Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti. (Vedi Corte cost., sent. nn. 263, 519 e 531 del 2000).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2010, n. 44789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44789 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 30/11/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere N. 2834
Dott. DI TOMASSI M. Stefania rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 26571/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d?appello di Campobasso;
avverso la sentenza emessa in data 19.9.2007 dal Giudice dell?udienza preliminare del Tribunale di Larino;
nei confronti di:
CI NC, nato il *3.5.1930 ad Agnone*, imputato;
parti civili: NI ON, NT MO, PR O\, FE I\;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso, le memorie della difesa;
Udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo l?annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito per l?imputato l?avvocato Benedetto Cianci, che ha concluso chiedendo la declaratoria d?inammissibilita?, o in subordine il rigetto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell?udienza preliminare del Tribunale di Larino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di FR CI per insussistenza dei fatti-reato a lui ascritti ai sensi dell?art. 266 cod. pen. (capo A) e dell?art. 336 cod. pen. (capo B), commessi il *20-21 agosto 2004*.
A ragione della decisione il Tribunale osservava che i fatti erano stati commessi nei confronti dei Carabinieri di Termoli che procedevano all?esecuzione di un sequestro preventivo disposto in via d?urgenza dal Pubblico ministero e ricadente sull?Hotel Santa Lucia di proprieta? della societa? in a.s. TURI.M, amministrata da NC LA, figlia dell?imputato, avvocato intervenuto in qualita? di difensore.
Il NC\ aveva dunque inizialmente tentato - ad avviso del G.u.p. - soltanto di convincere gli operanti a soprassedere all?intervento o a differirlo al mattino successivo, prospettandone l?illegittimita?, agendo, per quanto veementemente, nell?esercizio del suo ius postulano, che lo abilitava a sindacare l?operato della Polizia giudiziaria e a prospettare l?illegittimita? del provvedimento cautelare - preso nell?ambito di procedimento che vedeva indagato per il reato d?abuso d?ufficio il solo pubblico ufficiale che aveva rilasciato la licenza di esercizio dell?attivita? alberghiera esercitata nell?immobile - nonche? l?eventualita? di una denunzia per il ritenuto carattere abusivo dell?intervento medesimo, attesa tra l?altro la necessita? di evacuare i quaranta turisti dimoranti nell?albergo e trovare per loro, di venerdi? sera e in piena stagione balneare, una adeguata sistemazione altrove. E tale condotta non poteva in alcun modo essere assunta nel paradigma dell?art. 266 cod. pen.. Neppure poteva quindi ritenersi integrante il reato di cui all?art.366 cod. pen. (cosi? apparendo da riqualificare l?originaria contestazione) l?ulteriore comportamento, sicuramente inopportuno, dell?avvocato Cianci, che in un crescendo di concitazione, convinto dell?illegittimita? dell?operato e angosciato dalla impossibilita? di far fronte tempestivamente alla necessita? di sistemare gli ospiti della struttura e dal devastante effetto dell?intervento sulla societa?, minacciava azioni di denunzia e di risarcimento dei danni, ovvero "guai" aventi l?univo significato di "seguiti giudiziari". Sicche? poteva escludersi che fossero state formulate ai Carabinieri delle minacce di mali ingiusti, bensi? soltanto biasimevoli e non condivisibili anticipazioni di intendimenti volti ad attuare una reazione nelle sedi giudiziarie competenti. D?altronde siffatto comportamento, ancorche? debordante, non aveva mai avuto la capacita?
di costituire un serio impedimento all?esercizio dell?attivita? dei pubblici ufficiali o un effettivo turbamento della loro attivita?.
2. Proponeva appello il Procuratore generale presso la Corte d?appello di Campobasso, chiedendo riformarsi la sentenza impugnata e pronunciarsi decreto che dispone il giudizio.
Affermava che l?impianto motivazionale tradiva la assoluta mancanza di considerazione delle violazioni alla normativa antincendi che stavano alla base del sequestro e della nota del Comando dei Vigili del fuoco - piu? volte menzionata nel decreto di sequestro - che riferiva come in data *19 agosto 2004* fosse stato effettuato un sopralluogo presso la struttura alberghiera oggetto di sequestro e fosse stato constatato che non risultavano ultimati i lavori prescritti il 22 luglio precedente per la sicurezza antincendi (non era stata resa del tipo protetta la scala interna costituente l?unica via di fuga verticale). Siffatto documento dimostrava dunque l?esistenza di un grave e imminente pericolo per la sicurezza dell?edificio e l?incolumita? delle persone e ogni ritardo nello sgombero dell?immobile, interamente occupato da clienti, avrebbe comportato un?irresponsabile omissione. E l?imputato, che del provvedimento aveva preso visione, era pienamente in condizione di comprendere l?indifferibilita? dell?intervento e l?importanza del pericolo come "conseguenza protratta" ... del reato di abuso d?ufficio ascritto a chi aveva rilasciato la licenza di esercizio (in difetto di condizioni di sicurezza per l?hotel), ed aveva continuato a porre in essere le condotte illecite pur essendo stato informato che il Pubblico ministero, avvisato, aveva disposto la prosecuzione dell?intervento.
Il tenore delle espressioni dell?imputato era, d?altro canto, privo della continenza che deve informare anche gli interventi difensivi e prive di rilievo erano le considerazioni sulle differenti modalita?
di esecuzione di sequestri che, diversamente da quello in esame, non erano finalizzati a salvaguardare l?incolumita? delle persone. D?altronde lo stesso Comune di Termoli il 23 agosto aveva sospeso la licenza di esercizio dell?albergo, sulla base della medesima nota del Vigili del fuoco posta a base del sequestro preventivo. Non poteva dunque il Giudice dell?udienza preliminare rifiutare il vaglio dibattimentale sull?ipotesi accusatoria.
3. L?atto d?impugnazione, qualificato ricorso, e? stato trasmesso a questa Corte dalla Corte d?appello di Campobasso in data 25.6.2010. 4. Ha prodotto memorie l?imputato, a mezzo del difensore avvocato Benedetto Cianci, chiedendo l?inammissibilita? del ricorso o il suo rigetto perche?: inequivocamente formulato quale appello e tendente ad una pronunzia meramente rescissoria;
articolato in base ad argomenti di fatto e privo di autosufficienza;
infondato, se non manifestamente infondato, con riguardo alla sussumibilita? delle condotte nelle fattispecie contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che correttamente l?atto d?appello e? stato qualificato ricorso, giacche? a seguito delle modifiche recate dalla L. n. 46 del 2006 (antecedente alla sentenza impugnata) l?unico rimedio avverso le pronunzie ex art. 425 cod. proc. pen. e?, appunto, il ricorso.
2. Cosi? qualificata, l?impugnazione appare tuttavia inammissibile.
3. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto, sia in ordine al reato di cui all?art. 266 cod. pen. sia in relazione a quello di cui all?art. 336 cod. pen., che l?imputato agiva nella convinzione dell?illegalita? del provvedimento di sequestro e della necessita?, comunque, di un differimento della sua esecuzione, attesa la insopprimibile esigenza di trovare una sistemazione abitativa adeguata alle quaranta persone che alloggiavano nell?immobile. Ha inoltre argomentato sulla assoluta inidoneita? delle condotte poste in essere a porre in pericolo i beni tutelati dalle norme incriminatrici.
Si tratta di valutazioni che sono in diritto corrette e in fatto adeguatamente motivate e alle quali il ricorso oppone argomenti non coerenti, prima ancora che non suscettibili di vaglio in sede di legittimita?.
Le deduzioni a sostegno della oggettiva legittimita? dell?intervento cautelare non appaiono, difatti, rilevanti, attesa la ricordata sostanza delle ragioni che fondano il proscioglimento (soggettiva convinzione di opporsi ad un provvedimento ingiusto quantomeno sotto il profilo della sua eccessiva tempestivita?, da un lato;
inidoneita?
dell?azione, dall?altro).
L?affermazione secondo cui l?imputato, avendo preso visione del decreto di sequestro, non poteva non essere convinto della necessita?
e della improcrastinabilita? dello stesso, mostra i difetti: di dare per scontato che un difensore non e? ammesso a dubitare della legittimita? di un provvedimento dopo che lo abbia letto;
di fare indiretto richiamo al significato di un documento, quello redatto dai Vigili del fuoco, che non e? allegato;
di non considerare che la sentenza impugnata non omette affatto di nominare detto documento ma dice che esso non attestava affatto l?esistenza di un reale e imminente pericolo;
di essere in contrasto con l?affermazione (dello stesso ricorrente) che nel decreto di sequestro il documento risultava (semplicemente) richiamato: tali aspetti convergendo nel rendere, se non altro, il ricorso generico sul punto.
3. Infine, ma soprattutto, nessun argomento di una qualche consistenza e? speso dal ricorrente per ribattere alle risolutive considerazioni del Giudice dell?udienza preliminare circa la assoluta inidoneita? delle condotte a porre in pericolo i beni protetti. Al riguardo, giova precisare che la via tracciata dalla Corte costituzionale e? nel senso che la garanzia offerta dal principio di offensivita? non si esaurisce nell?aspetto di rilevanza costituzionale della verifica della non irragionevolezza della valutazione prognostica delle conseguenze lesive o pericolose, per il bene giuridico protetto, discendenti dalla formulazione della fattispecie legale;
giacche? ad esso principio corrisponde, nell?attuazione della legge, il compito demandato al giudice di valutare se la condotta in concreto posta in essere ha specifica idoneita? a porre a repentaglio quello stesso bene giuridico tutelato. Sicche? la verifica, ex art. 49 cod. pen., della riconducibilita? della fattispecie concreta a quella astratta sotto il profilo della sua offensivita? in concreto, rappresenta il punto d?arrivo della necessita? costituzionale che la sanzione penale effettivamente corrisponda a una lesione o a un attentato al bene protetto.
Deve ritenersi percio? che correttamente il giudice del merito abbia fatto applicazione di tali principi interrogandosi sulla idoneita?
delle condotte poste in essere dall?imputato ad attingere il livello di offesa richiesto dalle norme incriminatrici.
D?altronde, sulla base dei principi richiamati, proprio in tema di art. 266 cod. pen. C. cost. n. 71 del 1978, rifacendosi alla sentenza n. 71 del 1973, ha richiamato la necessita? che il giudice della cognizione apprezzi le modalita? con le quali l?azione viene compiuta, valutando che essa rivesta carattere di effettiva pericolosita? per l?esistenza di beni costituzionalmente protetti e integri comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti. Le medesime raccomandazioni, con riguardo a reati di sedizione e d?opinione, ha svolto il giudice delle leggi nelle sentenze n. 531 e 519 del 2000; nelle sentenze n. 263 del 2000, n. 360 del 1995; nonche?, ancor prima, nelle sentenze n. 133 del 1992 e 333 del 1991: non essendovi dubbio, percio?, che analoga verifica sulla idoneita? della condotta ad attentare al bene protetto s?imponesse anche nell?esame del reato di violenza a Pubblico Ufficiale.
Nella specie il problema non e? dunque di diritto. Potrebbe, semmai, essere di fatto: in relazione alla adeguatezza e logicita? del giudizio di inidoneita?. Ma, come anticipato, il Tribunale ha ravvisato la inoffensivita? della condotta sulla base di considerazioni di merito argomentate e plausibili, mentre il ricorso sembra ignorare del tutto tali aspetti e non e? comunque in relazione ad essi specifico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi? deciso in Roma, 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010