Articolo 264 del Codice penale
Articolo 240 bisArticolo 265
Versione
1 luglio 1931
Art. 264.

(Infedelta' in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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