Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2010, n. 20560
CASS
Sentenza 25 gennaio 2010

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In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa).

Commentari5

  • 1Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di
    Maurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La decisione del Tribunale del Riesame di Parma si caratterizza, anzitutto, per l'indubbia chiarezza espositiva e per la linearità del ragionamento con cui, divincolandosi tra le pieghe di una vicenda piuttosto articolata, pone in luce alcuni punti fermi in ordine alla disciplina delle misure cautelari sancita dal d.lgs. 231/2001. I fatti esaminati, che si collocano nell'ambito di un complesso intreccio normativo concernente la disciplina delle sovvenzioni pubbliche alle emittenti televisive private, dal punto di vista delle ipotesi criminose contestate sono sinteticamente riassumibili come segue. Il legale rappresentante di un'emittente televisiva privata, nell'arco di alcuni anni, …

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  • 2Art. 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 15 - Commissario giudiziale
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Art. 45 - Applicazione delle misure cautelari
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  • 5Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2010, n. 20560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20560
Data del deposito : 25 gennaio 2010

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