Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/06/2016, n. 18621
CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace).

La pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) è decisione incidentale dotata di effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" del conflitto, senza estendersi alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato, che rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto "rebus sic stantibus" come appartenente alla competenza di altro giudice.

In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato).

È configurabile il concorso formale tra il reato di minaccia a pubblico ufficiale e quello di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), trattandosi di reati comuni con eventi diversi, previsti a tutela di beni giuridici non sovrapponibili, quali la P.A. il primo, e la personalità dello Stato, il secondo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ravvisabile tale concorso formale nella condotta di un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri che, con minaccia in luogo pubblico e alla presenza di più persone, aveva sollecitato due militari inferiori di grado ad interrompere il controllo di polizia giudiziaria in corso nei confronti di un suo conoscente).

All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/06/2016, n. 18621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18621
Data del deposito : 23 giugno 2016

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