Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Qualora nel corso del procedimento per l'accertamento della sua responsabilità amministrativa da reato l'ente venga commissariato ai sensi dell'art. 45, comma terzo, D.Lgs. n. 231 del 2001, l'acconto sul compenso liquidato al commissario non può essere posto a carico dell'ente medesimo fino alla sua eventuale definitiva condanna e la relativa spesa deve nel frattempo essere anticipata dall'erario ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, norma applicabile anche nel suddetto procedimento.
Commentari • 3
- 1. Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profittohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 15 - Commissario giudizialehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 45 - Applicazione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2008, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 249
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 45064/2005
ha pronunciato la seguente: N. 20534/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FIORITA S.c.a.r.l.;
avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Bari in data 8 luglio 2005 ha liquidato a titolo di acconto sul compenso - D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 79, comma 1 - limitatamente al periodo dal 20.4. 2005 al 31.5.2005, al commissario giudiziale della suddetta società la somma di Euro 91.284,78 ed al coadiutore la somma di Euro 45.642,39, oltre IVA e CPA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
La società LA FIORITA S.c.a.r.l., tramite procuratore speciale, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Bari in data 8 luglio 2005 ha liquidato a titolo di acconto sul compenso - D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art.79, comma 1 - limitatamente al periodo dal 20.4.2005 al 31.5.2005, al commissario giudiziale della suddetta società la somma di Euro 91.284,78 ed al coadiutore la somma di Euro 45.642,39, oltre IVA e CPA.
Il provvedimento era stato emesso dal GIP nell'ambito di un procedimento penale riguardante un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, volti all'aggiudicazione degli appalti dei servizi di pulizia ed ausiliarato banditi da diversi enti pubblici del settore sanitario pugliese, in cui venivano emessi provvedimenti cautelari coercitivi nei confronti di numerosi indagati per tali reati, alcuni dei quali commessi in favore delle due società. Nelle premesse dell'impugnato provvedimento il GIP sottolineava l'assimilazione della figura del commissario giudiziale nominato D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 45 a quella del curatore fallimentare e dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. con la conseguente applicabilità, ai fini della determinazione del compenso, del D.M. n. 570 del 1992, art. 1, che prevede la tariffa per scaglione, secondo le percentuali ivi indicate, calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato, tenuto conto dell'opera prestata.
Il ricorrente, dopo aver evidenziato l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il citato provvedimento, in considerazione della natura decisoria dello stesso, articola due motivi.
Con il primo lamenta la mancanza di motivazione in merito all'esercizio del potere discrezionale circa la determinazione del quantum del compenso, che non avrebbe tenuto conto della diversità delle mansioni dei commissari giudiziali rispetto a quelle svolte dai curatori fallimentari, applicando, in conformità a quanto richieste le percentuali massime previste dalla legge per tutti gli scaglioni, indipendentemente dalla imponenza del relativo importo e prendendo come base di calcolo la ingentissima somma di Euro 6.313.605, ritenuta, nonostante l'assenza di ogni prova, equivalente all'ammontare dei ricavi della società La Fiorita.
Con il secondo motivo si duole della erroneità della decisione nella parte in cui il GIP aveva proceduto alla liquidazione dei compensi del coadiutore in base alla tariffa professionale dei curatori fallimentari (D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 5), che presuppone lo svolgimento di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, e non quella prevista per gli ausiliari del giudice, periti e consulenti tecnici.
Con memoria ritualmente depositata, il difensore della Società La Fiorita deduce un nuovo motivo di ricorso allegando la sentenza del 23 giugno 2006 n. 1364 con la quale la Sez. 6 di questa Corte disponeva l'annullamento della ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Bari aveva applicato nei confronti della Società La Fiorita la misura cautelare dell'interdizione per un anno dall'esercizio della propria attività, sostituita con la nomina del commissario giudiziale a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45, comma 3. Dall'annullamento del citato provvedimento, per il principio della regressione procedimentale a seguito di nullità di un atto, stabilito dall'art. 185 c.p.p., applicabile anche alla procedura in esame, in quanto compatibile, conseguirebbe il venir meno del presupposto stesso dell'obbligo in capo alla società di effettuare il pagamento dell'acconto sui compensi del commissario giudiziale e del suo coadiutore, nominati a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art.15. È stata, altresì, ritualmente depositata una memoria difensiva nell'interesse del Commissario giudiziale e del coadiutore con la quale è stato richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In via preliminare va dato atto che al presente procedimento è stato riunito quello n. 20534/06 avente ad oggetto la medesima impugnazione, erroneamente iscritta per la seconda volta. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo ad oggetto l'acconto sul compenso al commissario giudiziale ed al coadiutore, nominato D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 45, comma 3. Tale acconto è stato erroneamente posto a carico dell'ente, ex art. 79, comma 4, che si riferisce infatti alla fase dell'esecuzione e presuppone una condanna definitiva dell'ente. Qui si verteva invece in fase cautelare e la nomina del commissario giudiziale (e del coadiutore) era avvenuta ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. cit..
In tale situazione, pur in presenza di una disciplina di settore non particolarmente chiara, le spese relative - per quanto interessa - all'anticipo del compenso - se dovute- avrebbero dovute essere anticipate - secondo le regole generali - dallo Stato. Doveva e deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 4, senz'altro applicabile anche al procedimento relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, vuoi in virtù del generale richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34 (in difetto di esplicita disciplina in deroga), vuoi, con argomento spendibile utilmente sia pure a fortori, in virtù di quanto, proprio in esplicita deroga al principio generale di cui si è detto, è previsto nello stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 4, laddove l'anticipazione delle spese nel procedimento de quo è espressamente esclusa solo per l'ipotesi della pubblicazione della sentenza applicativa della condanna (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 76). Gli altri motivi sono assorbiti anche perché, in ragione della già intervenuta sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte investita della legittimità della misura cautelare interdittiva, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (v. sentenza Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008