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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 264.
(Infedelta' in affari di Stato)
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
(Infedelta' in affari di Stato)
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Commentari • 17
- 1. Art. 264 c.p.: Infedeltà in affari di StatoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 settembre 2023 · 222.9131
L'articolo 264 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Infedeltà in affari di Stato”. Il testo aggiornato dell'art. 264 c.p. dispone: “Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni”. […]
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Giurisprudenza • 232
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/2021, n. 8193Provvedimento: […] le indicazioni della norma costituzionale sono, poi, specificate dalla legge ordinaria e, in particolare, quanto ai tribunali militari, dall'art. 263 cod. pen. mil. pace. Come si dirà in seguito, la giurisdizione in caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare era determinata dall'art. 264 cod. pen. mil. pace, abrogato dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. che ha regolato ex novo la materia.Leggi di più...
- difetto di giurisdizione·
- connessione con reati comuni·
- violazione dell'art.13 cod. proc. pen·
- art. 20 cod. proc. pen·
- giudice militare·
- applicabilità·
- giurisdizioni speciali·
- giurisdizione