Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 7979
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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L'art. 724, primo comma, cod. pen. sanziona il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose e dunque punisce non la manifestazione di un pensiero ma una manifestazione pubblica di volgarità. Ne consegue che non può ricondursi la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà, costituzionalmente garantita, di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell'art. 21 che dell'art. 19 Cost.), la quale del resto trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.).

Perché agli effetti della legge penale possa ritenersi sussistere il requisito della "pubblicità" del fatto è sufficiente, ai sensi dell'art. 266, quarto comma, n. 2, cod. pen., che il fatto sia commesso, oltre che in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell'art. 331 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l'espressione oltraggiosa verso la Divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della "pubblicità" sarebbe necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Il primo comma dell'art. 724 cod. pen. non punisce il fatto, in sè, di arrecare offesa alla religione, ma punisce l'uso dei modi volgari e fecciosi. Oggetto della norma non è perciò la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti e il fatto che essa preveda come reato solo le invettive e le parole oltraggiose rivolte pubblicamente contro la Divinità o contro le Persone o i Simboli della religione cattolica (individuata con la qualificazione giuridica - che non ha alcun valore che sia essenziale al precetto normativo - di religione "dello Stato" che la caratterizzava nel vigore dello Statuto albertino) non è espressione di discriminazione verso gli altri culti, ma trova giustificazione nel fatto che la norma fa oggetto della sua previsione il dato sociologico che l'uso di bestemmiare concerne la Divinità, le Persone ed i Simboli della religione cattolica, non esistendo quello di bestemmiare contro persone e simboli di altre religioni. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche chiarito che la indicazione normativa della religione cattolica come "religione dello Stato" derivava il suo fondamento dall'art. 1 dello Statuto albertino, in vigore all'epoca del Concordato del 1929, il quale ultimo, quindi, non ha posto in essere, con efficacia costitutiva, una tale qualificazione giuridica, ma ha solo preso atto del principio consacrato nello Statuto, di tal che l'abolizione del concetto giuridico della religione "dello Stato" discende dalla modificazione del regime costituzionale avvenuta con la Costituzione del 1949 e non dalle modificazioni dei patti lateranensi del 1984, ratificate con legge n. 121 del 1985).

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  • 1Maresciallo pretende interruzione di atto di PG: quale giurisdizione? (Cass. 18621/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 7979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7979
Data del deposito : 27 marzo 1992

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