Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
Il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare esperita nei confronti dei magistrati militari dinanzi al Consiglio della magistratura militare e, quindi, contraddittore necessario nei procedimenti disciplinari dinanzi a tale Consiglio è bensì parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, ovvero a resistervi, producendo controricorso ai termini dell'art. 370 cod. proc. civ., nel caso di proposizione di gravame da parte di altri soggetti di detti procedimenti, ma presenzia alla fase dibattimentale del susseguente procedimento dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte non direttamente, bensì attraverso l'organo requirente ordinariamente legittimato e competente a parteciparvi ai sensi degli artt. 79, comma 1 e 379, comma 3 cod. proc. civ.
Gli atti e i provvedimenti posti in essere dal magistrato (nella specie, militare) nell'esercizio delle sue funzioni, quando non corretti sotto il profilo tecnico giuridico, possono dar luogo a responsabilità disciplinare, non in ragione soltanto della relativa non conformità alla legge ma esclusivamente quando siano il frutto di dolo o colpa grave e, per le loro particolari modalità, risultino connotati in guisa tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui il magistrato stesso deve godere, e di comportare, di riflesso, menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DICASSAZIONE, domiciliato in ROMA, VIA ACQUASPARTA 2, PRESSO LA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
E1, MINISTERO DELLA DIFESA, CONSIGLIO DELLA
MAGISTRATURA MILITARE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05648/99 proposto da:
E1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE, MINISTERO DELLA DIFESA, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8/98 del Consiglio Magistratura Militare - sede disciplinare depositata il 15/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi NOME3, l'Avvocato NOME2, per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dr. E1, magistrato militare in servizio,
con funzioni di giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale militare di LOCALITA2, venne tratto dinanzi al Consiglio della magistratura militare per rispondere, in sede disciplinare, di incolpazioni relative a fatti da lui, asseriti, commessi negli anni 1995 e 1996, mentre prestava servizio con funzioni di sostituto procuratore militare nella Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di LOCALITA3.
In particolare, le incolpazioni ascritte al summenzionato Dr. E1 furono le seguenti:
a)- aver proceduto, "in violazione degli artt. 8 e 124 c.p.p. ad attività giudiziaria per fatti criminosi accaduti in località non ricomprese nella competenza territoriale del Tribunale militare di LOCALITA3 ... in procedimenti tutti definiti ex artt. 444 e ss. c.p.p.";
b)- aver proceduto "in violazione agli artt. 20 e 124 c.p.p., 263 c.p.m.p. in relazione all'art. 103 Costituzione, ad attività
giudiziaria per fatti criminosi non ricompresi nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare";
c) - aver affermato, nel corso di un'intervista rilasciata ad un telegiornale, che "ormai ci sono situazioni che a mio avviso fanno notare come le forze armate molte volte rasentano quasi delle tribù guerriere di ascari africani: si ruba di tutto, anche l'inverosimile, e lo si ruba in tutti i modi possibili", in tal modo offendendo "il prestigio e la reputazione indistintamente di tutti gli appartenenti alle forze armate italiane, a questi attribuendo comportamenti criminosi da lui riscontrati a carico di singoli, pur numerosi, individui";
d)- per aver disposto, in violazione degli artt. 247 e 333 c.p.p., una perquisizione a carico di persona sottoposta a indagini, fondando l'ordine di perquisizione esclusivamente su denuncia telefonica anonima da lui stesso ricevuta;
e)- aver ingiuriato, nel corso di un interrogatorio durante le indagini preliminari, tale NOME4, rivolgendogli l'epiteto di delinquente;
f)- aver ingiuriato, in data 6 ottobre 1995, altra persona soggetta ad interrogatorio per reato connesso - tale NOME5 -
rivolgendole l'epiteto di stronza.
Il Consiglio della magistratura militare, con sentenza del 7 ottobre - 15 dicembre 1998, assolse l'incolpato dagli addebiti di cui sub a), b), c) ed e), ravvisati "esclusi", e lo ritenne responsabile, invece, degli addebiti di cui sub d) ed f), per i quali gli irrogò la sanzione della censura.
Il giudice disciplinare motivò la così resa pronuncia considerando:
1)- quanto all'incolpazione sub a), che la "sistematica violazione delle norme sulla competenza territoriale prevista dall'art. 8 c.p.p. ... (è) rilevante ai fini disciplinari, in virtù di quanto previsto dall'art. 124 c.p.p., quando ricorrano determinate condizioni che concorrano a delineare e qualificare come oggettivamente grave la violazione processuale, rendendola meritevole della sanzione disciplinare (ad esempio, atteggiamento meramente persecutorio nei confronti degli imputati, protagonismo giudiziario, vantaggi riflessi sull'opinione pubblica, volontaria prevaricazione di altri uffici giudiziari)"; che, però, "l'esame della condotta del E1 nel suo complesso conduce a ritenere che questa ha sicuramente interessato un numero non esiguo di procedimenti...", ma che "non fu attuata per fini privati o personali e/o di protagonismo giudiziario, e più in generale non di giustizia", che "non vi è stata da parte del E1 alcuna strumentalizzazione dell'attività giudiziaria per fini soggettivi e che, perciò, "non essendo stata provata l'oggettiva gravità delle violazioni ascritte al magistrato, in difetto di quelle ulteriori connotazioni qualificanti di cui si è detto, le stesse possono essere giudicate mere irregolarità processuali, le quali, in quanto non produttive di danno ..., non appaiono meritevoli di sanzione", dovendosi escludere, fra l'altro, la sussistenza" di atteggiamenti superficiali o negligenti tali da riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario";
2)- quanto all'incolpazione sub b), che, essendo da "premettere che in tema di interpretazione della legge o di uso dei poteri discrezionali del giudice, e del pubblico ministero, il sindacato in sede disciplinare è ammissibile limitatamente all'accertamento di un'eventuale macroscopica e grossolana violazione di legge o dell'intento di arrecare danno o procurare vantaggio ad altri", deve escludersi che nella fattispecie, il comportamento del E1, concretatosi nel prestare il "consenso al rito alternativo di cui all'art. 444 c.p.p.", sia stato connotato da errori macroscopici e gravi e da animus nocendi, risultando oscillante la giurisprudenza di merito in ordine alla soluzione da darsi alla discussa questione di giurisdizione in ragione, anche della equivocità della normazione in materia;
3)- quanto all'incolpazione sub c), devesi rilevare che la pronuncia delle frasi che è stata addebitata al E1 "consiste in una estrapolazione, con evidenti motivazioni di carattere giornalistico, da un contesto molto ampio ed articolato", da "inquadrarsi nel diritto di manifestazione del pensiero", esercitato esclusivamente per "informare l'opinione pubblica di una serie di problematiche connesse con un complesso accertamento giudiziario", nella carenza di ogni intento vilipendioso;
4)- quanto all'incolpazione sub e), essere stata dimostrata dalle emergenze istruttorie acquisite l'insussistenza del fatto contestato;
5)- quanto all'addebito sub d), dover essere affermata la responsabilità dell'incolpato, non potendo "essere revocato in dubbio che questi, nel disporre la perquisizione a carico di persona sottoposta ad indagini, fondando tale iniziativa su una denuncia telefonica anonima, sia incorso in una macroscopica e grossolana violazione di legge (e segnatamente nella violazione degli artt. 247 e 333 c.p.p.); rivelarsi particolarmente censurabile la considerata condotta del E1 "ove si ponga mente al fatto che prima che fosse disposta la perquisizione domiciliare non erano state svolte indagini di sorta a carico dell'interessato, e che era, a quel momento, ormai prossimo a spirare il termine concesso dalla legge per l'espletamento delle indagini preliminari sicché risulta "che il E1, con l'emanazione del decreto di perquisizione intendesse utilizzarlo, non come mezzo di ricerca della prova ma, come mezzo di acquisizione di una notizia di reato in patente violazione dei diritti del cittadino;
6)- quanto all'addebito sub f), essere provato da numerose testimonianze il fatto ascritto all'incolpato, e non poter questo trovare giustificazione veruna ne' nella "scusante" di cui all'art.599 cod.pen., ne' "quale riconoscibile e comprensibile umana reazione" ad un fatto, in qualche modo, ingiusto della persona ingiuriata.
Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione ricorre, con articolati motivi, per la cassazione delle statuizioni della sentenza suindicata, comunicatagli il 22 dicembre 1998, recanti assoluzione dell'incolpato dagli addebiti sub a), b), e c).
E1 - cui il ricorso del pubblico ministero è
stato notificato il 22 gennaio 1999 -, alla sua volta, con atto del 12.3.1999, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza predetta, notificatagli il 15 gennaio 1999, nelle statuizioni sanzionanti la sua condanna in relazione alle incolpazioni sub d) ed f).
Il Ministero della difesa, al quale i ricorsi cennati sono stati notificati, rispettivamente, il 22 gennaio ed il 12 marzo 1999, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. Sono agli atti memorie depositate dall'ufficio del pubblico ministero ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2)- Il Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale, come detto, ha prodotto ricorso per la cassazione delle statuizioni della dianzi menzionata sentenza del Consiglio della magistratura militare recanti assoluzione del Dr. E1, magistrato militare, da alcuni degli addebiti disciplinari come in narrativa ascrittigli, dando attuazione a quanto preannunciato con memorie presentate à sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., si è presentato nell'udienza fissata per la discussione dinanzi a queste Sezioni Unite, anche, del suo ricorso cennato - oltre che di quello incidentale contrapposto del Dr. E1 - accampando le proprie legittimazione e competenza a partecipare a tale discussione in luogo del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione. Il Collegio, con ordinanza pronunciata in udienza, non ha ammesso il summenzionato pubblico ministero ricorrente a svolgere le proprie difese ed a prendere le sue conclusioni, a mente dell'art. 379 cod. proc. civ., sul ritenuto presupposto che il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare esperita nei confronti dei magistrati militari dinanzi al Consiglio della magistratura militare, e, quindi, contraddittore necessario nei procedimenti disciplinari istituiti dinanzi a tale Consiglio ex art. 1, comma 3, L. 30.12.1988 n.561, è bensì parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, ovvero a resistervi, producendo controricorso à termini dell'art. 370 del codice di rito, nel caso di proposizione di gravame da parte di altri soggetti di detti procedimenti, e, però, presenzia alla fase dibattimentale del susseguente procedimento dinanzi alle Sezioni unite di questa Corte Suprema, non direttamente ma, attraverso l'organo requirente ordinariamente legittimato e competente a partecipare a tale ultimo momento del processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, e 379, comma 3, del codice più sopra citato.
Sul tema, ad integrazione della, necessariamente succinta, motivazione dell'ordinanza cennata, si rendono opportune le seguenti puntualizzazioni.
Il pubblico ministero interviene in ogni processo al quale debba, o ritenga di dover, partecipare nell'esercizio di una funzione obiettiva, tendenzialmente neutrale, intesa alla tutela, non già di interessi particolari e concreti del proprio ufficio o di singole branche dell'organizzazione statuale, o, più in genere, pubblica, ma, dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 1282 del 2.3.1982). Il principio in questione, in quanto ne' espressamente, ne' implicitamente derogato dalla relativa, specifica, disciplina, non può non valere anche con riferimento all'intervento del pubblico ministero, e, in particolare dell'Ufficio del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, di cui all'art. 5, commi 1, L.
7.5.1981 n.180, nei procedimenti disciplinari che si svolgono, à termini dell'art. 1, comma 3, L. n.561 del 1988, prec. cit., nei confronti dei magistrati militari dinanzi al Consiglio della magistratura militare, dovendo ritenersi, perciò, che in tali procedimenti il detto ufficio, anche quando prende l'iniziativa del promovimento dell'azione disciplinare, agisca come parte esercente esclusivamente una funzione di giustizia, diretta alla difesa obiettiva dell'ordinamento in generale e del tutto indipendente dagli interessi dell'amministrazione dello Stato cui, lato sensu, sono rapportabili le situazioni controverse, e cioè del Ministero della difesa, al quale fa capo l'ordinamento giudiziario militare, non a caso posto esso pure dalla legge nel ruolo di litisconsorte necessario dei procedimenti in discorso, in una condizione, tuttavia, manifestamente autonoma e differenziata rispetto a quella del pubblico ministero.
Dagli esposti rilievi e dall'evidenziata coincidenza dell'interesse generale di difesa dell'ordinamento coltivato nei procedimenti di cui trattasi dal Procuratore generale militare con quello, omologo, cui attende il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione con l'intervento in ogni causa civile istituita dinanzi a tale Corte, secondo la previsione dell'art. 79, comma 2, cod. proc. civ., deve farsi discendere il corollario dell'inesistenza della necessità, o anche soltanto dell'opportunità, in una diretta partecipazione del primo dei ridetti uffici del pubblico ministero al momento dibattimentale, di cui all'art. 379 del codice di rito, del processo di cassazione che può conseguire alla conclusione dei procedimenti cennati: di fatti, avuto riguardo alla ripetuta coincidenza di interessi ed alla correlata c.d. unitarietà della figura del pubblico ministero (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 12866 del 2.12.1992), ben può ritenersi che esso presenzi allo stadio del giudizio considerato - fra l'altro, legislativamente assoggettato a una disciplina, quella del codice di procedura civile, strutturalmente diversa da quella della fase processuale di merito precedente, regolamentata dal codice di procedura penale del 1930 - attraverso l'organo requirente che partecipa ordinariamente all'udienza.
Vale la pena di porre in risalto, prima di concludere sul qui esaminato profilo del processo, che l'affermazione della legittimazione, o della competenza, del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione ad intervenire direttamente, nella veste così di parte, come di organo requirente sostitutivo di quello ordinario, nell'udienza di questa Sezioni Unite dedicata alla discussione dei ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio della magistratura militare non è correlabile ne' al dettato dell'art. 5, comma 1, dell'altrove ricordata L.
7.5.1981 n.180, recante creazione del relativo ufficio, perché la norma in argomento attiene unicamente al regolamento dell'amministrazione della giustizia penale militare, ne' alla prescrizione dell'art. 1, comma 3, L. 30.12.1986 n.561 (per la quale "il Consiglio - della magistratura militare - ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa ed il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari;
il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni"): le prescrizioni considerate, in particolare, tenuto conto del loro inequivocabile tenore letterale, non possono concernere se non la disciplina del giudizio destinato a svolgersi dinanzi al Consiglio della magistratura militare (in relazione al quale soltanto si giustificano la specifica attribuzione al Procuratore generale militare - componente di diritto del Consiglio suddetto: art. 1, comma 1 lett. b, L. cit. - di funzioni, non giudicate ma, inquirenti e requirenti, ed il sancito divieto di partecipazione alle deliberazioni), e non riguardano sicuramente il processo di cassazione, eventualmente, successivo al giudizio cennato, la cui regolamentazione, come detto, risulta strutturata in modo e forme del tutto diversi da quelli previsti per tale giudizio. 3)- Il Dr. E1, magistrato militare, è stato tratto dinanzi al Consiglio della magistratura militare per rispondere, in sede disciplinare, dell'addebito di aver dato corso, mentre, negli anni 1995 e 1996, era in servizio, con funzioni di sostituto procuratore, nella Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di LOCALITA3, ad attività giudiziaria relativa a procedimenti, tutti poi definiti ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (ossia con applicazione della pena su, concorde,
richiesta delle parti, e, quindi, anche degli imputati), concernenti fatti criminosi verificatisi in luoghi non compresi nella circoscrizione territoriale del tribunale anzidetto, e ciò in violazione degli artt. 8 e 124 del dianzi citato codice di rito penale.
Il Consiglio della magistratura militare, con la sentenza impugnata, ha assolto il Dr. E1 dall'incolpazione in argomento:
dopo aver evidenziato che il summenzionato "ha ammesso di aver trattenuto 21 procedimenti ... pur nella consapevolezza della violazione della regola processuale in punto di competenza territoriale", adducendo a propria giustificazione che, "trattandosi di nullità relativa, ne derivava la conseguenza che la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato dimostrava la sua adesione a definire di fronte a quel giudice il processo a suo carico", consentiva il soddisfacimento sia della "logica della giustizia", sia dell'esigenza di una definizione rapida del procedimento con rito speciale, e dava, altresì,
all'amministrazione statuale, parte lesa dei delitti in discussione, l'opportunità di un sollecito recupero di somme illecitamente sottrattele, ha motivato la pronuncia resa al considerato riguardo rilevando che, fermo "il principio per il quale la sistematica violazione delle norme sulla competenza territoriale prevista dall'art. 8 c.p.p., pur non dando luogo a nullità processuale, (è) rilevante ai fini disciplinari, in virtù di quanto previsto dall'art. 124 c.p.p.", nella ricorrenza di particolari condizioni che contribuiscano a conferire connotati di oggettiva gravità, e cioè quando si riveli frutto di "atteggiamenti ... persecutori nei confronti degli imputati, di protagonismo giudiziario, (dell'intento di procurarsi) vantaggi riflessi sull'opinione pubblica, di volontaria prevaricazione su altri uffici giudiziari", di strumentalizzazione dell'attività giurisdizionale a fini non di giustizia, ovvero di negligenza e di superficialità, appare esclusa, in fatto, nella discussa condotta dell'incolpato - ravvisata non produttiva di danni per le parti private coinvolte nei processi in contestazione e per l'amministrazione della giustizia - dei connotati cennati, e, quindi, dell'attitudine a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato agente e dell'ordine giudiziario di appartenenza.
Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione, in ordine alla statuizione negli illustrati sensi resa dal giudice disciplinare, "eccepisce erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 18, 19 segg. r. d. lgs.
3.5.1946 n.511, violazione degli artt. 8, 21, co. 2, 22, co. 3, 26,
54, 124 c.p.p., nonché vizio di motivazione": più specificamente, sull'allegato presupposto che, in contrasto con quanto affermato dal giudice anzidetto, la violazione delle norme sulla competenza territoriale da parte di organi giudiziari, soprattutto se, come nel caso in esame, reiterata, andrebbe ravvisata, comunque, grave - perché suscettibile di sfociare in una successiva declaratoria di incompetenza d'ufficio - e, di per sè sola, idonea a dar luogo, anche in assenza delle particolari connotazioni obiettive e subiettive richiamate nella decisione censurata, a responsabilità disciplinare, accampa, in sintesi, che l'illecito disciplinare in argomento avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere senz'altro riscontrato nella pacifica sussistenza delle dedotte violazioni di norme processuali.
Il pubblico ministero ricorrente soggiunge, al riguardo, che risulterebbe smentita dagli atti la declaratoria del giudice disciplinare circa la non dannosità della condotta del Dr. E1, da un lato, perché dovrebbe aversi per acclarato che l'incardinamento e la definizione dei discussi processi penali dinanzi al Tribunale militare di LOCALITA3 avrebbe esposto taluno degli imputati a trattamento sanzionatorio più severo di quello che gli stessi avrebbero potuto ricevere nelle sedi competenti, e avrebbe procurato indebiti guadagni (ex art. 31 disp. att. cod. proc. pen.) ad alcuni avvocati esercenti in LOCALITA3, con correlativo danno per altri, non precisati, avvocati che presso altri fori avrebbero potuto essere nominati difensori d'ufficio degli inquisiti, e, dall'altro, perché risulterebbe dimostrato essere derivato dalla condotta cennata un aggravio del lavoro del Tribunale militare di LOCALITA3 ed un conseguente ritardo nella trattazione dei processi in carico a detto ufficio.
Il Procuratore generale militare presso questa Corte, ancora, denuncia "una ulteriore contraddizione nelle argomentazioni dell'impugnata sentenza", perché, a suo dire, "l'aver individuato una necessaria correlazione logica fra gravità di violazione processuale, perché posta in essere a fini disdicevoli, e illecito disciplinare dovrebbe indurre ad escludere la sussistenza" di questo nella non riscontrabilità di quei fini, mentre il giudice disciplinare avrebbe escluso "espressamente la necessità" della cennata "correlazione, per le fattispecie di nullità"; prospetta, di poi, che, ai fini della verifica della riscontrabilità dell'illecito disciplinare qui in discussione sarebbe stato adottato "un criterio di valutazione diverso" da quello sul quale è stata basata la verifica della sussistenza dell'illecito disciplinare di cui alla lettera b) della narrativa, e ciò "senza adeguata motivazione che ne giustifichi la ragione": a tale riguardo, prospetta, testualmente, che prima fattispecie, è stato negato rilievo disciplinare perché ritenuto inesistente ogni ulteriore fine disdicevole nel comportamento del magistrato, riferendosi poi, sia pure incidentalmente, a comportamenti o atteggiamenti concreti insuscettibili di ledere il prestigio del magistrato o dell'ordine di appartenenza, nella seconda è stato negato rilievo disciplinare perché ritenuta inesistente negligenza, frettolosità o approssimazione nell'operato del magistrato", senza considerare "se ambedue i requisiti (finalità riprovevole e negligenza) sono ritenuti congiuntamente indispensabili affinché sussista responsabilità disciplinare per inosservanza di norme processuali", risulterebbe "valutata in modo contraddittorio la sussistenza di eventuali negligenza, frettolosità, approssimazione del Dr. E1 nel procedere per reati non ricompresi nella competenza territoriale del Tribunale di LOCALITA3", perché, da un lato, si sarebbe riconosciuto "che non varrebbero a giustificare la condotta del magistrato le ragioni dallo stesso esposte a propria difesa", e, dall'altro, però, si è affermato, per di più immotivatamente, che "le giustificazioni fornite dall'imputato portano a concludere per la non sussistenza di atteggiamenti superficiali e negligenti". Il pubblico ministero ricorrente, da ultimo, lamenta che, con riferimento all'indagine sulle finalità personali e non di giustizia della condotta del Dr. E1 di cui trattasi, non si sia tenuto conto della deposizione del teste Dr. NOME6, secondo la quale l'incolpato avrebbe rilasciato dichiarazioni contenenti l'asserzione che "altri colleghi di uffici competenti, magistrati militari o ordinari, avrebbero trascurato di procedere con sollecitudine uguale alla sua, determinando così l'estinzione dei reati per prescrizione".
Tutta la complessa censura, i cui termini, non sempre lineari, sono stati come sopra riassunti, è, sotto ogni profilo, immeritevole di ingresso.
A)- Innanzi tutto, giova rilevare che taluno dei richiami normativi ai quali viene ancorata la deduzione della ravvisabilità nella sentenza impugnata di violazioni e false applicazioni di norme di diritto (art. 360, comma 1 n.3, cod. proc. civ.), sono manifestamente inappropriati ed inconferenti.
In particolare, è da dire che appare priva di ragion d'essere l'allegazione di violazione degli artt. 21, comma 2, 22, comma 3, e 26 cod. proc. pen., concernenti, rispettivamente, l'individuazione del termine in cui può essere dedotta, e rilevata, l'incompetenza per territorio, del giudice competente a dichiarare tale incompetenza dopo la chiusura delle indagini preliminari e della forma con la quale lo stesso deve provvedere sul tema, nonché la determinazione della valenza attribuibile alle prove raccolte dal giudice riscontrato incompetente: nei processi ai quali ha riferimento la discussa incolpazione, di fatti, non risulta esservi stata nessuna dichiarazione di incompetenza.
B)- È fermo orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite che gli atti ed i provvedimenti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, quando non corretti sotto il profilo tecnico-giuridico, possono dar luogo a responsabilità disciplinare, non in ragione soltanto della relativa non conformità alla legge ma, esclusivamente quando siano il frutto di dolo o colpa grave e, per le loro particolari modalità, risultino connotati in guisa tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui il magistrato stesso deve godere, e di comportare, di riflesso, menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 923 del 22.12.1999). Il Consiglio della magistratura militare, con declaratoria risultante dalla motivazione della sentenza impugnata, ha accertato, in fatto, che il comportamento incriminato del Dr. E1 non è stato caratterizzato da "atteggiamenti ... tali da riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario".
Orbene, nell'articolazione delle doglianze in cui si sostanzia il qui delibato motivo del ricorso del Procuratore generale militare presso questa Corte Suprema non è dato rintracciare nessuna censura volta a sostenere, e dimostrare, l'inesattezza e/o l'incongruenza del convincimento manifestato dal giudice disciplinare in ordine all'inettitudine della considerata condotta del Dr. E1 - concretatasi nell'aver promosso e condotto con successo alla definizione di cui all'art. 444 cod. proc. pen. procedimenti per gravi reati commessi in danno della p.a. - a pregiudicare il prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario. Il mezzo di gravame in argomento, pertanto, si rivela inidoneo a scalfire quello che è il fulcro della ratio decidendi della sentenza impugnata e, di conseguenza, va senz'altro disatteso. 4)- Il Dr. E1 è stato incolpato, in secondo luogo, di un ulteriore addebito disciplinare consistito nell'aver proceduto, nella veste professionale dianzi precisata, "in violazione agli artt. 20 e 124 c.p.p. 263 c.p.m.p., in relazione all'art. 103 della Costituzione, ad attività giudiziaria (relativa a nove procedimenti conclusisi tutti, al pari di quelli di cui al paragrafo precedente, con applicazione della pena su, concorde, richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen.) per fatti criminosi (commessi da militari collocati in ausiliaria e, perciò,) non ricompresi nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare".
Il Consiglio della magistratura militare, con la sentenza impugnata, ha assolto il suddetto Dr. E1 anche dall'incolpazione in argomento, considerando che "il sindacato sul provvedimento giurisdizionale (e ciò vale a fortiori per le richieste avanzata dal p.m.)", ai fini disciplinari, deve essere limitato "all'accertamento di un'eventuale macroscopica e grossolana violazione di legge o dell'intento di arrecare danno o procurare vantaggio ad altri" e che, nella fattispecie, nella condotta contestata all'incolpato non sono riscontrabili ne' "errore macroscopico e grave", ne' "animus nocendi": ha puntualizzato, sul tema, che la questione della riducibilità nella sfera della giurisdizione penale militare dei reati commessi da appartenenti alle forze armate collocati in ausiliaria risulta dibattuta in giurisprudenza ed è stata risolta in senso affermativo da giudici di merito "anche di recente"; che, in particolare, sino al 1996, "il g.i.p. - g.u.p. del Tribunale militare di LOCALITA3 (non) ha ritenuto di sollevare la (discussa) questione del difetto di giurisdizione", e che "la Corte Militare di Appello (reg.
di LOCALITA4) ha ritenuto la propria giurisdizione in ordine a truffe compiute da militari in posizione ausiliaria in periodo successivo al gennaio 1997".
Il giudice disciplinare ha chiosato, con riferimento all'incolpazione considerata, che "vertendosi su una materia ampiamente controversa, e comunque controversa al tempo degli addebiti mossi al E1, questi, ..., poteva legittimamente condividere la posizione assunta nella materia che qui interessa ..." dai giudici suindicati, con la conseguenza che, avuto riguardo anche alla contraddittorietà della normazione in merito allo "status degli ufficiali in posizione di ausiliaria", "le decisioni del E1 non possono definirsi frutto di un macroscopico errore", in quanto "l'eventuale erroneità della soluzione accolta non è stata certamente dovuta a frettolosità, scarsa ponderazione, approssimazione o limitata diligenza".
Il Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione, per ciò che attiene alla pronuncia resa dal giudice disciplinare sull'incolpazione in parola, "eccepisce vizio di motivazione, erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 103 co. 3 Costituzione, 18, 19 segg. r.d.lgs. 31.5.1946 n.511, 20 e 124 c.p.p., 416, 457 c.p.p. 1930, 5, 6, 263 c.p.m.p., erronea applicazione e interpretazione artt. 3, 55, 69 L.113/1954, violazione degli artt. 3, 69 L.113/1954, omessa e contraddittoria motivazione".
Il pubblico ministero ricorrente, dopo aver premesso che "il Consiglio ha desunto il proprio convincimento da un fatto (asserita recente giurisprudenza di merito di una Corte militare di appello - quella di LOCALITA4) la cui esistenza non risulta in alcun modo provata nel presente procedimento", e che dalla così rilevata carenza di prova sul punto deriverebbe un vizio della motivazione della sentenza impugnata, deduce che, a mente della disposizione della L.10.4.1954 n.113, la questione dell'irriducibilità dei reati commessi dai militari in ausiliaria nell'ambito della giurisdizione penale militare dovrebbe essere tenuta per incontrovertibile, e che di ciò potrebbe ricavarsi conferma nell'inequivocabile dictum di Corte cost., sent. n. 429 del 10.11.1992, recante declaratoria di incostituzionalità dell'art. 263 cod. pen. mil. pace nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato, anche le persone alle quali è applicabile la legge penale militare.
Il pubblico ministero suddetto lamenta, ancora, che "il Consiglio di è determinato a negare la macroscopicità dell'errore, cioè a negarne un attributo, onde escluderne la rilevanza disciplinare, ma non si è eventualmente determinato ad affermare o negare la sussistenza stessa dell'errore", e sostiene che da ciò deriverebbe un ulteriore profilo di difetto di motivazione.
Neppure la censura in discorso merita accoglimento. L'asse portante della ratio decidendi della sentenza impugnata è costituito dal rilievo, fattuale, dell'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine all'individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a conoscere dei reati militari commessi da appartenenti alle forze armate in ausiliaria, per essere dato rinvenire pronunzie, fra l'altro, del g.i.p.-g.u.p. del Tribunale militare di LOCALITA3 e della Corte d'appello militare di LOCALITA4, basate sul presupposto, se non sulla declaratoria, della giurisdizione su tali reati dei tribunali militari, ed altre, di segno opposto, affermanti la giurisdizione del giudice ordinario al riguardo.
La rispondenza alla realtà del rilievo considerato non risulta messa efficacemente in discussione con il delibato mezzo di ricorso, con il quale, senza contestare l'esistenza del contrasto giurisprudenziale di cui trattasi, ci si limita ad accampare soltanto non essere provato che sulla questione dibattuta abbia recentemente interloquito, nei termini ravvisati dal giudice disciplinare, la Corte militare d'appello di LOCALITA4. Ciò posto, l'esistenza del contrasto giurisprudenziale in argomento va tenuto per dato irretrattabilmente accertato e indiscutibile. Sul presupposto di fatto considerato, e sul principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza di questa Sezioni unite, secondo il quale attività giudiziaria posta in essere da un magistrato in tanto può dar luogo a responsabilità disciplinare in quanto risulti frutto di eventuale, macroscopica e grossolana violazione di legge il Consiglio della magistratura miliare ha fondato la contestata pronuncia assolutoria, osservando che, "considerata ... la possibilità di soluzioni diverse al quesito (su) quale giurisdizione penale sia competente in merito ai reati militari commessi da personale militare in ausiliaria", deve ritenersi impossibile "sostenere che vi sia stata nella condotta del Dr. E1 grossolana e macroscopica violazione di norme processuali", posto che "il predetto (ben) poteva condividere con altri organi giudiziari la posizione assunta nella materia che qui interessa", e che, comunque, resta escluso che "la eventuale erroneità della soluzione (da lui accolta)" sia correlabile a "frettolosità, scarsa ponderazione, approssimazione o limitata diligenza". La pronuncia così resa dal giudice disciplinare si rivela assolutamente ortodossa e conforme alle enunciazioni con le quali queste Sezioni Unite hanno costantemente affermato che l'inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti giurisdizionali del magistrato e del modus operandi di questo in ambito processuale non può, di per sè, costituire illecito disciplinare, e assume rilievo, sotto il profilo disciplinare appunto, solo se sia idonea ad evidenziare difetto di ponderazione e di diligenza, frettolosità ed approssimazione: la pronuncia medesima, perciò, va senz'altro tenuta ferma.
5)- Il Dr. E1, magistrato militare, ha dovuto rispondere anche dell'incolpazione di aver affermato, nel corso di una intervista rilasciata a un telegiornale, e parlando dell'inchiesta relativa ai processi di cui ai due paragrafi precedenti, "che ormai ci sono situazioni che a mio avviso fanno notare come le forze armate molte volte rasentano quasi delle tribù guerriere di ascari africani: si ruba di tutto, anche l'inverosimile, e lo si ruba in tutti i modi possibili", in tal guisa offendendo "il prestigio e la reputazione indistintamente di tutti gli appartenenti alle forze armate italiane, a queste attribuendo comportamenti criminosi da lui riscontrati a carico di singoli, pur numerosi, individui".
Il Consiglio della magistratura militare, con la sentenza impugnata, ha assolto il Dr. E1 anche dall'addebito in argomento, osservando che l'asserzione riportata nell'incolpazione integra "una estrapolazione ... di carattere esclusivamente giornalistico, da un contesto molto ampio e articolato", e, pertanto, anche se, di per sè sola, "sembrerebbe idonea nella sua autonomia ad integrare l'ipotesi accusatoria", se valutata tenendo conto delle dichiarazioni complessivamente fatte dal magistrato summenzionato, non può essere ravvisata dotata, specie sotto il profilo subiettivo, del carattere vilipendioso attribuitole nella contestazione.
Il giudice disciplinare ha precisato, altresì, non poter essere preso in considerazione il rilascio della discussa intervista come manifestazione di protagonismo "certamente censurabile in sede disciplinare", non risultando "alcuna contestazione sul punto". Il Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione deduce che, nella statuizione considerata, "la sentenza (del giudice disciplinare) appare censurabile per erronea interpretazione e violazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31.5.1946 n.511, nonché per vizio di motivazione": sulla premessa che "l'addebito disciplinare è stato contestato come violazione del dovere di riserbo e di correttezza da parte del magistrato, per essere stati superati quei limiti di cosiddetta continenza" da avere per "invalicabili affinché legittimo possa considerarsi l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero", sostiene che il Consiglio della magistratura militare, senza neppure chiarire se la pronuncia assolutoria debba essere ravvisata correlata al riconoscimento del diritto cennato, ovvero all'assenza nella condotta dell'incolpato di un intento vilipendioso, avrebbe escluso la sanzionabilità del fatto in discussione omettendo di considerare la gratuita offensività delle espressioni usate dal Dr. E1. Anche la doglianza di cui trattasi è da disattendere. A)- Il Consiglio della magistratura militare, come detto, ha statuito non aver costituito oggetto dell'incolpazione in discorso la violazione del dovere di astenersi da ogni forma di "protagonismo", ed aver riguardato l'incolpazione medesima esclusivamente "una, asserita, condotta di vilipendio". La declaratoria in questione, integrante risultante di un accertamento di fatto sulla valenza e la portata dell'azione disciplinare coltivata nel processo dal pubblico ministero ricorrente, avrebbe potuto essere efficacemente censurata in questa sede solo con critiche finalizzate ad evidenziare, ex art. 360, comma 2 n.5, cod. proc. civ., insufficienza e contraddittorietà
intrinseche dell'iter argomentativo per il tramite del quale il giudice anzidetto è pervenuto all'adozione della pronuncia contestata.
Il Procuratore generale militare presso questa Corte Suprema, sul tema, accampa che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la discussa incolpazione avrebbe attenuto a "violazione del dovere di riserbo e di correttezza".
La deduzione considerata, siccome non sorretta da specifiche ragioni di critica tese a porre in risalto vizi dell'argomentazione che sorregge la pronuncia censurata, e volta soltanto a contrapporre al dictum. di questa asserzioni di segno diverso non appare riducibile nel paradigma dei motivi di ricorso per cassazione, dovendo questi essere strutturati come ragionata esposizione di critiche alla ratio decidendi del provvedimento impugnato: la deduzione medesima, perciò, va tenuta per prospettata inutiliter.
B)- L'assunto del pubblico ministero ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto come sopra ritenuto, e dichiarato, dal giudice del merito, il fatto ascritto al Dr. E1 avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere riscontrato senz'altro suscettibile di integrare non consentita offesa alle forze armate ed ai loro componenti tutti si risolve in prospettazione di quaestio facti da avere per inammissibilmente sollevata nella presente sede di legittimità. 6)- Corollario delle considerazioni svolte nei tre paragrafi precedenti è che il ricorso del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione, in quanto sorretto da motivi tutti inaccoglibili, deve essere rigettato.
7)- Il Dr. E1, dopo aver ricevuto, come detto,
il 22 gennaio 1999 la notificazione del ricorso proposto avverso la ripetuta sentenza del Consiglio della magistratura militare dal Procuratore generale militare presso questa Corte Suprema, ha prodotto, alla sua volta, contro la medesima sentenza, non nella forma prevista dall'art.371, comma 1, del codice di rito ma, in forma autonoma, à sensi dell'art.366 cod. proc. civ., un suo ricorso, che, giusta quanto, a suo tempo, evidenziato, risulta essere stato notificato alle parti chiamate a contraddirlo il 12 marzo 1999.
Il ricorso in questione si rivela tardivo, e, quindi, va dichiarato inammissibile.
In proposito, è sufficiente dire che il ricorso proposto come impugnazione autonoma da parte cui sia già stato notificato un precedente ricorso contro la medesima sentenza, a mente dell'art. 333 del codice di procedura, ha, comunque, valenza di ricorso incidentale, e, di conseguenza, è ammissibile soltanto se notificato nel termine, di quaranta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt.370, comma 1, e 371, comma 1, cod. proc. civ., prescritto per l'interposizione di tale ultimo gravame (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 12942 del 4.12.1992, cui adde id. Sez. I civ., sent. n. 3293 del 19.3.1993, id. Sez. lav., sent. n. 6241 dell'1.7.1994, id., sent. n. 3738 del 29.3.1995, id. Sez. I civ., sent. n. 5993 del 3.7.1997, id. Sez. III civ., sent. N. 3335 del 7.6.1999). Alla stregua del principio enunciato, espressione di orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso del dr. E1, notificato alle controparti quarantanove giorni dopo la data in cui il ricorrente summenzionato aveva ricevuto la notifica del ricorso principale del pubblico ministero e, quindi, nella già maturata consumazione del dianzi richiamato termine di cui agli artt. 370, comma 1, e 371, comma 1, cod.proc.civ. prec. cit..
8) - Conclusivamente, mentre il ricorso del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione deve essere rigettato, il ricorso del dr. E1 va dichiarato inammissibile.
9) - Il Ministero della difesa, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede e, perciò, non deve provvedersi su sue spese.
Non può essere adottata nessuna statuizione sulle spese nei confronti del pubblico ministero ricorrente principale (cfr., in terminis, Cass. SS.UU.civ., sent. 2123 del 12.10.1965.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000.