Per la difesa, l'unico elemento di prova, posto a base del convincimento della Corte territoriale in ordine all'infermità mentale della vittima, era rappresentato dalla diagnosi di schizofrenia, che era stata fatta nei confronti del AN dopo accertamenti psichiatrici avvenuti nel 1993. Aggiungeva, quindi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto esplicare il ragionamento da cui aveva tratto la tassativa conseguenza che il soggetto, nel periodo in cui si assumeva essere stato commesso il reato (tra il 1991 e il 1993), fosse stato persona incapace ai sensi dell'art. 643 c.p.. Per il ricorrente, la Corte territoriale aveva desunto dagli elementi di prova costituiti dagli accertamenti medici del 1993 che l'infermità psichica di cui soffriva la persona offesa sussistesse da anni e quantomeno dal 1991, proprio l'anno da cui partivano gli accertamenti in capo all'imputato.
Inoltre, secondo la difesa, la Corte d'appello nulla aveva detto in merito alle manifestazioni patologiche, pur date per sussistenti, così tacendo sugli unici elementi che avrebbero consentito una valutazione sullo stato di incapacità, altrimenti arbitraria. Il ricorrente, poi, sottolineava che le azioni riferite dai giudici come prove dell'infermità della persona offesa, non rendevano affatto certa la totale incapacità di intendere e volere sostenuta dai giudici stessi.
In particolare, la difesa evidenziava che la Corte medesima aveva richiamato la valutazione dello psichiatra Dott. MA, dalla quale si poteva desumere che il AN non aveva difetti intellettivi e aveva una buona scolarità.
Questo Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato. Quanto alla dedotta carenza di motivazione circa la ricorrenza dello stato di incapacità della persona offesa si deve rilevare che la Corte d'appello, e già prima i giudici del Tribunale, hanno preso in considerazione una serie di elementi idonei a supportare il convincimento della incapacità di intendere e volere del AN già all'epoca dei primi contatti con il AN. Ed infatti, come affermato in altre occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, per l'accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l'art.643 c.p., non occorre un'indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (sent. Cass. 5^ sez. n. 2237 del 27.10.78/8.3.79, ric. Silvestro, rv. 141295; e prima sent. 12.1.1953; di questa stessa sezione sent. del 7.6.2005, Bertolazzi ed al.). La giurisprudenza citata trova fondamento nel rilievo della difformità fra il concetto di incapacità o di infermità psichica, ai fini di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ovvero di cui agli 414 e 415 c.c., per i quali accertamenti, di natura particolarmente tecnica, può essere necessario il ricorso a competenze specifiche, ed il concetto di deficienza psichica di cui all'art. 643 c.p.. Infatti, attraverso la previsione di tale figura criminosa, il legislatore ha inteso tutelare non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che l'agente possa compiere in loro danno, ma anche quei soggetti che, resi facilmente assoggettabili, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o deficienza psichica, alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi esercitati su di loro, siano agevolmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti a sè pregiudizievoli (in tal senso sent. n. 48537 del 1^ 12 / 17.12.2004, ric. ILLIANO). L'incapacità psichica del soggetto passivo può derivare anche non da precise patologie, dal momento che la legge distingue fra infermità psichica e deficienza psichica, intendendo così riferirsi a tutte le forme anche non morbose di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendano facile la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Si tratta di condizioni psichiche, che pur sfuggendo alle classificazioni della scienza psichiatrica, sono apparse al legislatore meritevoli di tutela (cfr. in tal senso Cass. 11.7.50, Ambrogio;
15.2.74, Raccosta;
16.4.82, Smuscas;
11.6.92, Frandino;
24.4.98, De Franciscis;
Bertolazzi del 7.6.2005). La giurisprudenza indicata ha ritenuto che, pur non dovendo necessariamente consistere lo stato di infermità o deficienza psichica in una vera e propria malattia mentale, detto stato deve pur sempre provocare un'incisiva menomazione delle facoltà di discernimento e di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente.
Deve essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi, costituendo tale condizione presupposto del reato. Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto riferimento alle testimonianze raccolte (particolarmente dettagliata sul punto la disamina della sentenza di primo grado, ripresa dalla sentenza d'appello) ed in particolare a quelle dei vicini di casa (di cui uno in particolare era assistente sociale) e del datore di lavoro, il quale ebbe a riferire che il AN era persona che "aveva veramente grosse difficoltà" da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psichico, aggiungendo che AN dava la percezione di essere persona mentalmente non a posto, avendo fatto discorsi che non avevano consequenzialità logica e che davano nettamente la sensazione del disagio psichico (sent. di 1 grado, pp. 3/4).
La conoscenza del teste (LI AB, responsabile del personale della società Nichols) risaliva al periodo dalla fine del 1991 alla fine del 1992 (quando il AN aveva cessato di lavorare per l'azienda).
Si tratta, quindi, di periodo anteriore a quello degli accertamenti compiuti dal Dott. MA.
La sentenza di primo grado descrive puntualmente le vicende in cui il AN era incorso e le disavventure finanziarie in cui era caduto. Sia i primi giudici che i giudici dell'appello hanno sottolineato la risalenza nel tempo e la continuità delle condizioni psichiche del AN, che non poteva certo essersi di colpo trovato nella situazione descritta dal Dott. MA nel 1993. Tale giudizio appare assolutamente logico e conseguente a nozioni di comune esperienza;
inoltre, lo stesso è suffragato da una serie di elementi probatori ben valorizzati dai giudici del merito. Non è quindi fondato l'addebito della mancanza di riscontri al giudizio espresso dai giudici circa le condizioni psichiche del soggetto anche in occasione dei primi affari trattati con il AN. Alle censure mosse dalla difesa del ricorrente, deve ancora replicarsi che non vi era alcuna necessità che i giudici dell'appello facessero riferimento espresso alle manifestazioni patologiche mostrate dal AN, posto che le stesse già avevano costituito oggetto di analisi da parte dei primi giudici;
comunque, le manifestazioni cui si allude erano state prese in considerazione e valutate anche dai giudici del secondo grado, nel contesto delle valutazioni espresse.
2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 194 c.p.p., comma 3 ultima parte, con riferimento alla valutazione della testimonianza del Dott. MA. Per la difesa, la lettura degli argomenti di prova che la Corte aveva tratto dalla testimonianza del teste Dott. MA in ordine al ritenuto stato di incapacità del AN rendevano evidente che nella specie era stato violato il disposto di cui dell'art. 194 c.p.p., comma 3, che vieta ai testimoni di esprimere apprezzamenti personali.
Era evidente, per la difesa, che la Corte d'appello, a proposito della riconoscibilità all'esterno dell'infermità del soggetto passivo, aveva fatto pieno affidamento sulle emergenze raccolte attraverso l'esame del Dott. MA.
La deposizione del Dott. MA, secondo la difesa, era stata una semplice dichiarazione in merito ai fatti a propria conoscenza, mentre lo straripamento nella formulazione di veri e propri apprezzamenti e giudizi era stato frutto della proposizione di specifiche domande da parte del Presidente del Tribunale. Risultava quindi evidente la nullità della sentenza laddove la Corte aveva utilizzato le parti della testimonianza del Dott. MA che si risolvevano in giudizi, valutazioni ed opinioni circa la possibilità di rendersi conto da parte di terzi dello stato di salute mentale del AN.
Anche il secondo motivo di gravame appare infondato. Si è in parte già fatto riferimento alla valutazione espressa dai giudici del merito circa la testimonianza del Dott. MA. Si è trattato di una testimonianza a tutti gli effetti valida: la stessa difesa del ricorrente da atto che si era trattato di una dichiarazione in merito ai fatti a propria conoscenza.
Posto che il Dott. MA era venuto in contatto con il AN proprio in relazione alla sua qualità di medico psichiatra, era naturale che avesse sottoposto il soggetto al vaglio della sua specifica competenza ed era pienamente legittimo per i giudici rivolgere al teste domande che inerissero ai risultati dei suoi accertamenti e delle sue valutazioni mediche.
Quanto alle eccezioni riguardanti la testimonianza del Dott. MA merita di essere richiamata la sentenza n. 189 dell'8.10.93/13.1.94 (ric. Meini, rv. 187228) che, occupandosi di un caso di inutilizzabilità delle analisi di campioni espletate senza l'osservanza delle garanzie di difesa prescritte ed all'insostituibilità dell'esito di dette analisi tramite la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle, ha tuttavia ammesso che l'analista possa confermare di aver effettuato le indagini riferendone le conclusioni, sia pure senza illustrare la validità delle metodiche seguite, ciò integrando un apprezzamento tecnico esulante dai limiti della prova testimoniale. Va infatti osservato che il teste "tecnico" necessariamente apporta nella propria deposizione il bagaglio delle sue conoscenze, onde è possibile operare un distinguo fra quella che è l'osservazione di dati di fatto, sia pure nella percezione riportatane da un tecnico, e la valutazione di quei dati secondo l'apprezzamento soggettivo del medesimo testimone. Riferire i primi, sia pure dal punto di vista dell'esperto dello specifico settore (nel caso in esame il medico psichiatra), appartiene al mondo delle dichiarazioni testimoniali, ammissibili ed utilizzabili;
riportare i secondi, rappresenta invece l'espressione di un giudizio che potrebbe entrare nel processo, sia esso civile o penale, per il solo tramite della fattispecie della consulenza tecnica. A tale ultimo riguardo avrebbe ragione la difesa del ricorrente ad opporsi all'ingresso nel procedimento penale dei giudizi eventualmente formulati dal Dott. MA in sede testimoniale, ma gli elementi utilizzati dalla Corte d'appello non si pongono in tale ambito, avendo la Corte utilizzato i dati fattuali estrapolabili da detta testimonianza.
Ciò è tanto vero che la Corte ha cercato di formarsi un proprio autonomo giudizio sulla stato di capacità o di incapacità psichica del AN sulla base dei numerosi elementi di fatto emergenti dagli atti processuali e dal contesto probatorio.
La Corte afferma, infatti, che vi era motivo di ritenere che l'infermità anche psichica sussistesse da anni e quanto meno dal 1991, osservando come una malattia quale la schizofrenia "per lo più con le severe manifestazioni presentate dalla parte lesa" non potesse essere insorta improvvisamente nel corso del 1993, come risultava scritto nella lettera in data 30.6.94 del Dott. MA alla Dott.ssa GALLI. Giustamente osservava poi la Corte come l'ultimo contratto risalisse al luglio 1993 e quindi ad epoca successiva all'intervento dei servizi sociali e dello psichiatra.
È sufficiente quest'ultimo episodio ad integrare il reato, tanto più ove si osservi, da un lato, come questo contratto presenti un ulteriore grave pregiudizio per il AN, che non si vedeva ancora restituire le somme da tempo messe a disposizione del AN, senza alcuna effettiva garanzia e senza che quantomeno gli fossero riconosciuti i dovuti interessi, dall'altro, come il contratto medesimo si ponga in continuità con la situazione pregressa ed in particolare con il contratto del 25.5.1992 e con i precedenti rapporti creditori.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 643 c.p., per violazione di legge e carenza di motivazione sul punto relativo alla sussistenza dell'elemento dell'induzione. Per la difesa, la Corte d'appello aveva totalmente disatteso l'onere di allegazione in ordine ai fatti che presupponevano l'induzione da parte dell'imputato del soggetto passivo verso scelte precise.
Come ricordato dalla Suprema Corte "il concetto di induzione postula un'attività positiva diretta a determinare o, quantomeno a rafforzare, nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico".
Inadeguato, quindi, era il solo rimando al dato di fatto relativo al compimento da parte del AN di un atto definito dalla Corte pregiudizievole, poiché da solo non giustificava il perentorio assunto che la ragione di tale atto fosse da rinvenirsi in una condotta di pressione dell'imputato, connotabile esattamente nei termini di cui all'art. 643 c.p.. Ad avviso di questo collegio, anche tale motivo di ricorso è infondato.
Già i primi giudici, dopo aver motivatamente escluso la possibile buona fede del AN nelle trattative ("ove si abbia riguardo alla circostanza che A fronte delle erogazioni di denaro imponenti, costituenti un grave rischio economico per qualunque persona "assennata" dal punto di vista finanziario, nessuna garanzia venne corrisposta, fatto del tulio anomalo e stravagante rispetto al normale sviluppo delle relazioni economiche tra estranei..."), osservavano che AN, quale "persona molto esperta, adusa a contratti e affari...che certo non ignora i casi della vita", era riuscito ad individuare un estraneo disposto ad affidargli o prestargli somme di assoluta fiducia, senza alcuna precauzione e, non a caso, tale estraneo era stato individuato in un disabile, bisognoso di dimostrazioni di amicizia ed affetto da appariscenti menomazioni anche psichiche.
Secondo il Tribunale tali circostanze dimostravano l'approfittamento "freddo e spregiudicato" sia dello stato di deficienza psichica (ben delineato con riferimento alla norma penalistica) sia dei bisogni e delle passioni del AN, portato ad aprirsi in modo eccessivo nei confronti di coloro che, anche falsamente o per mero calcolo, si fossero mostrati interessati a lui.
L'elemento dell'induzione appare direttamente sorretto da tali rilievi della situazione di fatto e dalla descrizione dei rapporti finanziari intrattenuti con il AN (pp. 4/5 sentenza di 1 grado).
A sua volta la Corte d'appello ha rilevato che il AN (nella situazione mentale e fisica descritta a pag. 1 della motivazione) aveva compiuto a favore dell'imputato atti di disposizione patrimoniale gravemente pregiudizievoli "in primo luogo perché in nessun modo sorretti da qualsivoglia garanzia e in secondo luogo perché di fatto mai oggetto di doverosa restituzione". È significativo in proposito che ad oggi il ricorrente non abbia mai indicato l'avvio di una qualsivoglia restituzione in favore del AN.
Sia in primo che in secondo grado è stato sottolineato, quale atto indubbiamente dimostrativo del fatto che il AN si fosse reso pienamente conto delle condizioni della parte lesa, quello relativo all'apposizione delle impronte digitali nell'atto di ricognizione di debito del 21.7.1993.
Appaiono puntuali e coerenti i rilievi svolti dalla Corte d'appello circa l'elemento dell'induzione, avendo la Corte efficacemente sottolineato in termini che risultano convincenti e condivisibili che la prova dell'induzione non deve essere necessariamente raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo la stessa risultare in modo indiretto, indiziario o presunto, cioè risultare da elementi gravi, precisi, concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato, nonché aggiungasi dalla situazione di incapacità psichica in cui si trovava la parte lesa, quale ben analizzata dai giudici di entrambi i gradi di giudizio.
Dopo aver ulteriormente focalizzato alcuni rilievi in fatto, i giudici dell'appello concludevano, con implicito, ma chiaro, riferimento all'elemento dell'induzione, che appariva evidente che il AN, approfittando della condizione del AN, che credeva di aver trovato in lui una persona sulla quale riporre la sua fiducia, lo aveva indotto ad irragionevoli elargizioni a suo favore che avevano arrecato grave pregiudizio economico alla vittima. Si deve ritenere quindi che la sentenza impugnata abbia efficacemente rilevato una serie di elementi (assenza di tornaconto per il AN, si trattava di un prestito e non di un investimento, non vi era mai stata alcuna restituzione e si andava invece aumentando il capitale elargito senza alcuna garanzia ed alcun tornaconto) idonei a rappresentare un contesto in forza del quale appariva, da un lato, evidente la situazione mentale in cui versava la parte lesa, dall'altro, parimenti evidente, il consapevole approfittamento di tale situazione da parte del AN.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultimo non merita accoglimento e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007