Provvedimento: […] le indicazioni della norma costituzionale sono, poi, specificate dalla legge ordinaria e, in particolare, quanto ai tribunali militari, dall'art. 263 cod. pen. mil. pace. Come si dirà in seguito, la giurisdizione in caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare era determinata dall'art. 264 cod. pen. mil. pace, abrogato dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. che ha regolato ex novo la materia.
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