Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 7
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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Il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare esperita nei confronti dei magistrati militari dinanzi al Consiglio della magistratura militare e, quindi, contraddittore necessario nei procedimenti disciplinari dinanzi a tale Consiglio è bensì parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, ovvero a resistervi, producendo controricorso ai termini dell'art. 370 cod. proc. civ., nel caso di proposizione di gravame da parte di altri soggetti di detti procedimenti, ma presenzia alla fase dibattimentale del susseguente procedimento dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte non direttamente, bensì attraverso l'organo requirente ordinariamente legittimato e competente a parteciparvi ai sensi degli artt. 79, comma 1 e 379, comma 3 cod. proc. civ.

Gli atti e i provvedimenti posti in essere dal magistrato (nella specie, militare) nell'esercizio delle sue funzioni, quando non corretti sotto il profilo tecnico giuridico, possono dar luogo a responsabilità disciplinare, non in ragione soltanto della relativa non conformità alla legge ma esclusivamente quando siano il frutto di dolo o colpa grave e, per le loro particolari modalità, risultino connotati in guisa tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui il magistrato stesso deve godere, e di comportare, di riflesso, menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 7
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7
Data del deposito : 19 gennaio 2001

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