Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente.
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- 1. A proposito di confisca e terzi: alle Sezioni unite il problema delLavinia Filieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza n. 5194/2018 la Cassazione penale, quinta sezione, ha rimesso alle sezioni unite la più corretta interpretazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 rispetto all'esatta qualifica del cessionario del credito rispetto al bene assoggettabile alla misura di prevenzione del sequestro, preordinato alla confisca[1]. Il contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte concerne in particolare la questione se “la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di per sé uno stato di mala …
Leggi di più… - 2. Misure di prevenzione patrimoniali e cessione del credito ipotecarioRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
Leggi di più… - 4. Indagini e accertamenti bancari nei confronti dei professionistiVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2017
In merito alle indagini ed agli accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, negli ultimi tre anni, stiamo assistendo ad un contrasto giurisprudenziale all'interno della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, soprattutto dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 (in G.U. n. 42 dell'08-10-2014). Questa situazione non contribuisce a dare serenità e certezze ai professionisti ed ai difensori tributari, soprattutto quando oggi bisogna decidere sull'opportunità o meno di utilizzare la definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 Decreto Legge n. 50 del 24-04-2017, convertito, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2016, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
76 94 / 16 ॐ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.285sez. 2 Antonio Prestipino Presidente - Matilde Cammino CC - 11/02/2016 Piercamillo Davigo Relatore - R.G.N. 40506/2015 Ignazio Pardo Lucia Aielli ha pronunciato la seguente : SENTENZA : sul ricorso proposto da : Italfondiario S.p.A. quale procuratore di Castello Finance S.r.l.; avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.1.2014, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di: TO DO, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO :
1. Con ordinanza 9.1.2014 (dep. il 20.4.2015) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca sugli immobili dei quali era stata disposta la confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di TO Rodolfo, avanzata da Italfondiario S.p.A, quale mandataria di Catello Finance S.r.l.
2. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A., tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo:
1. vizio di motivazione erronea applicazione dell'art. 1 commi 199 e 200 legge n. 228/2012, degli artt. 3 e 52 d. lgs. 159/2011 e 666 cod. proc. pen.; il Tribunale ha motivato la carenza di buona fede del creditore solo con riferimento al proposto TO Rodolfo, persona diversa dai debitori TO DO e NE EL, figlio e moglie del proposto;
il Tribunale avrebbe dovuto limitare l'accertamento esclusivamente ai rapporti fra l'istituto mutuante ed i debitori;
le considerazioni sulla incapacità imprenditoriale del proposto non varrebbero per altri soggetti;
le ragioni della misura di prevenzione non potevano essere note all'allora Banca Massicana S.p.A. creditore originario;
il carattere strumentale del credito all'attività illecita deve connotarsi in modo pregnante;
illogica la motivazione laddove assume che la banca avrebbe fatto affidamento sui redditi del proposto;
il credito risale ad oltre vent'anni fa ed è venuto meno l'onere della banca di ci conservare la documentazione;
non può essere richiesta una prova dettagliata dell'istruttoria e delle verifiche condotte;
a fornire la prova della buona fede è sufficiente la sussistenza di un normale rapporto di mutuo bancario garantito da ipoteca;
2. violazione degli artt. 1 comma 194 e ss. legge 228/2012 e 606 comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla cessione di crediti in blocco;
al cessionario non può essere richiesto un onere di verifica di tutti i crediti relativi a beni sottoposti a garanzia ipotecaria, peraltro pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sicché il Tribunale avrebbe potuto acquisire la documentazione ritenuta necessaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Questa Corte ha chiarito (ed il Collegio condivide l'assunto) che, ai fini della opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita e del mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi in particolare su una situazione di oggettiva apparenza che rendano -> - scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6449 del 16/01/2015 dep. 13/02/2015 Rv. 262735). Con, sentenza n. 29197 del 17/06/2011 dep. 21/07/2011 Rv. 250804 la Sez. 1 di questa Corte ha chiarito che se l'acquisto del diritto reale è successivo ད ད alla trascrizione del sequestro della confisca tale elemento cronologico è 2 "preclusivo della buona fede e dell'affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la possibilità di conoscenza dell'esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza". Per quanto attiene alla cessione dei crediti in blocco è infondata la tesi secondo la quale, stante la mole dei crediti ceduti, i controlli potevano essere fatti solo a campione, per cui non si può addebitare al cessionario del credito il fatto di non aver controllato i registri pubblici nel caso di specie. Come ha rilevato Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8015 del 06/02/2007 dep. 26/02/2007 Rv. 236364, lo scopo dei registri pubblici è proprio quello di rendere opponibile a chicchessia una situazione esteriorizzata nelle forme prescritte. Il Collegio condivide tale orientamento e non quello di cui alla sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013 dep. 08/11/2013 Rv. 257913. Va quindi ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare о ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 29/01/2015 dep. 13/03/2015 Rv. 263297. In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi). In definitiva il cessionario che sia divenuto creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro è costituito in mala fede in ragione dell'art. 52 D. Lgs. 159/2011 che richiede l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede. Peraltro, come ha rilevato il Procuratore generale della Repubblica nella sua requisitoria, costituisce indizio di malafede in capo all'originario creditore l'erogazione di un mutuo per un ammontare sproporzionato ai redditi di TO DO e NE EL. Inoltre, su tale specifico punto, a fronte dell'indicazione nell'ordinanza impugnata dell'erogazione di un mutuo di 20 miliardi di lire, nel ricorso si parla di 20 milioni di lire, senza neppure rilevare l'eventuale travisamento del dato da parte del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 3 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 FEB. 2016 IL CANCELLIERE MA E R Claudia NE 4